Articolo 6 della Legge 10 maggio 1970, n. 291
Articolo 5
Versione
9 giugno 1970
Art. 6.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.947 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 giugno 1970