Articolo 22 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 gennaio 1965
Art. 22.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B. n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55 , sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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