Art. 22.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B. n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55 , sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B. n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55 , sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente