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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/08/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 11521/2019 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Marco Longo, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Plenteda, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
, Controparte_2
- convenuto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e la al fine di conseguire il ristoro dei danni Controparte_2 Controparte_1
patrimoniali e non riportati nel corso del sinistro del 15.11.2018 occorso in San Pietro in
Lama, allorquando, in sella alla propria bicicletta, veniva investita dalla Toyota IS tg.
DH921EA, di proprietà e condotta da primo ed assicurata con la seconda. Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_2
rimaneva contumace, mentre il 13.3.2020 si costituiva in giudizio la compagnia evocata contestando l'ipotizzata responsabilità dell'assicurato.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
05.8.2021 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 27.01.2022 ed il 26.5.2022.
All'esito ha disposto consulenza tecnica d'ufficio onde accertare i postumi residuati all'attrice nel sinistro, ed il 25.10.2022 ha conferito l'incarico al dott. Per_1
Successivamente al deposito dell'elaborato, il 10.9.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
Sebbene in caso di scontro tra veicoli l'art. 2054 co. 2 c.c. introduca una presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, è noto che essa può esser vinta dalla prova offerta da ciascuno di essi di aver osservato le prescrizioni vigenti e fatto tutto il possibile per evitare il danno: “Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno
e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili.”, Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, n. 7057.
Risulta documentalmente acquisito al processo che il 15.11.2018 verso le ore 09.15 il velocipede a bordo del quale viaggiava l'attrice e la Toyota IS tg. DH921EA di proprietà e condotta da vennero in collisione in Lequile, all'incrocio tra Controparte_2
la via Calamandrei e la via S. Allende, raggiungendo la posizione di quiete individuata nella planimetria redatta dai CC prontamente intervenuti e corrispondente a quella ritratta nelle foto allegate sub 1 al fascicolo dell'attrice. In occasione dei rilievi i CC
2 verificarono altresì, con efficacia fidefaciente, che la IS in posizione di arresto aveva la terza marcia inserita.
Poiché l'inserimento di una marcia non può dipendere da una “abitudine” dell'autista
(cfr. interrogatorio formale attore: “…al momento del sinistro avevo la terza marcia che sono solito inserire molto presto dopo la ripartenza”), bensì dal numero di giri raggiunto dal motore, che di certo dopo un arresto richiede il superamento di una certa distanza per elevarsi, deve ritenersi che nell'approssimarsi all'incrocio in detto frangente il non CP_2
osservò il segnale di STOP che gravava sulla corsia di marcia da lui percorsa, e venne in collisione con la biciletta pochi metri dopo il superamento della linea d'arresto.
Infatti, che quella di quiete dell'auto non possa essere la posizione d'urto dei due veicoli, bensì quella successivamente raggiunta, è riscontrato dall'osservazione che, pacifico essendo che l'urto avvenne nella corsia di percorrenza dell'auto e che la aveva Pt_1 impegnato l'incrocio, di certo ella stava attraversando diagonalmente la zona delimitata alla sua sinistra dalla retta che congiunge gli estremi dello spartitraffico di via
Calamandrei e di via Allende, in corrispondenza della quale la IS ebbe ad arrestarsi
(cfr. foto n. 2).
Ne consegue che, dovendo il presumibile punto d'urto individuarsi anteriormente rispetto alla traiettoria percorsa dall'auto, ed approssimativamente in quello indicato nella foto n. 3 all. sub 1 al fascicolo dell'attrice dalla stessa in sede di interrogatorio formale, non può che ritenersi che allorquando la IS raggiunse la linea di arresto in corrispondenza della quale avrebbe dovuto fermarsi, la in sella alla sua bici aveva Pt_1
già intrapreso la manovra di svolta a sinistra ed aveva quasi imboccato la via Allende;
né può esserle mosso rimprovero alcuno, considerato che, data la presenza della curva della via Calamandrei che il andava percorrendo e la velocità di crociera di CP_2
quest'ultimo che viaggiava in terza, nel momento in cui la intraprese la manovra Pt_1
di svolta a sinistra l'auto non si era ancora palesata alla sua vista, e nessun obbligo di prestare la precedenza le era imposto, considerato che esso insorge qualora i due veicoli si avvistino e stiano per incrociarsi, non già se arrivino alle rispettive linee d'arresto in tempi diversi (art. 143 CdS: “2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”).
In definitiva per tutte queste ragioni, risultata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. vinta dalla prova della conformità alle prescrizioni del Codice della Strada della condotta della
3 , valuta il Tribunale che la responsabilità del sinistro debba essere integralmente Pt_1
ascritta a , con conseguente condanna dello stesso al risarcimento in Controparte_2
solido con la propria assicuratrice.
Venendo alla quantificazione dei danni non patrimoniali, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta il dott. ha accertato che all'esito del sinistro l'attrice Per_1
riportò “… una grave lesione al gomito destro rappresentata dalla frattura del processo coronoideo dell'ulna e lussazione del gomito. Dopo un primo intervento chirurgico eseguito il 15-11-18 la Sig.ra
per scomposizione della frattura e della lussazione subiva il 26-11-18 un nuovo Parte_1 intervento di riduzione cruenta della frattura del processo coronoideo dell'ulna con placca e viti metalliche. Dall'esame della documentazione prodotta si rileva che per un ritardo di consolidazione della frattura il periodo di malattia è stato particolarmente lungo. Gli esami radiografici eseguiti rilevavano a livello del gomito destro la presenza di calcificazioni ectopiche periarticolari.
Dopo la consolidazione della frattura e stabilizzazione della lussazione la Sig.ra Parte_1 ha eseguito un periodo di riabilitazione. Il trattamento eseguito ha permesso la consolidazione della frattura-lussazione.
L'esame della documentazione presente in atti e la visita peritale hanno rilevato che tale grave lesione si è risolta con esiti presenti non solo a livello del gomito ma anche a livello della mano destra. La visita peritale a livello dell'arto superiore destro oltre alla ipotrofia delle masse muscolari del braccio e dell'avambraccio ha rilevato una notevole riduzione della flesso-estensione del gomito, possibile per pochi gradi e l'assenza della pronazione. Sempre a livello dell'arto superiore destro si è rilevato a livello della mano destra non tanto una limitazione della articolazione radio-carpica quanto la limitazione dei normali movimenti del III dito, in semiflessione. Tale semiflessione si accentua con l'estensione del polso. Tale riduzione dei movimenti del III dito non è secondaria ad un danno nervoso quanto dovuta a fenomeni di retrazione tendinea verificatasi a seguito della lesione riportata. Di conseguenza trova giustificazione la riferita e rilevata riduzione della forza di presa della mano. Da rilevare infine gli esiti cicatriziali presenti a livello dell'arto superiore destro ed in modo particolare la cicatrice chirurgica ipercromica di cm.10 longitudinale sul versante radiale e cicatrice di cm.4 in corrispondenza dell'ulna a livello del gomito. (…) Le lesioni hanno provocato un'inabilità temporanea totale di gg.30, una inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 30 ed una inabilità temporanea parziale al 25% di gg.40. Le lesioni sono guarite con postumi permanenti intesi come danno biologico valutabili nella misura del 20%. Non si ravvisa danno alla capacità lavorativa specifica di insegnante. I postumi funzionali accertati a livello dell'arto superiore destro incidono sul lavoro aspecifico ed in tutte quelle attività che richiedano l'uso dell'arto. (…) L'entità delle spese mediche sostenute dalla Sig.ra si determinano in €. 1.504,00”. Parte_1
4 Tale quantificazione, tecnicamente corroborata, merita di essere condivisa salvo che nella sopravalutazione del danno estetico: considerato infatti che né nella relazione del CTP, né in citazione l'attrice aveva lamentato alcun danno estetico al sopracciglio destro, merita di essere ridotto di n. 2 punti il complessivo pregiudizio psicofisico riportato, riconoscendolo definitivamente nel 18%, confermando ogni ulteriore considerazione anche in tema di causalità del deficit disfunzionale alla mano destra.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare a 54enne Parte_1
all'epoca del sinistro, la complessiva somma di € 69.620,00 (di cui € 6.325,00 per IT, il resto per IP), ritenendo che l'incremento già tabellarmente previsto a titolo di danno morale valga a remunerare la perdita di “…tutte quelle attività che richiedano l'uso dell'arto”, comprese quelle artistiche, di cui non è stato dimostrato lo svolgimento con carattere di continuità.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al novembre 2018 e di interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Ad essa va aggiunta a titolo di danno patrimoniale quella di € 285,00 corrispondente all'esborso occorrente per una nuova bicicletta, incontestata, nonché l'ulteriore di €
1.504,00 a titolo di spese mediche nella misura reputata congrua dal Consulente.
Merita invece di essere respinta l'ulteriore pretesa di ristoro della perdita patrimoniale asseritamente accusata a causa della necessità di rifiutare le designazioni ricevute quale supplente dopo il sinistro (e precisamente nelle date del 15.11.2018, del 28.11.2018, del
29.11.2018, del 07.01.2019, del 15.02.2019 e dell'11.3.2019), difettando prova che la le avrebbe accettate nonostante provenissero da istituti scolastici al Nord (o che lo Pt_1
avesse già fatto in precedenza), soprattutto evidenziando l'inverosimiglianza che, visto il numero e la frequenza, analoghe non le avesse già rifiutate nei primi mesi dell'anno scolastico 2018 – 2019.
5 Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza e le prime vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II,
09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_1
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro occorso all'attrice il Controparte_2
15.11.2018, condanna in solido con Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
della complessiva somma di € 69.620,00, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al novembre 2018 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di € 1.789,00 a titolo di danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dalla domanda a saldo;
2) Condanna in solido con al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida ex D.M. Parte_1
55/2014 in € 5.077,00, oltre € 759,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Pone a carico di in solido con le Controparte_2 Controparte_1
spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 17/08/2025
IL CE Dott.ssa Katia Pinto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 11521/2019 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Marco Longo, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Plenteda, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
, Controparte_2
- convenuto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e la al fine di conseguire il ristoro dei danni Controparte_2 Controparte_1
patrimoniali e non riportati nel corso del sinistro del 15.11.2018 occorso in San Pietro in
Lama, allorquando, in sella alla propria bicicletta, veniva investita dalla Toyota IS tg.
DH921EA, di proprietà e condotta da primo ed assicurata con la seconda. Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_2
rimaneva contumace, mentre il 13.3.2020 si costituiva in giudizio la compagnia evocata contestando l'ipotizzata responsabilità dell'assicurato.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
05.8.2021 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 27.01.2022 ed il 26.5.2022.
All'esito ha disposto consulenza tecnica d'ufficio onde accertare i postumi residuati all'attrice nel sinistro, ed il 25.10.2022 ha conferito l'incarico al dott. Per_1
Successivamente al deposito dell'elaborato, il 10.9.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
Sebbene in caso di scontro tra veicoli l'art. 2054 co. 2 c.c. introduca una presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, è noto che essa può esser vinta dalla prova offerta da ciascuno di essi di aver osservato le prescrizioni vigenti e fatto tutto il possibile per evitare il danno: “Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno
e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili.”, Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, n. 7057.
Risulta documentalmente acquisito al processo che il 15.11.2018 verso le ore 09.15 il velocipede a bordo del quale viaggiava l'attrice e la Toyota IS tg. DH921EA di proprietà e condotta da vennero in collisione in Lequile, all'incrocio tra Controparte_2
la via Calamandrei e la via S. Allende, raggiungendo la posizione di quiete individuata nella planimetria redatta dai CC prontamente intervenuti e corrispondente a quella ritratta nelle foto allegate sub 1 al fascicolo dell'attrice. In occasione dei rilievi i CC
2 verificarono altresì, con efficacia fidefaciente, che la IS in posizione di arresto aveva la terza marcia inserita.
Poiché l'inserimento di una marcia non può dipendere da una “abitudine” dell'autista
(cfr. interrogatorio formale attore: “…al momento del sinistro avevo la terza marcia che sono solito inserire molto presto dopo la ripartenza”), bensì dal numero di giri raggiunto dal motore, che di certo dopo un arresto richiede il superamento di una certa distanza per elevarsi, deve ritenersi che nell'approssimarsi all'incrocio in detto frangente il non CP_2
osservò il segnale di STOP che gravava sulla corsia di marcia da lui percorsa, e venne in collisione con la biciletta pochi metri dopo il superamento della linea d'arresto.
Infatti, che quella di quiete dell'auto non possa essere la posizione d'urto dei due veicoli, bensì quella successivamente raggiunta, è riscontrato dall'osservazione che, pacifico essendo che l'urto avvenne nella corsia di percorrenza dell'auto e che la aveva Pt_1 impegnato l'incrocio, di certo ella stava attraversando diagonalmente la zona delimitata alla sua sinistra dalla retta che congiunge gli estremi dello spartitraffico di via
Calamandrei e di via Allende, in corrispondenza della quale la IS ebbe ad arrestarsi
(cfr. foto n. 2).
Ne consegue che, dovendo il presumibile punto d'urto individuarsi anteriormente rispetto alla traiettoria percorsa dall'auto, ed approssimativamente in quello indicato nella foto n. 3 all. sub 1 al fascicolo dell'attrice dalla stessa in sede di interrogatorio formale, non può che ritenersi che allorquando la IS raggiunse la linea di arresto in corrispondenza della quale avrebbe dovuto fermarsi, la in sella alla sua bici aveva Pt_1
già intrapreso la manovra di svolta a sinistra ed aveva quasi imboccato la via Allende;
né può esserle mosso rimprovero alcuno, considerato che, data la presenza della curva della via Calamandrei che il andava percorrendo e la velocità di crociera di CP_2
quest'ultimo che viaggiava in terza, nel momento in cui la intraprese la manovra Pt_1
di svolta a sinistra l'auto non si era ancora palesata alla sua vista, e nessun obbligo di prestare la precedenza le era imposto, considerato che esso insorge qualora i due veicoli si avvistino e stiano per incrociarsi, non già se arrivino alle rispettive linee d'arresto in tempi diversi (art. 143 CdS: “2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”).
In definitiva per tutte queste ragioni, risultata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. vinta dalla prova della conformità alle prescrizioni del Codice della Strada della condotta della
3 , valuta il Tribunale che la responsabilità del sinistro debba essere integralmente Pt_1
ascritta a , con conseguente condanna dello stesso al risarcimento in Controparte_2
solido con la propria assicuratrice.
Venendo alla quantificazione dei danni non patrimoniali, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta il dott. ha accertato che all'esito del sinistro l'attrice Per_1
riportò “… una grave lesione al gomito destro rappresentata dalla frattura del processo coronoideo dell'ulna e lussazione del gomito. Dopo un primo intervento chirurgico eseguito il 15-11-18 la Sig.ra
per scomposizione della frattura e della lussazione subiva il 26-11-18 un nuovo Parte_1 intervento di riduzione cruenta della frattura del processo coronoideo dell'ulna con placca e viti metalliche. Dall'esame della documentazione prodotta si rileva che per un ritardo di consolidazione della frattura il periodo di malattia è stato particolarmente lungo. Gli esami radiografici eseguiti rilevavano a livello del gomito destro la presenza di calcificazioni ectopiche periarticolari.
Dopo la consolidazione della frattura e stabilizzazione della lussazione la Sig.ra Parte_1 ha eseguito un periodo di riabilitazione. Il trattamento eseguito ha permesso la consolidazione della frattura-lussazione.
L'esame della documentazione presente in atti e la visita peritale hanno rilevato che tale grave lesione si è risolta con esiti presenti non solo a livello del gomito ma anche a livello della mano destra. La visita peritale a livello dell'arto superiore destro oltre alla ipotrofia delle masse muscolari del braccio e dell'avambraccio ha rilevato una notevole riduzione della flesso-estensione del gomito, possibile per pochi gradi e l'assenza della pronazione. Sempre a livello dell'arto superiore destro si è rilevato a livello della mano destra non tanto una limitazione della articolazione radio-carpica quanto la limitazione dei normali movimenti del III dito, in semiflessione. Tale semiflessione si accentua con l'estensione del polso. Tale riduzione dei movimenti del III dito non è secondaria ad un danno nervoso quanto dovuta a fenomeni di retrazione tendinea verificatasi a seguito della lesione riportata. Di conseguenza trova giustificazione la riferita e rilevata riduzione della forza di presa della mano. Da rilevare infine gli esiti cicatriziali presenti a livello dell'arto superiore destro ed in modo particolare la cicatrice chirurgica ipercromica di cm.10 longitudinale sul versante radiale e cicatrice di cm.4 in corrispondenza dell'ulna a livello del gomito. (…) Le lesioni hanno provocato un'inabilità temporanea totale di gg.30, una inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 30 ed una inabilità temporanea parziale al 25% di gg.40. Le lesioni sono guarite con postumi permanenti intesi come danno biologico valutabili nella misura del 20%. Non si ravvisa danno alla capacità lavorativa specifica di insegnante. I postumi funzionali accertati a livello dell'arto superiore destro incidono sul lavoro aspecifico ed in tutte quelle attività che richiedano l'uso dell'arto. (…) L'entità delle spese mediche sostenute dalla Sig.ra si determinano in €. 1.504,00”. Parte_1
4 Tale quantificazione, tecnicamente corroborata, merita di essere condivisa salvo che nella sopravalutazione del danno estetico: considerato infatti che né nella relazione del CTP, né in citazione l'attrice aveva lamentato alcun danno estetico al sopracciglio destro, merita di essere ridotto di n. 2 punti il complessivo pregiudizio psicofisico riportato, riconoscendolo definitivamente nel 18%, confermando ogni ulteriore considerazione anche in tema di causalità del deficit disfunzionale alla mano destra.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare a 54enne Parte_1
all'epoca del sinistro, la complessiva somma di € 69.620,00 (di cui € 6.325,00 per IT, il resto per IP), ritenendo che l'incremento già tabellarmente previsto a titolo di danno morale valga a remunerare la perdita di “…tutte quelle attività che richiedano l'uso dell'arto”, comprese quelle artistiche, di cui non è stato dimostrato lo svolgimento con carattere di continuità.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al novembre 2018 e di interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Ad essa va aggiunta a titolo di danno patrimoniale quella di € 285,00 corrispondente all'esborso occorrente per una nuova bicicletta, incontestata, nonché l'ulteriore di €
1.504,00 a titolo di spese mediche nella misura reputata congrua dal Consulente.
Merita invece di essere respinta l'ulteriore pretesa di ristoro della perdita patrimoniale asseritamente accusata a causa della necessità di rifiutare le designazioni ricevute quale supplente dopo il sinistro (e precisamente nelle date del 15.11.2018, del 28.11.2018, del
29.11.2018, del 07.01.2019, del 15.02.2019 e dell'11.3.2019), difettando prova che la le avrebbe accettate nonostante provenissero da istituti scolastici al Nord (o che lo Pt_1
avesse già fatto in precedenza), soprattutto evidenziando l'inverosimiglianza che, visto il numero e la frequenza, analoghe non le avesse già rifiutate nei primi mesi dell'anno scolastico 2018 – 2019.
5 Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza e le prime vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II,
09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_1
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro occorso all'attrice il Controparte_2
15.11.2018, condanna in solido con Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
della complessiva somma di € 69.620,00, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al novembre 2018 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di € 1.789,00 a titolo di danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dalla domanda a saldo;
2) Condanna in solido con al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida ex D.M. Parte_1
55/2014 in € 5.077,00, oltre € 759,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Pone a carico di in solido con le Controparte_2 Controparte_1
spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 17/08/2025
IL CE Dott.ssa Katia Pinto
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