Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA obbligo di iscrizione alla
Cassa Forense;
giudice di
In nome del Popolo italiano pace iscritto all'albo degli avvocati
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nelle cause civili riunite n.ri 1072/2023 e 1148/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Francesco Cherubini) Parte_1
- opponente -
nonché nei confronti di
(avv. Controparte_1
Maurizio De Stefano)
- opposta ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
9.5.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il 20.10.2023, al fine Parte_1
di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n. 080 2022 0028474051000,
mediante la quale l' le ha intimato di versare alla Controparte_2
l'importo di € 3.752,92 a titolo di CP_1 Controparte_1
contributi previdenziali relativi all'anno 2018. Ha eccepito la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999 e, nel merito, ha rilevato di non essere iscritta all'albo degli avvocati, di non avere mai esercitato la professione forense e di svolgere l'attività di Giudice onorario presso l'Ufficio del Giudice di Pace di
Arezzo ed ha richiamato un precedente di questo Tribunale di accoglimento delle proprie ragioni a fronte di analoga opposizione.
l'inapplicabilità alle Fondazioni che gestiscono le casse dei professionisti del richiamato art. 25 del d.lgs. 46/1999 ed ha ribadito la fondatezza della pretesa avanzata,
osservando che la NI è stata iscritta all'albo degli avvocati sino al 5 luglio 2018 e per questa ragione – di per sé sufficiente ai sensi dell'art. 21 della legge n. 247/2012 e quindi prescindendo dall'esercizio dell'attività professionale – è tenuta a versarle i contributi per il periodo corrente da gennaio a luglio 2018. Ha sostenuto che la sentenza invocata dalla lungi dall'essere favorevole alla stessa, ha riconosciuto le proprie ragioni e Pt_1
ne ha invocato l'efficacia, quale giudicato esterno idoneo a regolare anche la presente controversia, formulando, in via gradata, domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al versamento dei contributi e somme aggiuntive indicate dalla cartella gravata.
3. Con memoria “integrativa” depositata in data 7.2.2025 a seguito di notifica della domanda riconvenzionale, la NI ha insistito nell'eccezione di decadenza, deducendo l'inconferenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla e richiamando la CP_1
sentenza n. 11972/2020 del S.C. Nel merito, ha ripetuto di avere svolto solo l'attività di
Giudice di Pace, di essersi iscritta sin dal 2000 all'albo professionale solo al fine di mantenersi un'alternativa laddove avesse dovuto o voluto cambiare mestiere, senza avere mai esercitato l'attività di avvocato e che, per questa ragione, non “avrebbe dovuto neppure comparire” nell'albo visto che possono iscriversi solo coloro i quali esercitino attività professionale effettiva, continuativa, abituale e prevalente, sicché la sua mancata cancellazione è ascrivibile a negligenza del Consiglio dell' CP_3
di Potenza che non ha adempiuto al proprio obbligo di revisione periodica degli albi.
Ha affermato che dalla sentenza del Tribunale di Perugia si evince “un accordo
transattivo” nel senso che ella aveva dato la propria disponibilità a versare una somma alla senza riconoscimento della fondatezza delle ragioni della stessa. Ha CP_1
affermato, inoltre, che le “sanzioni” irrogate non sono state preventivamente contestate e sono, per questo motivo, illegittime.
4. Con ulteriore ricorso depositato in data 20.9.2024, la ha chiesto l'annullamento Pt_1
della cartella esattoriale n. 080 20190026335817, mediante la quale l
[...]
[...] [...]
le ha intimato di versare alla Controparte_4 Controparte_1
l'importo di € 18.980,12 a titolo di contributi previdenziali relativi al
[...]
periodo corrente dal 2014 al 2018. Anche in questo caso, ha eccepito la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999 ed ha eccepito che la contribuzione relativa alle annualità 2014 e 2015 le è stata già richiesta con una precedente cartella esattoriale annullata dal precedente già citato del Tribunale di
Perugia, mentre quella dell'anno 2018 è già oggetto dell'altra cartella opposta in questa sede, obiettando che oltre ad essere duplicate le pretese sono inspiegabilmente diverse.
Nel merito ha reiterato le difese già svolte con riferimento all'altra cartella, insistendo per la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
5. Costituitasi con memoria depositata il 23.1.2025, la ha precisato che i CP_1
crediti vantati per le annualità 2014 e 2015 sono diversi da quelli oggetto del giudicato richiamato, costituendo conguagli pretesi rispetto al minimale di legge in ragione dell'entità dei redditi dichiarati ed ha ribadito le difese in diritto già esposte.
6. Con memoria “integrativa” depositata in data 7.3.2025 a seguito di notifica della domanda riconvenzionale, la NI ha eccepito la tardività della costituzione della nel giudizio iscritto sub RG 1148/2024 con conseguente inutilizzabilità CP_1
delle produzioni documentali ed inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata ed ha reiterato le difese svolte nell'atto analogo depositato nell'altro giudizio,
argomentando, inoltre, più estesamente e con riferimenti giurisprudenziali, che l'attività dei Giudici onorari non assume rilievo ai sensi dell'art. 38 Cost. ai fini dell'assicurazione obbligatoria gestita da CP_1
7. Va evidenziato in premessa che la costituzione della opposta nel CP_5
giudizio iscritto sub RG n. 1148/2024 deve considerarsi tempestiva ed infatti:
- il giudizio è stato incardinato a seguito di deposito del ricorso avvenuto in data
20.9.2024;
- lo scrivente, con decreto emesso ai sensi dell'art. 415 c.p.c. il 29.9.2024,
comunicato il successivo 30.9.2024, ha fissato l'udienza del 3.12.2024;
33 - il difensore della ricorrente ha dimostrato (cfr deposito del 7.10.2024) di avere ritualmente e tempestivamente notificato a Cassa Forense il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza il 3.10.2024;
- con decreto emesso in data 20.11.2024 e cioè prima della scadenza del termine di costituzione in giudizio prevista dall'art. 416 c.p.c. per il giorno 23.11.2024
(dieci giorni prima dell'udienza), lo scrivente ha rinviato d'ufficio al 18.2.2025
l'udienza di discussione al fine di valutare la necessità della riunione con l'altro procedimento pendente fra le parti, nel frattempo rinviato a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale ed il provvedimento è stato notificato dall'opponente all'opposta ottemperando a quanto prescritto dal
Giudice in data 21.11.2024;
- si è costituita depositando apposita memoria contenente CP_1
domanda riconvenzionale il 23.1.2025 e cioè nel rispetto del termine previsto dall'art. 416 c.p.c., che deve calcolarsi a ritroso dalla nuova data dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. e cioè dal 18.2.2025, visto il provvedimento di
differimento dell'udienza emesso in data anteriore alla scadenza
dell'originario termine ex art. 416 c.p.c.: “Nelle controversie assoggettate al rito del
lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado
ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.)
con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella
originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove,
eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che
concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga
effettivamente tenuta in sostituzione della prima.” (Cass., sez. unite, 14288/2007; cfr anche, id., Cass., sez. lavoro, 8684/2015).
8. Ciò posto, l'eccezione di intervenuta decadenza della dall'iscrizione a CP_1
ruolo dei crediti oggetto di contesa è per lo più fondata, con conseguente simmetrica parziale illegittimità dell'iniziativa. La tesi dell'opposta, secondo cui la novella del d.lgs. 509/1994, che ha trasformato le Casse Professionali in Fondazioni di diritto privato, non permetterebbe di applicare alle medesime l'art. 25 del d.lgs. 46/1999 che è
44 parte dell'apparato normativo dettato in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti “degli enti pubblici anche previdenziali” ai sensi dell'art. 17 del detto decreto, non è
convincente, posto che nel momento in cui fruiscono delle incisive prerogative a carattere autoritativo che esso attribuisce non possono sottrarsi all'osservazione dei limiti che dette prerogative circondano. Non è in discussione, peraltro, che la modificazione della natura giuridica delle Casse professionali, pur a fronte di profonde innovazioni, ad esempio in ordine alla disciplina del finanziamento, ha lasciato inalterata la natura pubblicistica delle funzioni che esse svolgono1 sul piano del rapporto contributivo e dell'erogazione delle prestazioni, sicché, come affermato nella pronuncia del S.C. opportunamente richiamata dall'opponente: “…Rimane, altresì,
impregiudicata, pure a seguito della trasformazione della natura giuridica di detti
enti, la previsione normativa del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 1,
(recante: Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L.
28 settembre 1998, n. 337, art. 1) che già includeva tali enti previdenziali nel sistema di
riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, disponendo che: "si
effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle
imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici".
1.3.1 La nuova soggettività di diritto privato degli enti previdenziali non assume
carattere dirimente ai fini della ipotizzata sottrazione di tali enti alla disciplina generale di
riforma del sistema della riscossione a mezzo ruolo - in relazione tanto alla abrogazione del
principio del "non riscosso per riscosso", quanto alla "rottamazione" dei ruoli "inattivi" -,
incidendo la natura privatistica soltanto sulla forma organizzativa, oltre che sulla dotazione
degli strumenti negoziali propri del diritto privato: conclusione che trova conferma nel
mantenimento della vigilanza ministeriale e del controllo di legalità della Corte dei conti,
giustificati dalla assoluta rilevanza pubblica generale della attività previdenziale e assistenziale
svolta dagli enti "privatizzati"…” (Cass., sez. III, 11972/2020).
Fatta tale premessa, il citato art. 25 del d.lgs. 46/1999 prevede che “
1. I contributi o premi
dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
55 a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione
tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte
dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro
il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli
sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il
provvedimento è divenuto definitivo.” Ne consegue che l'iscrizione a ruolo, avvenuta il
9.10.2022 per la prima cartella e il 18.10.2019 per la seconda come si desume dal testo delle cartelle, è tardiva in tutti i casi, eccezion fatta per la pretesa relativa all'anno 2017
azionata con la seconda cartella visto che la doveva procedere in tal senso, CP_1
essendo pacifica la regolare presentazione delle comunicazioni reddituali da parte della (cfr prospetto pagg. 10-11 della memoria della in giudizio iscritto sub Pt_1 CP_1
RG 1148/24) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di versamento dei contributi. Va da sé che, ad esempio, l'obbligo di versamento della contribuzione 2014 (cfr il prospetto richiamato) scadeva nel 2015, sicché la CP_1
avrebbe dovuto procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi entro e non oltre il 31
dicembre 2016. Reiterando l'esempio per le altre annualità si evince la tardività
dell'iniziative per tutti i crediti tranne che per la pretesa del 2017 in quanto, in tal caso,
l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 18.10.2019 e quindi prima della scadenza del termine del 31.12.2019.
La statuizione precedente non esime dalla disamina della fondatezza nel merito della pretesa contributiva a prescindere dalla domanda riconvenzionale presentata da
[...]
secondo il consolidato orientamento del S.C.: “In tema di riscossione di contributi CP_1
e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel
merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi
princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a
ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva
sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito
66 dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale).” (Cass., sez. VI-lavoro,
17858/2018; cfr anche, ex multis, Cass., sez. lavoro, 14149/2012).
9. Venendo al merito, vanno disattese le prospettazioni di entrambe le parti che considerano, seppur con conclusioni opposte, la presente vicenda già regolata dalla sentenza n. 301 dell'11.12.2019 di questo Ufficio. La pronuncia in questione, infatti, ha un oggetto differente da quello in esame perché riguarda la contestazione dell'esistenza del credito contributivo vantato dalla nei confronti della CP_1
per le annualità correnti fra il 2009 ed il 2015 e perciò per un periodo diverso da Pt_1
quello in discussione e, limitatamente alle annualità 2014 e 2015, come si dirà, per una sola parte del dovuto diversa da quella oggetto della presente lite. Deve, pertanto,
essere escluso sia che esista (come sostenuto dalla un giudicato fra le parti in CP_1
ordine all'esistenza del diritto dell'opposta di esigere dall'opponente il pagamento di contributi e somme aggiuntive per le annualità 2016, 2017 e 2018 sino al mese di luglio e con riferimento ai conguagli pretesi per il 2014 e 2015 sia (come argomentato dall'opponente) la conclusione di un accordo transattivo, visto che la pronuncia non dà
conto di un'intesa avente ad oggetto concessioni reciproche fra le parti, tantomeno finalizzate a regolare questioni ancora non azionate, ma semplicemente attesta che la aveva unilateralmente abbandonato i crediti vantati sino al 2013 e, CP_1
simmetricamente, la NI aveva rinunciato alle contestazioni afferenti i limitati importi richiesti per il 2014 ed il 2015, ma senza che sia stato compiuto alcun riconoscimento/negazione del diritto della né per periodi successivi a quelli in CP_1
discussione né in ordine alla satisfattività del versato per le annualità su cui è venuta meno la contestazione.
10. Ciò posto, l'art. 21, comma 8, della legge n. 247/12 “Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense”, innovando rispetto al regime precedente che subordinava l'iscrizione al raggiungimento di una soglia minima reddituale, determinata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 576/1980, prevede che “L'iscrizione agli Albi comporta la
contestuale iscrizione alla ”, di CP_1 Parte_2
talché il presupposto costitutivo necessario e sufficiente a far sorgere l'obbligo di versamento dei contributi è la qualità di avvocato iscritto all'albo, tanto che il
77 regolamento attuativo di cui alla delibera del comitato dei delegati del 31 gennaio 2014
e successive modificazioni, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 – G.U.
Serie n. 192 del 20/08/2014, conferma in proposito che: “A decorrere dall'entrata in vigore
del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla
è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo CP_1
restando il disposto di cui all'articolo 4 della Legge n. 141/1992” (art. 1, primo comma) e che
“L'iscrizione alla è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti CP_1
agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di
Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi
soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale
incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in
ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi.” (art. 1, comma 5). Del resto,
dal doc. 11 fasc. opponente (RG 1148/2024) si apprende che la è stata iscritta alla Pt_1
Cassa Forense d'ufficio per superamento del limite reddituale all'epoca vigente stabilito dal comitato dei delegati con provvedimento assunto sin dal 27.9.2010 a decorrere dal
2007 e quindi ben prima dell'entrata in vigore della novella e, salva la contestazione mossa per la debenza di alcune annualità esitata nella sentenza di cui si è detto, non risulta che l'opponente abbia agito in accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla avendo, di contro, in qualità di iscritta (ed accettando evidentemente gli CP_1
obblighi conseguenti) regolarmente inviato all'opposta, anno per anno, le comunicazioni reddituali sulla base delle quali il credito è stato quantificato ed iscritto a ruolo. Né modifica dette considerazioni il fatto che la voglia addebitare Pt_1
all'inerzia altrui (e cioè al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Potenza per non avere verificato l'inesistenza di un'attività libero-professionale effettiva e continuativa)
il proprio status di iscritta all'albo professionale visto che, come detto, ella era stata iscritta alla Cassa Forense d'ufficio già alcuni anni prima dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento forense e, d'altra parte, avrebbe ben potuto diversamente regolare la propria condizione, se lo avesse voluto, chiedendo la cancellazione dall'albo, come ha fatto nel 2018. Né, per altro verso, si può ipotizzare che l'attività
svolta dalla goda di una copertura previdenziale diversa ed incompatibile, visto Pt_1
88 che l'art. 25 del d.lgs. n. 116/2017, commi 3 e 4, prescrive ai giudici onorari di pace l'obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, escludendo espressamente gli “iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni
di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre
2012, n. 247.”, ribadendo, tra l'altro, una residualità già stabilita dall'art. 18, comma 12,
del d.l. 98/2011, conv. con modif. nella legge n. 111/2011.
Da ultimo, ma non per ordine di importanza, l'ordinanza interlocutoria n. 5798 del
14.1.2025 citata dall'opponente, ad avviso di chi scrive, depone, in senso contrario all'ipotesi interpretativa sostenuta da detta parte. Con tale provvedimento, infatti, la
Sezione lavoro ha chiesto al Primo Presidente della Suprema Corte di rimettere alle
Sezioni Unite “Vista la rilevanza e problematicità sistematica anche in punto di analogia iuris”
di chiarire se, in assenza di una disposizione normativa ad hoc, anche per il periodo
antecedente alla novella della legge n. 247/12 si possa ritenere, facendo ricorso all'analogia, che le indennità erogate ai Giudici onorari di Tribunale possano essere considerate, ai fini previdenziali, redditi professionali da considerare per la quantificazione dei contributi dovuti alla La rimessione, in altri termini, CP_1
poggia sull'assunto che il quadro normativo vigente dalla riforma in avanti (quello che interessa ai fini del caso di specie) prevede, senza margini di incertezza, che il reddito proveniente dall'attività di magistrato onorario debba considerarsi professionale ai fini previdenziali ed essere tenuto in considerazione ai fini dei contributi dovuti alla
[...]
mentre si pone la questione per cui, in difetto di ricorso all'analogia CP_1
(applicando ad esempio le norme approvate per i Giudici onorari aggregati), per il
(solo) periodo antecedente vi sarebbe una carenza di copertura previdenziale in contrasto con il principio di universalità delle tutele: “…Nel 2012, l'art.21, co.8 l.
n.247/12 ha imposto l'iscrizione alla Cassa forense di tutti gli avvocati iscritti
all'albo. Dal 2012 gli avvocati che esercitino le funzioni di G.O.T. devono dunque
essere iscritti alla , e l'indennità percepita nell'esercizio di tale funzione viene CP_1
considerata quale reddito professionale su cui calcolare i contributi….” e ancora, nel sottolineare l'anomalia che si verrebbe a creare rispetto all'assetto normativo attuale,
99 oltre che di norme settoriali del passato “…Gli stessi interventi legislativi posteriori, della l.
n.247/12 e del d.lgs. n.116/17, sono andati nella direzione di affermare la copertura assicurativa
(presso la Cassa o presso la Gestione separata) della magistratura onoraria, così come aveva già
fatto la l. n.276/97 riguardo ai G.O.A….”.
Va da sé che la pretesa avanzata dalla nei riguardi dell'opponente per il CP_1
pagamento di contributi e somme aggiuntive calcolate in base ai regolamenti previdenziali dell'ente è fondata perché quest'ultima è stata legittimamente iscritta alla gestione previdenziale in qualità di iscritta all'albo degli avvocati ed ha regolarmente denunciato un reddito che risulta assoggettato a prelievo contributivo.
11. Per quanto concerne la quantificazione, i rilievi formulati dall'opponente peccano di genericità non essendo contestata la correttezza dei criteri contabili usati dall'opposta per determinare i crediti in discussione, dovendosi per mero scrupolo escludersi che la pretesa di pagamento afferente alle annualità 2014 e 2015 definita con la sentenza n. 301/2019 coincida con quella odierna giacché dal confronto fra le cartelle si apprende (e del resto la puntuale deduzione formulata sul punto dall'opposta è
rimasta incontestata) che, nella prima sede, è stato richiesto il versamento del c.d.
contributo minimo e, nella seconda, della contribuzione dovuta per l'eccedenza (c.d.
conguaglio) sulla base dei redditi dichiarati. Identica considerazione va estesa all'anno
2018, per il quale le cartelle esigono contributo soggettivo minimo e conguaglio oltre al contributo di maternità ed alle somme aggiuntive come da regolamento dell'ente.
12. Da ultimo, l'eccezione di illegittimità delle “sanzioni” irrogate che l'opponente ha sollevato per omessa preventiva contestazione di addebito è inconferente perché qui non è in discussione (come invece nel noto e condivisibile orientamento richiamato, cfr
Cass., 9310/2022) la legittimità di sanzioni di natura amministrativa o, comunque, vista la natura ormai privatistica della cassa, di natura punitiva per comportamenti omissivi o commissivi dell'iscritto (es.: mancato invio delle comunicazioni reddituali) bensì di sanzioni civili e cioè di somme aggiuntive che la legge e/o i regolamenti previdenziali dell'ente impongono come obbligazioni aggiuntive accessorie che sorgono automaticamente a rafforzare l'obbligazione principale inadempiuta, come
1100 normalmente accade in materia previdenziale (cfr ad es., ex multis, Cass., sez. lavoro,
14475/2009, 17650/2003).
13. Alla luce delle considerazioni sin qui tutte esposte, al netto dell'illegittimità
dell'iscrizione a ruolo di cui al punto n. 8, il ricorso nel resto va respinto e la Pt_1
anche in accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannata a pagare a
[...]
le somme indicate nelle cartelle esattoriali opposte eccezion fatta per le spese CP_1
di notifica delle cartelle (€ 5,88 ciascuna) e gli oneri di riscossione (€ 187,92 solo per la seconda cartella) che dovranno essere rideterminati in quanto dovuti solo in relazione all'iscrizione a ruolo dei crediti dell'anno 2017 proprio in ragione di quanto statuito al punto n.
8. Tenuto conto della reciprocità della soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura di 1/4, mentre l'opponente va condannata a pagare all'opposta i residui 3/4. La liquidazione viene effettuata in dispositivo unitariamente sulla base del D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore della causa riunita
(scaglione compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, nonché degli incombenti effettivamente disimpegnati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei crediti oggetto di causa ad eccezione di quelli afferenti all'annualità 2017;
- respinge nel resto l'opposizione e condanna a versare alla Parte_1 [...]
le somme indicate nelle cartelle Controparte_1
esattoriali opposte ad eccezione delle spese per diritti di notifica e agli oneri di riscossione dovuti all'agente per la riscossione che dovranno essere rideterminati nei limiti di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite per 1/4 e condanna l'opponente a rifondere all'opposta i residui 3/4, che qui si liquidano nell'importo di € 2.400,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 9.5.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
1111 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione…” (art. 1, comma 2 del d.lgs. 509/1994)