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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 2274 del 2023 Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore estensore ha emesso SENTENZA SUL Ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell'interesse di nata ad [...] il [...] (c.f. ) residente in [...]C.F._1
Luigi Fantino 4, titolo di studio , professione: psicologa psicoterapeuta elettivamente domiciliata in Asti, via Incisa 10, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Bagnadentro (C.F.: ) che la rappresenta C.F._2
e difende in forza di procura speciale alle avverso nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3 residente in [...]. CONTUMACE
Conclusioni della parte ricorrente:
“Contrariis rejectis, premesse le prove e le declaratorie del caso e di legge piaccia all'Ill.mo Tribunale:
1. pronunciare la separazione personale tra e ordinando Parte_1 Controparte_1 ogni annotazione di legge, dichiarando st abile alla responsabilità di;
Controparte_1
2. pronunciata l parazione, anche con pronuncia parziale di cui all'art. 3 L. 898/1970, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario in Tortolì il 18/8/2018 tra nata ad [...]_1 il 7/6/1989 e nato a [...] il [...] l'Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile di nno 2018, part II, Serie B n. 2, ordinando ogni relativa annotazione e/o iscrizione anche nell'atto di matrimonio, con riserva di produrre il certificato integrale di matrimonio. Con vittoria di spese ed onorari”. OSSERVATO
Parte attrice formulava domanda, nei termini sopra richiamati. Questo tribunale ha invero già deliberato, quanto alla azione per separazione giudiziale, e collegata domanda di addebito, con sentenza parziale 27.6.2024; Ove era statuito:
“Il tribunale di Asti in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione e su quella d'addebito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarata la contumacia del convenuto, respinge la domanda di addebito della separazione al resistente, proposta dalla ricorrente, pronuncia la separazione personale di
Parte_1 nata ad [...] in data [...], residente in [...]e
Controparte_1 nato a [...] in data [...], anagraficamente irreperibile, domiciliato in Montiglio Monferrato, matrimonio concordatario contratto dai due coniugi in Tortolì, in data 18 agosto 2018, atto trascritto al n. 8, parte II, serie A del Comune di Tortolì per l'anno 2018; manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
riserva alla pronuncia definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio la decisione sulle spese di lite;
rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza in data odierna, per la verifica del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per gli ulteriori incombenti…” La sentenza era impugnata, per il solo profilo afferente all'addebito, dinanzi alla Corte di Appello di Torino, la quale procedeva a riforma, con pronuncia del 14 marzo 2025, prodotta in atti, ove delibava come segue:
“visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza parziale n. 494/2024 emessa in data 27.06.2024, (dep. in data 01.07.2024 e non notificata) dal Tribunale Ordinario di Asti (R.G. 2274/2024), proposto da (appellante) nei confronti Parte_1 di (appellato), Controparte_1
DICHIARA che la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
è addebitabile alla responsabilità di quest'ultimo. AN a rimborsare a le spese del grado, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 4.962,50 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A…” In parte motiva, dava atto la corte di non dovere “provvedere sulle spese del primo grado, sulle quali la sentenza impugnata non si è pronunciata.” Nella presente sede, essendo passata in giudicato la pronunzia in punto separazione – capo del dispositivo non oggetto di gravame – e visto il lasso temporale, intercorso dalla udienza fissata per la comparizione dei coniugi, è certamente fondata la domanda volta allo scioglimento del vincolo, essendo palese la irrimediabile frattura nella vita coniugale, come reso chiaro dalla condotta delle parti e dalle allegazioni difensive. Dovendosi regolare le spese di lite, per l'intero primo grado di giudizio, tenuto conto della soccombenza del resistente in punto addebito;
si ritiene tuttavia di procedere a compensazione per un terzo, tenuto conto che, quanto alle pronunce in solo punto status, la azione risponde ad un interesse della stessa parte attrice, e il resistente neppure ha contrastato le dette domande. Le spese vengono liquidate: Applicando lo scaglione afferente alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, e facendo uso dei valori minimi, donde i seguenti Compensi: Fase di studio: € 851,00 Fase introduttiva: € 602,00 Fase istruttoria / trattazione: € 903,00 Fase decisionale: € 1.453,00, per un totale di € 3.809,00; compensato un terzo, si ottiene valore finale di € 2.539,34, oltre tutti accessori.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario in Tortolì il 18/8/2018 tra nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] trascritto all'Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile di Cocconato nell'anno 2018, part II, Serie B n. 2, ordinando ogni relativa annotazione come per legge;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite attoree, che, previa compensazione per un terzo, liquida in € 125,00 per esposti, € 2.539,34 per compenso, oltre tutti accessori. Asti, 19.11.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Luigi Fantino 4, titolo di studio , professione: psicologa psicoterapeuta elettivamente domiciliata in Asti, via Incisa 10, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Bagnadentro (C.F.: ) che la rappresenta C.F._2
e difende in forza di procura speciale alle avverso nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3 residente in [...]. CONTUMACE
Conclusioni della parte ricorrente:
“Contrariis rejectis, premesse le prove e le declaratorie del caso e di legge piaccia all'Ill.mo Tribunale:
1. pronunciare la separazione personale tra e ordinando Parte_1 Controparte_1 ogni annotazione di legge, dichiarando st abile alla responsabilità di;
Controparte_1
2. pronunciata l parazione, anche con pronuncia parziale di cui all'art. 3 L. 898/1970, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario in Tortolì il 18/8/2018 tra nata ad [...]_1 il 7/6/1989 e nato a [...] il [...] l'Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile di nno 2018, part II, Serie B n. 2, ordinando ogni relativa annotazione e/o iscrizione anche nell'atto di matrimonio, con riserva di produrre il certificato integrale di matrimonio. Con vittoria di spese ed onorari”. OSSERVATO
Parte attrice formulava domanda, nei termini sopra richiamati. Questo tribunale ha invero già deliberato, quanto alla azione per separazione giudiziale, e collegata domanda di addebito, con sentenza parziale 27.6.2024; Ove era statuito:
“Il tribunale di Asti in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione e su quella d'addebito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarata la contumacia del convenuto, respinge la domanda di addebito della separazione al resistente, proposta dalla ricorrente, pronuncia la separazione personale di
Parte_1 nata ad [...] in data [...], residente in [...]e
Controparte_1 nato a [...] in data [...], anagraficamente irreperibile, domiciliato in Montiglio Monferrato, matrimonio concordatario contratto dai due coniugi in Tortolì, in data 18 agosto 2018, atto trascritto al n. 8, parte II, serie A del Comune di Tortolì per l'anno 2018; manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
riserva alla pronuncia definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio la decisione sulle spese di lite;
rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza in data odierna, per la verifica del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per gli ulteriori incombenti…” La sentenza era impugnata, per il solo profilo afferente all'addebito, dinanzi alla Corte di Appello di Torino, la quale procedeva a riforma, con pronuncia del 14 marzo 2025, prodotta in atti, ove delibava come segue:
“visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza parziale n. 494/2024 emessa in data 27.06.2024, (dep. in data 01.07.2024 e non notificata) dal Tribunale Ordinario di Asti (R.G. 2274/2024), proposto da (appellante) nei confronti Parte_1 di (appellato), Controparte_1
DICHIARA che la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
è addebitabile alla responsabilità di quest'ultimo. AN a rimborsare a le spese del grado, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 4.962,50 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A…” In parte motiva, dava atto la corte di non dovere “provvedere sulle spese del primo grado, sulle quali la sentenza impugnata non si è pronunciata.” Nella presente sede, essendo passata in giudicato la pronunzia in punto separazione – capo del dispositivo non oggetto di gravame – e visto il lasso temporale, intercorso dalla udienza fissata per la comparizione dei coniugi, è certamente fondata la domanda volta allo scioglimento del vincolo, essendo palese la irrimediabile frattura nella vita coniugale, come reso chiaro dalla condotta delle parti e dalle allegazioni difensive. Dovendosi regolare le spese di lite, per l'intero primo grado di giudizio, tenuto conto della soccombenza del resistente in punto addebito;
si ritiene tuttavia di procedere a compensazione per un terzo, tenuto conto che, quanto alle pronunce in solo punto status, la azione risponde ad un interesse della stessa parte attrice, e il resistente neppure ha contrastato le dette domande. Le spese vengono liquidate: Applicando lo scaglione afferente alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, e facendo uso dei valori minimi, donde i seguenti Compensi: Fase di studio: € 851,00 Fase introduttiva: € 602,00 Fase istruttoria / trattazione: € 903,00 Fase decisionale: € 1.453,00, per un totale di € 3.809,00; compensato un terzo, si ottiene valore finale di € 2.539,34, oltre tutti accessori.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario in Tortolì il 18/8/2018 tra nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] trascritto all'Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile di Cocconato nell'anno 2018, part II, Serie B n. 2, ordinando ogni relativa annotazione come per legge;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite attoree, che, previa compensazione per un terzo, liquida in € 125,00 per esposti, € 2.539,34 per compenso, oltre tutti accessori. Asti, 19.11.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente