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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NA UC, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 298/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240009334643002 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) Dichiarare la nullità e l'inefficacia ovvero annullare totalmente la Cartella di pagamento n.
13320240009334643002 sopra indicata perché del tutto illegittimi ed infondati per i motivi in diritto ed in fatto sopra esposti. In subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, non ritenere applicabili o ridurre sensibilmente le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio di riscossione illegittimamente irrogate. In ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate – SI di TO alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 d. lgs. n. 546/1992, nella misura che si riterrà di giustizia”.
Agenzia delle Entrate SI: “(…) Rigettare nel merito tutte le richieste formulate da parte ricorrente nei confronti di Agenzia delle Entrate SI, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 133 2024 0009334643002, dell'importo di euro 2.500,00 a titolo di rimborso spese di giustizia ex art. 15 D. Lgs. n. 546/1993, chiedendone l'annullamento
1.2. L'Agenzia delle Entrate SI si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso ex adverso dispiegato.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 il giudice ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese di giustizia liquidate in favore dell'Amministrazione all'esito dei giudizi conclusisi con la sentenza della Commissione
Tributaria Provincia di TO n. 123/01/22 depositata il 3 giugno 2022 e con la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria n. 3295/02/23 depositata il 20 dicembre 2023.
Trattasi di credito privo di natura tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice tributario e appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria.
Accertato il difetto di giurisdizione, risulta superflua ogni attività volta all'integrazione del contraddittorio, pur richiesto da parte resistente, trattandosi di attività processuale priva di utilità rispetto alla definizione del giudizio, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. civ.
SS.UU. 3 novembre 2008 n. 26373; Cass. civ. SS.UU. 22 marzo 2010 n. 6826).
Il termine per la riassunzione del giudizio deve essere indicato in giorni novanta.
3. Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione del giudizio in rito e dell'assenza di una soccombenza sostanziale delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TO, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la giurisdizione devoluta al giudice ordinario;
2) Assegna termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
3) Spese compensate.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
LU NA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NA UC, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 298/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240009334643002 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) Dichiarare la nullità e l'inefficacia ovvero annullare totalmente la Cartella di pagamento n.
13320240009334643002 sopra indicata perché del tutto illegittimi ed infondati per i motivi in diritto ed in fatto sopra esposti. In subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, non ritenere applicabili o ridurre sensibilmente le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio di riscossione illegittimamente irrogate. In ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate – SI di TO alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 d. lgs. n. 546/1992, nella misura che si riterrà di giustizia”.
Agenzia delle Entrate SI: “(…) Rigettare nel merito tutte le richieste formulate da parte ricorrente nei confronti di Agenzia delle Entrate SI, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 133 2024 0009334643002, dell'importo di euro 2.500,00 a titolo di rimborso spese di giustizia ex art. 15 D. Lgs. n. 546/1993, chiedendone l'annullamento
1.2. L'Agenzia delle Entrate SI si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso ex adverso dispiegato.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 il giudice ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese di giustizia liquidate in favore dell'Amministrazione all'esito dei giudizi conclusisi con la sentenza della Commissione
Tributaria Provincia di TO n. 123/01/22 depositata il 3 giugno 2022 e con la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria n. 3295/02/23 depositata il 20 dicembre 2023.
Trattasi di credito privo di natura tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice tributario e appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria.
Accertato il difetto di giurisdizione, risulta superflua ogni attività volta all'integrazione del contraddittorio, pur richiesto da parte resistente, trattandosi di attività processuale priva di utilità rispetto alla definizione del giudizio, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. civ.
SS.UU. 3 novembre 2008 n. 26373; Cass. civ. SS.UU. 22 marzo 2010 n. 6826).
Il termine per la riassunzione del giudizio deve essere indicato in giorni novanta.
3. Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione del giudizio in rito e dell'assenza di una soccombenza sostanziale delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TO, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la giurisdizione devoluta al giudice ordinario;
2) Assegna termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
3) Spese compensate.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
LU NA