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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4769 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.LUIGI DIEGO PERIFANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Pellegrino Cavuoto, codice fiscale: C.F._1
PEC: fax: 0824 –
[...] Email_1
24106, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla Via Ennio Goduti – Pal. nonché, ed Per_1 elettivamente domiciliato\a in
OPPOSTO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/11/2024 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.362/2024 (R.G. n.3980/2024), emesso in data 15.10.2024 dal Tribunale di Benevento con il quale gli veniva ingiunto, in solido con la il pagamento della somma complessiva lorda di Controparte_2
€15.975,62.
1 Esponeva che, come risultante dall' atto unico di collaudo in data 29.11.2020, i lavori venivano ultimati in tale data, residuando un credito netto dell'appaltatore di €5.214,70; che tale somma veniva interamente assegnata ad altri creditori ovvero (ex Controparte_3 dipendente della , Cassa e Controparte_2 Controparte_4 avv. Michele Truppi;
che, in ogni caso, ai sensi del D.Lgs n.276/2003, art. 29, co. 2, la responsabilità dell'ente appaltante cessava alla scadenza di di due anni dalla cessazione dell'appalto e, nel caso di specie, l'appalto era cessato pacificamente il 19 novembre 2020; che, peraltro, detta norma non trovava applicazione alle Pubbliche amministrazioni;
che laddove la responsabilità del fosse Pt_1 fondata sull'art. 1676 c.c., la pretesa poteva essere azionata nei limiti di quanto dovuto all'appaltatore dal committente in relazione al contratto di appalto stipulato dalle parti e, nella specie, null'altro era dovuto;
che la ricorrente non aveva offerto prova che la prestazione lavorativa da lei posta in essere, fosse specificamente connessa al compimento dell'appalto commissionato dal Parte_2
alla .
[...] Controparte_2
Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per essere Parte_2 legittimata passiva esclusivamente e, Controparte_2 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n.362/2024 emesso nei confronti dell'Ente in data 16.10.2024 dal Tribunale di Benevento- Sez. Lavoro;
in subordine, sempre in via preliminare c) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza monitoria per difetto di legittimazione ad agire dell'opposta; d) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocarlo, per assoluta mancanza sia delle condizioni di emissione del provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 633, comma 1 c.p.c., sia della mancanza di prova scritta dell'an e del quantum sul diritto di credito vantato dall'opposta; in ogni caso e) rigettare la domanda già proposta dall'opposta in via monitoria siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio con attribuzione diretta”. Regolarmente costituita eccepiva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali, con distrazione;
in subordine la condanna al pagamento dell'importo di euro 15.975,62 a titolo di risarcimento danno. Rilevava che il diritto al pagamento traeva origine dall'art.29 co.2 del D.Lgs n.276/2003, appliucabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, ma, in ogni caso dall'art.1676 c.c., e che il
2 con la determina del 2.10.2019 con cui riconosceva i Pt_1 crediti della nei confronti dell'appaltatore e corrispondeva CP_1
a titolo di acconto sui maggiori importi dovuti la somma di €7.000,00, aveva riconosciuto l'ulteriore debito dichiarando che “il saldo del dovuto verrà pagato successivamente”; che, pertanto, non era incorsa in alcuna decadenza e il credito era liquido ed esigibile;
che, in ogni caso, con tale delibera il aveva leso il suo legittimo Pt_1 affidamento e, pertanto, doveva corrisponderle tali importi, comunque, a titolo di risarcimento del danno. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. Il ha depositato in atti, e fonda la sua difesa, sul certificato Pt_1 di collaudo in data 19.11.2020, dal quale emerge l'ultimazione dei lavori con un credito residuo in favore della Controparte_2 dell'importo netto di €5.214,70. Detto importo, come documentato mediante produzione dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 14.06.2023 nell'ambito del procedimento R.G. 2014\2021, veniva interamente assegnato al creditore procedente e a quello intervenuto, che rimanevano solo parzialmente soddisfatti delle loro pretese. Ciò premesso è pacifico, per costante orientamento della Suprema Corte, fondato sul dato testuale oltre che sulla ratio della norma (cfr Cass. n 15432/2014, e, in motivazione, n. 10664 e n 10731 del 2016; nonchè Cass. n 20327/2016 e ord. n 9741/2018) che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non trova applicazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni. La Corte ha precisato che l'inapplicabilità agli enti pubblici della responsabilità solidale discende direttamente dalla espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, del richiamato decreto e non dalla assoggettabilità dell'appalto alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163 del 2006 e dal D.P.R. n. 207 del 2010 (oggi sostituiti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO), di per sè non incompatibile con quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29. Recita, infatti il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2 "2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale". Trova, invece, applicazione alla Pubblica Amministrazione la responsabilità prevista dall'art. 1676 c.c., responsabilità che opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all'appaltatore.
3 Dispone l'art.1676 c.c. “I]. Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta [1595, 17052] contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Ciò premesso, nella specie, il ha documentato che, al Pt_1 momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e della sua notifica, non residuava alcun importo ancora da versare all'appaltatore dal momento che le somme residue, come risultanti dall'atto di collaudo, erano state già aggredite ed assegnate ad altri aventi diritto. Nella memoria di costituzione parte ricorrente sostiene che, in realtà, come da Stato Finale dei Lavori, l'importo residuo vantato dalla al momento della chiusura dei lavori Controparte_2
(20.09.2019) era di € 8.814,70. In realtà detto importo compare anche nel verbale di collaudo ma, all'esito del collaudo e tenuto conto degli importi trattenuti dal si riduceva ad 5.214,70, somma effettivamente liquidata Pt_1 dal Pt_1
Detta somma, come dedotto e documentato, non era più nella disponibilità del al momento della notifica del decreto Pt_1 ingiuntivo tant'è che in epoca antecedente i creditori che avevano aggredito il credito erano rimasti insoddisfatti in sede di assegnazione. Né la ricorrente può accampare pretese in forza della determina del 2.10.2019 con cui il le corrispondeva a titolo di acconto sui Pt_1 maggiori importi dovuti la somma di €7.000,00, dichiarando “il saldo del dovuto verrà pagato successivamente”. Detta determina non vale ad attribuire alla un titolo di CP_1 preferenza rispetto ad altri creditori, in quanto il aggredito Pt_1 esecutivamente, era tenuto a corrispondere a terzi le somme nella sua disponibilità. Deve, altresì, escludersi che l'inciso contenuto nella determina, possa comportare un affidamento tale da giustificare un diritto della al risarcimento del danno. CP_1
Il manifestava la propria disponibilità a pagare ma tale Pt_1 disponibilità era ovviamente subordinata all'esistenza di somme ancora da corrispondere alla mancando le quali, Controparte_2 come acclarato, alcuna pretesa può avanzare l'opposta. Ne consegue che, non residuando alcun titolo per agire nei confronti dell'Ente appalatante, l'opposizione dev'essere accolta e il decreto
4 ingiuntivo revocato limitatamente alla condanna solidale del
Parte_1
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, dal momento che la ricorrente è stata indotta in errore nel ritenere l'esistenza di un residuo debito del ed Pt_1 il proprio diritto al pagamento, in forza della determina del 2.10.2019.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di e della
[...] Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_2 disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto limitatamente alla condanna del
[...]
; Parte_1
2) Dichiara l'esecutività del n.362/2024 (R.G. n.3980/2024), emesso in data 15.10.2024 dal Tribunale di Benevento limitatamente alla condanna della Controparte_2
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 21.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
5
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4769 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.LUIGI DIEGO PERIFANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Pellegrino Cavuoto, codice fiscale: C.F._1
PEC: fax: 0824 –
[...] Email_1
24106, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla Via Ennio Goduti – Pal. nonché, ed Per_1 elettivamente domiciliato\a in
OPPOSTO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/11/2024 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.362/2024 (R.G. n.3980/2024), emesso in data 15.10.2024 dal Tribunale di Benevento con il quale gli veniva ingiunto, in solido con la il pagamento della somma complessiva lorda di Controparte_2
€15.975,62.
1 Esponeva che, come risultante dall' atto unico di collaudo in data 29.11.2020, i lavori venivano ultimati in tale data, residuando un credito netto dell'appaltatore di €5.214,70; che tale somma veniva interamente assegnata ad altri creditori ovvero (ex Controparte_3 dipendente della , Cassa e Controparte_2 Controparte_4 avv. Michele Truppi;
che, in ogni caso, ai sensi del D.Lgs n.276/2003, art. 29, co. 2, la responsabilità dell'ente appaltante cessava alla scadenza di di due anni dalla cessazione dell'appalto e, nel caso di specie, l'appalto era cessato pacificamente il 19 novembre 2020; che, peraltro, detta norma non trovava applicazione alle Pubbliche amministrazioni;
che laddove la responsabilità del fosse Pt_1 fondata sull'art. 1676 c.c., la pretesa poteva essere azionata nei limiti di quanto dovuto all'appaltatore dal committente in relazione al contratto di appalto stipulato dalle parti e, nella specie, null'altro era dovuto;
che la ricorrente non aveva offerto prova che la prestazione lavorativa da lei posta in essere, fosse specificamente connessa al compimento dell'appalto commissionato dal Parte_2
alla .
[...] Controparte_2
Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per essere Parte_2 legittimata passiva esclusivamente e, Controparte_2 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n.362/2024 emesso nei confronti dell'Ente in data 16.10.2024 dal Tribunale di Benevento- Sez. Lavoro;
in subordine, sempre in via preliminare c) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza monitoria per difetto di legittimazione ad agire dell'opposta; d) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocarlo, per assoluta mancanza sia delle condizioni di emissione del provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 633, comma 1 c.p.c., sia della mancanza di prova scritta dell'an e del quantum sul diritto di credito vantato dall'opposta; in ogni caso e) rigettare la domanda già proposta dall'opposta in via monitoria siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio con attribuzione diretta”. Regolarmente costituita eccepiva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali, con distrazione;
in subordine la condanna al pagamento dell'importo di euro 15.975,62 a titolo di risarcimento danno. Rilevava che il diritto al pagamento traeva origine dall'art.29 co.2 del D.Lgs n.276/2003, appliucabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, ma, in ogni caso dall'art.1676 c.c., e che il
2 con la determina del 2.10.2019 con cui riconosceva i Pt_1 crediti della nei confronti dell'appaltatore e corrispondeva CP_1
a titolo di acconto sui maggiori importi dovuti la somma di €7.000,00, aveva riconosciuto l'ulteriore debito dichiarando che “il saldo del dovuto verrà pagato successivamente”; che, pertanto, non era incorsa in alcuna decadenza e il credito era liquido ed esigibile;
che, in ogni caso, con tale delibera il aveva leso il suo legittimo Pt_1 affidamento e, pertanto, doveva corrisponderle tali importi, comunque, a titolo di risarcimento del danno. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. Il ha depositato in atti, e fonda la sua difesa, sul certificato Pt_1 di collaudo in data 19.11.2020, dal quale emerge l'ultimazione dei lavori con un credito residuo in favore della Controparte_2 dell'importo netto di €5.214,70. Detto importo, come documentato mediante produzione dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 14.06.2023 nell'ambito del procedimento R.G. 2014\2021, veniva interamente assegnato al creditore procedente e a quello intervenuto, che rimanevano solo parzialmente soddisfatti delle loro pretese. Ciò premesso è pacifico, per costante orientamento della Suprema Corte, fondato sul dato testuale oltre che sulla ratio della norma (cfr Cass. n 15432/2014, e, in motivazione, n. 10664 e n 10731 del 2016; nonchè Cass. n 20327/2016 e ord. n 9741/2018) che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non trova applicazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni. La Corte ha precisato che l'inapplicabilità agli enti pubblici della responsabilità solidale discende direttamente dalla espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, del richiamato decreto e non dalla assoggettabilità dell'appalto alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163 del 2006 e dal D.P.R. n. 207 del 2010 (oggi sostituiti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO), di per sè non incompatibile con quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29. Recita, infatti il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2 "2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale". Trova, invece, applicazione alla Pubblica Amministrazione la responsabilità prevista dall'art. 1676 c.c., responsabilità che opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all'appaltatore.
3 Dispone l'art.1676 c.c. “I]. Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta [1595, 17052] contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Ciò premesso, nella specie, il ha documentato che, al Pt_1 momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e della sua notifica, non residuava alcun importo ancora da versare all'appaltatore dal momento che le somme residue, come risultanti dall'atto di collaudo, erano state già aggredite ed assegnate ad altri aventi diritto. Nella memoria di costituzione parte ricorrente sostiene che, in realtà, come da Stato Finale dei Lavori, l'importo residuo vantato dalla al momento della chiusura dei lavori Controparte_2
(20.09.2019) era di € 8.814,70. In realtà detto importo compare anche nel verbale di collaudo ma, all'esito del collaudo e tenuto conto degli importi trattenuti dal si riduceva ad 5.214,70, somma effettivamente liquidata Pt_1 dal Pt_1
Detta somma, come dedotto e documentato, non era più nella disponibilità del al momento della notifica del decreto Pt_1 ingiuntivo tant'è che in epoca antecedente i creditori che avevano aggredito il credito erano rimasti insoddisfatti in sede di assegnazione. Né la ricorrente può accampare pretese in forza della determina del 2.10.2019 con cui il le corrispondeva a titolo di acconto sui Pt_1 maggiori importi dovuti la somma di €7.000,00, dichiarando “il saldo del dovuto verrà pagato successivamente”. Detta determina non vale ad attribuire alla un titolo di CP_1 preferenza rispetto ad altri creditori, in quanto il aggredito Pt_1 esecutivamente, era tenuto a corrispondere a terzi le somme nella sua disponibilità. Deve, altresì, escludersi che l'inciso contenuto nella determina, possa comportare un affidamento tale da giustificare un diritto della al risarcimento del danno. CP_1
Il manifestava la propria disponibilità a pagare ma tale Pt_1 disponibilità era ovviamente subordinata all'esistenza di somme ancora da corrispondere alla mancando le quali, Controparte_2 come acclarato, alcuna pretesa può avanzare l'opposta. Ne consegue che, non residuando alcun titolo per agire nei confronti dell'Ente appalatante, l'opposizione dev'essere accolta e il decreto
4 ingiuntivo revocato limitatamente alla condanna solidale del
Parte_1
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, dal momento che la ricorrente è stata indotta in errore nel ritenere l'esistenza di un residuo debito del ed Pt_1 il proprio diritto al pagamento, in forza della determina del 2.10.2019.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di e della
[...] Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_2 disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto limitatamente alla condanna del
[...]
; Parte_1
2) Dichiara l'esecutività del n.362/2024 (R.G. n.3980/2024), emesso in data 15.10.2024 dal Tribunale di Benevento limitatamente alla condanna della Controparte_2
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