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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1494 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
domiciliato elettivamente in Roma, Via degli Scipioni 237, nello studio Parte_1 dell'Avv. RUSSO ANGELO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.07.2023 chiedeva al Tribunale di: Parte_1
- accertare e dichiarare tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, per gli anni dal 2009 al dicembre incluso del 2014, nella misura pari alla somma complessiva di € 33.568,87, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale, previo, se del caso,
l'annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione
Europea sopra richiamato, delle norme collettive aziendali previste nel CAL CAI
“sezione A Piloti” disciplinanti la retribuzione delle ferie come indicate nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso e dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Personale Navigante Tecnico, abbia diritto alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'I.V.M.G. (indennità di volo minima garantita), ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva come se avesse lavorato, in relazione anche all'anzianità di servizio, allo status personale e professionale di assistente di volo, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time e, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto, condannare al pagamento di tutte le Controparte_1 differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, nella misura pari alla somma complessiva di € 33.568,87, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della
CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- accertare e dichiarare che è od era tenuta alla regolarizzazione della CP_2 posizione contributiva, con pagamento in favore dell' delle somme maturate a CP_1 titolo di contributi sulle differenze retributive a titolo di ferie, purchè non prescritte, quantificate nella misura di Euro 12.655,46, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale, anche solo al fine di facoltizzare la domanda di costituzione di rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del
1962, art. 13, comma 1, nonchè l'azione del lavoratore tesa ad ottenere lo stesso trattamento dal datore di lavoro inadempiente ex art. 2116 c.c.;
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge, da distrarsi.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alle parti convenute.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte'”.
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n.12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 04/04/2024
Il Giudice Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1494 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
domiciliato elettivamente in Roma, Via degli Scipioni 237, nello studio Parte_1 dell'Avv. RUSSO ANGELO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.07.2023 chiedeva al Tribunale di: Parte_1
- accertare e dichiarare tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, per gli anni dal 2009 al dicembre incluso del 2014, nella misura pari alla somma complessiva di € 33.568,87, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale, previo, se del caso,
l'annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione
Europea sopra richiamato, delle norme collettive aziendali previste nel CAL CAI
“sezione A Piloti” disciplinanti la retribuzione delle ferie come indicate nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso e dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Personale Navigante Tecnico, abbia diritto alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'I.V.M.G. (indennità di volo minima garantita), ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva come se avesse lavorato, in relazione anche all'anzianità di servizio, allo status personale e professionale di assistente di volo, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time e, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto, condannare al pagamento di tutte le Controparte_1 differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, nella misura pari alla somma complessiva di € 33.568,87, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della
CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- accertare e dichiarare che è od era tenuta alla regolarizzazione della CP_2 posizione contributiva, con pagamento in favore dell' delle somme maturate a CP_1 titolo di contributi sulle differenze retributive a titolo di ferie, purchè non prescritte, quantificate nella misura di Euro 12.655,46, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale, anche solo al fine di facoltizzare la domanda di costituzione di rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del
1962, art. 13, comma 1, nonchè l'azione del lavoratore tesa ad ottenere lo stesso trattamento dal datore di lavoro inadempiente ex art. 2116 c.c.;
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge, da distrarsi.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alle parti convenute.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte'”.
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n.12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 04/04/2024
Il Giudice Dott.ssa Irene Abrusci
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