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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5257 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 6826/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa SA RA, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 6826/24, promossa da:
nata il [...] a [...]çu – Brasi rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. VINCENZO CAROSI
- RICORRENTE -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso
ACCERTAREil diritto dell'odierno ricorrente così come segnatamente identificato in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendentedi cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE L'odierno ricorrente, cittadino italiano con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del Controparte_1
Comune di Alba (TO), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita dell'odierno ricorrente, come cittadino italiano, nato all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civiledel matrimonio del ricorrente;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese vive del processo, poiché - come giustamente rilevato dal Tribunale di Venezia – Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.4.24 parte ricorrente, difesa dall'Avv. Carosi come da procura in atti, ha evocato in giudizio il , chiedendo il Controparte_1 riconoscimento, in suo favore, della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente da un capostipite cittadino italiano. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha analiticamente specificato le ragioni ed i dati di fatto posti a base della sua domanda, evidenziando di essere il trisnipote dell'ava italiana nata ad [...] il Persona_1
23.9.1862. Nel ricorso parte ricorrente dava atto di avere prodotto i seguenti documenti:
1. Certificato di nascita di;
Parte_1
2. Certificato di nascita di Persona_1
3. Certificato negativo naturalizzazione di Persona_1
4. Certificato di nascita di;
Persona_2
5. Certificato di matrimonio di;
Persona_2
6. Certificato di nascita di;
Persona_3
7. Certificato di matrimonio di;
Persona_3
8. Certificato di nascita di;
Persona_4
9. Certificato di matrimonio di . Persona_4
Detti documenti, però, non sono mai stati allegati al ricorso. Parte convenuta non si costituiva e viene dichiarata la sua contumacia, stante la regolarità della notifica. Alla fissata udienza del 18.6.25 la difesa del ricorrente chiedeva un termine per produrre la documentazione mancante. Il giudice rinviava la causa al 15.7.25; a tale udienza nuovamente il legale instava per ottenere un ulteriore rinvio, che nuovamente veniva concesso, fissando udienza al 11.11.25. Tale udienza, su richiesta del legale, veniva sostituita con lo scambio di note scritte. Nelle note autorizzate il legale riferiva che a “causa di problematiche legate allo sciopero dei servizi di spedizione, non si è provveduto provvedere al deposito della documentazione, pertanto questa difesa chiede che codesto Ill.mo Giudice voglia, ai sensi dell'art. 182 cpc, assegnare un termine, di almeno 180 giorni, per la regolarizzazione del contraddittorio”.
La domanda avanzata deve essere respinta. Il termine richiesto dal legale, per la terza volta, nulla ha a che fare con la regolarizzazione del contraddittorio. Il ricorrente ha depositato un ricorso sprovvisto dei documenti necessari a dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda avanzata. Sul punto si evidenzia che l'art. 281-duodecies c.p.c. stabilisce che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”. La norma subordina quindi la possibilità di effettuare integrazioni istruttorie alla circostanza che detta esigenza si ponga quale conseguenza delle difese della controparte. Nel caso in esame la controparte non si è costituita e, pertanto, nemmeno i precedenti rinvii avevano, in verità, ragione di essere concessi. La domanda avanzata deve pertanto essere respinta in quanto del tutto sfornita di prova.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, RESPINGE la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis Così deciso in Torino, 11.11.25
Il Giudice
SA RA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa SA RA, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 6826/24, promossa da:
nata il [...] a [...]çu – Brasi rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. VINCENZO CAROSI
- RICORRENTE -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso
ACCERTAREil diritto dell'odierno ricorrente così come segnatamente identificato in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendentedi cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE L'odierno ricorrente, cittadino italiano con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del Controparte_1
Comune di Alba (TO), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita dell'odierno ricorrente, come cittadino italiano, nato all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civiledel matrimonio del ricorrente;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese vive del processo, poiché - come giustamente rilevato dal Tribunale di Venezia – Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.4.24 parte ricorrente, difesa dall'Avv. Carosi come da procura in atti, ha evocato in giudizio il , chiedendo il Controparte_1 riconoscimento, in suo favore, della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente da un capostipite cittadino italiano. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha analiticamente specificato le ragioni ed i dati di fatto posti a base della sua domanda, evidenziando di essere il trisnipote dell'ava italiana nata ad [...] il Persona_1
23.9.1862. Nel ricorso parte ricorrente dava atto di avere prodotto i seguenti documenti:
1. Certificato di nascita di;
Parte_1
2. Certificato di nascita di Persona_1
3. Certificato negativo naturalizzazione di Persona_1
4. Certificato di nascita di;
Persona_2
5. Certificato di matrimonio di;
Persona_2
6. Certificato di nascita di;
Persona_3
7. Certificato di matrimonio di;
Persona_3
8. Certificato di nascita di;
Persona_4
9. Certificato di matrimonio di . Persona_4
Detti documenti, però, non sono mai stati allegati al ricorso. Parte convenuta non si costituiva e viene dichiarata la sua contumacia, stante la regolarità della notifica. Alla fissata udienza del 18.6.25 la difesa del ricorrente chiedeva un termine per produrre la documentazione mancante. Il giudice rinviava la causa al 15.7.25; a tale udienza nuovamente il legale instava per ottenere un ulteriore rinvio, che nuovamente veniva concesso, fissando udienza al 11.11.25. Tale udienza, su richiesta del legale, veniva sostituita con lo scambio di note scritte. Nelle note autorizzate il legale riferiva che a “causa di problematiche legate allo sciopero dei servizi di spedizione, non si è provveduto provvedere al deposito della documentazione, pertanto questa difesa chiede che codesto Ill.mo Giudice voglia, ai sensi dell'art. 182 cpc, assegnare un termine, di almeno 180 giorni, per la regolarizzazione del contraddittorio”.
La domanda avanzata deve essere respinta. Il termine richiesto dal legale, per la terza volta, nulla ha a che fare con la regolarizzazione del contraddittorio. Il ricorrente ha depositato un ricorso sprovvisto dei documenti necessari a dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda avanzata. Sul punto si evidenzia che l'art. 281-duodecies c.p.c. stabilisce che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”. La norma subordina quindi la possibilità di effettuare integrazioni istruttorie alla circostanza che detta esigenza si ponga quale conseguenza delle difese della controparte. Nel caso in esame la controparte non si è costituita e, pertanto, nemmeno i precedenti rinvii avevano, in verità, ragione di essere concessi. La domanda avanzata deve pertanto essere respinta in quanto del tutto sfornita di prova.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, RESPINGE la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis Così deciso in Torino, 11.11.25
Il Giudice
SA RA