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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 29.01.2024 al n. 479 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Verde, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in
Boscoreale (NA) alla Via G. Della Rocca n. 24 presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata OL (NA) il 18.07.1973, codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note d'udienza ritualmente depositate da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.01.2024, la sig.ra premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il sig. in OL (NA) il 20.10.2001 (atto n. 131, P. II, S. A, Controparte_1 SEZ. K dell'anno 2001), esponeva che il Tribunale di Nola con sentenza n. 3095/2012, emessa il
19.12.2012, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del sig. rimasto contumace. CP_1
Assumeva, altresì, la ricorrente, che l'unione coniugale era stata caratterizzata, fin dall'inizio, dall'assoluta insofferenza del marito ai doveri coniugali, che a far data dalla sentenza di separazione non vi era stata più nessuna convivenza o riconciliazione e che alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti era oramai paventabile. Sulla scorta delle predette deduzioni instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vinte le spese.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 12.06.2024, la ricorrente confermava la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in Controparte_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui la ricorrente è comparsa innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra le parti. È stata altresì prodotta la sentenza n. 3095/2012 di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Nola in data 19.12.2012, passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OL (NA) in data
20.10.2001 (atto n. 131, P. II, S. A, SEZ. K dell'anno 2001);
d) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 29.01.2024 al n. 479 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Verde, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in
Boscoreale (NA) alla Via G. Della Rocca n. 24 presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata OL (NA) il 18.07.1973, codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note d'udienza ritualmente depositate da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.01.2024, la sig.ra premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il sig. in OL (NA) il 20.10.2001 (atto n. 131, P. II, S. A, Controparte_1 SEZ. K dell'anno 2001), esponeva che il Tribunale di Nola con sentenza n. 3095/2012, emessa il
19.12.2012, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del sig. rimasto contumace. CP_1
Assumeva, altresì, la ricorrente, che l'unione coniugale era stata caratterizzata, fin dall'inizio, dall'assoluta insofferenza del marito ai doveri coniugali, che a far data dalla sentenza di separazione non vi era stata più nessuna convivenza o riconciliazione e che alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti era oramai paventabile. Sulla scorta delle predette deduzioni instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vinte le spese.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 12.06.2024, la ricorrente confermava la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in Controparte_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui la ricorrente è comparsa innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra le parti. È stata altresì prodotta la sentenza n. 3095/2012 di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Nola in data 19.12.2012, passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OL (NA) in data
20.10.2001 (atto n. 131, P. II, S. A, SEZ. K dell'anno 2001);
d) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)