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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
Il giudice on. dott. Luca Pelliccia ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo sotto il numero 140 dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) residente in [...], rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Francesco di Genova ricorrente
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Katiuscia Secondino resistente
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.02.2023 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al rimborso dei buoni postali fruttiferi n. 120033810128 del Parte_1
9.9.2002 di importo pari ad euro 500,00 e n. 71593510486 del 5.12.2002 di importo pari ad euro 5.000,00, con gli interessi legali, ai tassi stabiliti al momento della loro sottoscrizione, da parte di TR
, contrattualmente inadempiente per tutte le ragioni di cui alla parte narrativa del presente ricorso e tenuto
[...] conto di quanto disposto dall'art. 2935 c.c.; per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al TR pagamento della somma di euro 5.500,00 in favore dell'odierna ricorrente, a titolo di rimborso delle somme precedentemente investite, oltre a quello delle ulteriori somme dovutele per gli interessi maturati, secondo i tassi stabiliti al momento della sottoscrizione dei due buoni. In ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha dedotto: -di aver sottoscritto due buoni fruttiferi postali presso l'ufficio postale di Scanno, il primo con n.
[... 120033810128 in data 9 settembre 2002, per un importo pari ad € 500,00, a favore di e _1
, il secondo n. 71593510486 in data 5 dicembre 2002, per un importo di € 5.000,00 a favore di Parte_1
e ; RS Parte_1
-che i buoni emessi riportavano solo la dicitura buono postale fruttifero “a termine” senza indicare né la data di scadenza né la serie di appartenenza;
-che in data 19.12.2002 la ricorrente ha sottoscritto altri due buoni fruttiferi postali ordinari, dell'importo di
€ 5.000,00 ciascuno, puntualmente rimborsati in data 7.01.2023;
-che nel corso degli anni si è recata più volte presso l'ufficio postale di Scanno, chiedendo Parte_1
informazioni circa la scadenza dei buoni e venendo rassicurata con l'indicazione di una scadenza ventennale dalla sottoscrizione;
-che all'atto della sottoscrizione dei buoni nessun foglio informativo analitico, dal quale evincere la data di scadenza e il termine di prescrizione, è stato consegnato alla ricorrente;
-che portati all'incasso i suddetti buoni “a termine”, l'ufficio postale le comunicava che non si poteva procedere al rimborso perché risultavano prescritti;
-che, all'esito del reclamo dell'istante del 17.12.2022, comunicava che i buoni fruttiferi TR
erano riconducibili alle serie AA4 e AA5, avevano una durata massima di sette anni e risultavano prescritti, essendo trascorsi dieci anni dalla data di scadenza, come previsto dall'art. 8 del D.M. economia e finanze del
19.12.2000 (vigente al momento della sottoscrizione dei titoli), e che le relative somme erano insuscettibili di restituzione in quanto versate nel Fondo previsto dall'art. 1 comma 343 della L. n. 266/2005 gestito dalla
Consap SPA;
-che la ricorrente decideva di agire giudizialmente avviando dapprima la procedura di mediazione n. 4/2023, conclusasi negativamente per mancata adesione di , e successivamente promuovendo il Controparte_1
presente giudizio.
Concludeva come in atti.
Con memoria difensiva del 28.06.2023 si è costituita deducendo in sintesi: Controparte_1
-che i buoni postali fruttiferi in esame sono “a termine” e appartengono rispettivamente il primo alla serie
AA4 con durata massima di sette anni e un rendimento del 40% del capitale sottoscritto, il secondo alla serie
AA5 con durata massima di sette anni e un rendimento del 35% del capitale sottoscritto;
-che il diritto al rimborso dei suddetti buoni risulta prescritto sulla base del decorso del termine di prescrizione decennale previsto dal D.M. 19.12.2000, e che parte ricorrente ne ha richiesto la liquidazione soltanto in data successiva alla scadenza del precitato termine prescrizionale, né risultano validi atti interruttivi;
-che, in ogni caso, il dies a quo dal quale far partire la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso del buono postale deve individuarsi nella data di scadenza del singolo titolo e non già nel primo gennaio dell'anno successivo;
-che l'ignoranza del diritto impedisce il decorso del termine di prescrizione solo quando il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del diritto, circostanza non ravvisabile nel caso di specie;
-che per quanto concerne gli obblighi informativi gravanti su il D.M. 19.12.2000 all'art. 6 TR
prevedeva l'onere di esporre nei locali aperti al pubblico un avviso delle condizioni praticate e la consegna dei fogli informativi ai sottoscrittori e quindi non è possibile sostenere che i sottoscrittori dei buoni non fossero stati posti in condizione di conoscere i termini entro i quali attivarsi per evitare la prescrizione dei titoli;
-di non poter provare l'avvenuta consegna dei fogli informativi analitici ai sottoscrittori dei buoni per cui è causa, essendo trascorso il termine per l'obbligo di conservazione dei documenti come previsto dall'art. 119
T.U.B.;
-che in ogni caso la conoscibilità della normativa applicabile ai buoni postali fruttiferi era ed è tuttora assicurata attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto istitutivo degli stessi titoli e mediante la pubblicazione sul proprio sito delle disposizioni applicabili.
Ha concluso chiedendo:
“Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali fruttiferi di cui è causa e di qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento danni;
Nel merito: respingere le domande, tutte, di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata: Nella denegata e non concessa ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse accogliere la domanda di parte ricorrente e conseguentemente condannare , limitare quanto dovuto al solo valore dei Buoni Fruttiferi Controparte_1
Postali con il rendimento previsto sino alla scadenza dei Buoni, senza applicazione di rivalutazione e interessi in quanto non dovuti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 13.07.2023, la ricorrente ha precisato le conclusioni come segue:
“accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al rimborso dei buoni postali fruttiferi n. 120033810128 del Parte_1
9.9.2002 di importo pari ad euro 500,00 e n. 71593510486 del 5.12.2002 di importo pari ad euro 5.000,00, con gli interessi legali, ai tassi stabiliti al momento della loro sottoscrizione, da parte di TR
, contrattualmente inadempiente per tutte le ragioni di cui alla parte narrativa del ricorso introduttivo e
[...] tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2935 c.c.; 2. per l'effetto, condannare TR
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 5.500,00 in favore dell'odierna
[...] ricorrente, a titolo di rimborso delle somme precedentemente investite, oltre a quello delle ulteriori somme dovutele per gli interessi maturati, secondo i tassi stabiliti al momento della sottoscrizione dei due buoni. 3. In ogni caso, con il favore delle spese di lite (incluse quelle anticipate per l'avvio del procedimento di mediazione, di importo pari ad euro 48.8, delle quali riserva documentazione). In via subordinata, qualora non accolta la domanda proposta in via principale e sempre per le motivazioni spiegate nella parte narrativa del ricorso stesso: accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o l'inadempimento contrattuale di , per non aver consegnato all'odierna ricorrente i fogli informativi analitici relativi ai Controparte_1 Par due n. 120033810128 del 9.9.2002 di importo pari ad euro 500,00 e n. 71593510486 del 5.12.2002 di importo pari ad euro 5.000,00 e, dunque, per violazione del dovere di informazione, di trasparenza e della buona fede nello svolgimento delle trattative precontrattuali, durante l'intero periodo in cui è stato in essere il rapporto contrattuale e fino al momento del rigetto della domanda di rimborso;
per l'effetto, condannare a rimborsare Controparte_1 Par all'odierno attore le somme già investite all'atto della sottoscrizione degli stessi n. 120033810128 del 9.9.2002 e n.
71593510486 del 5.12.2002 e, perciò, conclusivamente, al pagamento della somma di euro 5.500,00. In ogni caso, con il favore delle spese di lite (incluse quelle anticipate per l'avvio del procedimento di mediazione, di importo pari ad euro
48.8, delle quali riserva documentazione)”.
Ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, all'udienza del 5.12.2024 veniva escusso il teste
. La causa quindi veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.03.2025 e, Tes_1
all'esito, riservata assegnando alle parti il termine di giorni 60 per note conclusive.
DIRITTO
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
SULLA DEDOTTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEI TITOLI
Risulta documentalmente provato che in data 9.09.2002 e 5.12.2002 ha sottoscritto presso Parte_1
l'ufficio postale di Scanno due buoni fruttiferi postali del valore rispettivamente di € 500,00 ed € 5000,00 entrambi con dicitura “a termine” senza indicazione del rendimento, della data di scadenza né della data di rimborso.
La resistente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente a chiedere il TR
rimborso dei buoni fruttiferi oggetto di causa, evidenziando che: 1) il primo buono, emesso in data 09 settembre 2002, appartiene alla serie AA4 (in vigore dal 03/05/2002 al 20/09/2002) istituita con il D.M. del
29/03/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 87 del 14 aprile 2001); per tali serie di buoni era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione e, pertanto, risulta prescritto e non rimborsabile (Data emissione
09/09/2002-Data scadenza 09/09/2009 – ultima data rimborso 09/09/2019 – data prescrizione 10/09/2019);
2) il secondo buono, emesso in data 05 dicembre 2002, appartiene alla serie AA5 (in vigore dal 21/09/2002 al 31/12/2002) istituita con il D.M. del 29/03/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 87 del 14 aprile
2001); per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione e, pertanto, il buono postale fruttifero risulta prescritto e non rimborsabile (Data emissione 05/12/2002-Data scadenza 05/12/2009 – ultima data rimborso
05/12/2019 – data prescrizione 06/12/2019).
Ha infine rilevato che parte ricorrente ha richiesto il rimborso dei precitati buoni soltanto in data successiva allo spirare del termine prescrizionale e che, non risultando validi atti di interruzione, il diritto ad ottenere il rimborso dei citati titoli si è prescritto sulla base del decorso del termine di prescrizione decennale previsto all'art 8 del D.M. del 19.12.2000.
L'eccezione è fondata.
Pa I titoli oggetto di causa risultano prescritti non avendo provveduto, nel termine di dieci anni Parte_1 dall'intervenuta scadenza dei titoli come compiutamente indicata da , a richiedere il TR
rimborso degli stessi ed essendo pertanto maturata la prescrizione estintiva del relativo credito.
Invero poiché i buoni in questione sono scaduti rispettivamente in data 09.09.2009 e 05.12.2009 e il termine decennale di prescrizione è maturato alle date del 10.09.2019 e 06.12.2019, quindi anteriormente alla richiesta effettuata da parte attrice, il rimborso dei citati buoni deve ritenersi prescritto.
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alla domanda subordinata di condanna di TR
a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale, per aver omesso gli obblighi informativi connessi alla sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali.
La ricorrente ha dedotto che al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi non ha CP_1
provveduto a consegnare alcun foglio informativo analitico violando in tal modo specifici doveri di informazione e trasparenza.
Sul punto la convenuta ha asserito di aver consegnato la suddetta documentazione al momento della sottoscrizione dei buoni pur evidenziando che non è più in possesso del relativo carteggio atteso che, con lo spirare del termine prescrizionale, è venuto meno anche l'obbligo di conservazione documentale imposto all'Ente dall'art. 119 T.U.B.
Di converso parte ricorrente ha provato che al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi la resistente provvedeva a consegnare esclusivamente i buoni a senza allegare alcun foglio informativo;
il Parte_1
teste ascoltato ha confermato la circostanza precisando che al momento della sottoscrizione dei titoli
[...]
consegnava esclusivamente “le cedoline dei buoni”. CP_1
Il medesimo teste ha altresì affermato che nelle varie occasioni nelle quali accompagnava la madre presso la sede dell'ufficio postale di Scanno, per chiedere informazioni in merito alla data di scadenza dei buoni fruttiferi, venivano puntualmente rassicurati sulla scadenza ventennale dei titoli e che stavano maturando gli interessi.
È ormai opinione consolidata in giurisprudenza che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità delle norme contenute nel libro IV, titolo V, del c.c. sui titoli di credito, per cui non hanno una funzione circolatoria ma di semplice individuazione del soggetto legittimato alla prestazione.
Ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da un'informazione chiara ed univoca circa le condizioni economiche affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale decorre la prescrizione decennale (App. Milano n. 1128/2025).
Tale corredo informativo è fondamentale nel formare una consapevole volontà del risparmiatore: essa si forma proprio alla luce di quanto riportato sui titoli e sulle condizioni economico-giuridiche allegati ad essi.
Inoltre siffatta natura di titoli di legittimazione non preclude l'applicazione al rapporto negoziale, instauratosi tra l'emittente e il sottoscrittore dei titoli, dei principi dettati dall'ordinamento giuridico in materia contrattuale e segnatamente dei principi di correttezza e buona fede che devono permeare la condotta dei contraenti fin dalla fase precontrattuale oltre che nella fase di esecuzione del rapporto (Trib. Ivrea n.
467/2025).
Dal principio di buona fede discende in capo a un obbligo di lealtà e cooperazione specifico nei CP_1 confronti del risparmiatore-investitore nonché contraente che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto.
Quindi l'impossibilità di classificarli come titoli di credito non giustifica il mancato assolvimento da parte di degli specifici obblighi informativi previsti ex lege dal D.M. 19.12.2000. Controparte_1
In particolare l'art. 6 D.M. 19.12.2000 rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori” statuisce: “
[...]
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli CP_2
informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
L'articolo in esame pone in capo a uno specifico obbligo di informazione che deve essere TR
soddisfatto mediante la consegna di fogli informativi analitici al sottoscrittore e non si intende soddisfatto con la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali istitutivi della serie dei buoni.
Ciò in quanto la consegna del foglio informativo e la pubblicazione in G.U. assolvono a funzione diverse: il primo assume importanza nel rapporto con il singolo risparmiatore e l'omessa consegna, che rileva sul piano della condotta, è fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che
[...]
è tenuta a rispettare;
il secondo opera sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al CP_2
buono, prima fra tutte la prescrizione del diritto.
Pertanto la circostanza che il risparmiatore poteva utilizzare ulteriori modalità di conoscenza delle condizioni contrattuali dettagliate, stante la pubblicazione dei decreti ministeriali istitutivi delle varie serie in G.U., non ha efficacia sanante riguardo all'inadempimento contrattuale di la quale, essendo debitrice della CP_1
prestazione, doveva ottemperare ad una precisa obbligazione.
Inoltre nel momento in cui il sottoscrittore ha provato di aver concluso il contratto ricade in capo a
[...]
l'onere di provare di aver assolto le sue obbligazioni tra cui specificamente gli obblighi informativi CP_1
secondo la normale ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale (Trib. Torino n.
5956/2023). Infatti in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. ord. 13685 del 21/05/2019).
In sostanza la consegna del foglio informativo essendo esso l'unico documento in cui vengono specificate le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere “il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore risparmiatore”.
L'imposizione di una comunicazione personalizzata e scritta dimostra che la finalità della stessa non è solo quella di assicurare una consapevole determinazione all'investimento ma anche quella di permettere l'agevole verifica, in proiezione futura, dei termini temporali che assicurano la fruttuosità dello stesso, consentendo al risparmiatore di attivarsi tempestivamente per il rimborso ed evitare l'estinzione del suo credito per prescrizione (Trib Sulmona n. 174/2024; Tribunale Ivrea n. 465/2025; Trib. Roma n. 10051/2025,
Appello Napoli n. 3719/2024, Trib. Monza n. 1207/2024).
L'obbligo di informazione, da intendersi come obbligo di fornire al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione mediante consegna del foglio informativo, costituisce parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione del buono fruttifero sicché l'omessa indicazione da parte dell'intermediario Postale, in mancanza della consegna del foglio informativo, integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante e imputabile a . TR
A ciò si aggiunga che sui buoni fruttiferi sottoscritti non era possibile evincere neppure la serie di appartenenza del buono, il periodo di validità o la scadenza;
i due buoni fruttiferi postali in esame appartengono a serie diverse con differenti regolamentazioni e date di scadenza nonostante siano stati emessi a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro e in concomitanza con altri due buoni ordinari che avevano scadenza ventennale.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte è evidente che vi è stata da parte di una TR
violazione degli obblighi informativi e di trasparenza imposti dalla normativa richiamata atteso che l'omessa consegna del foglio informativo analitico (necessaria per rendere conoscibili ai sottoscrittori le condizioni e in special modo la durata degli investimenti) ha comportato che l'attrice è incorsa nella prescrizione estintiva del proprio credito scoperta solo al momento della richiesta di rimborso, sicché deve accogliersi la richiesta risarcitoria proposta dalla ricorrente.
Con riguardo al quantum della richiesta risarcitoria, i danni vanno quantificati in misura pari al capitale versato.
Al riguardo si richiamano le decisioni dell'ABF n. 11045/2020 e 6903/2021, secondo cui “il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo. Se infatti è ragionevolmente certo (più probabile che non) che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)”. deve quindi essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.500,00, TR
pari al capitale investito dagli attori;
su tale somma sono poi dovuti gli interessi ex art. 1284, quarto comma,
c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata:
- dichiara prescritto il diritto di al rimborso dei buoni fruttiferi postali;
Parte_1
- accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della stessa della somma di euro CP_2
5.500,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in TR Parte_1
complessivi euro 1700 (scaglione da 5201 a 26000, valori medi) oltre il 15% rimborso spese forfettarie, Iva e
Cap come per legge, ed al rimborso di € 48,80 per spese del procedimento di mediazione.
Sulmona 30.5.2025.
Il Giudice
Gop Luca Pelliccia