Articolo 5 della Legge 5 gennaio 1950, n. 6
Articolo 4
Versione
28 gennaio 1950
Art. 5.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 28 gennaio 1950