CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 204/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chieti - Corso Marrucino N. 81 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Corso Marrucino N. 81 66100 Chieti CH
Osl Organismo Straordinario Di Liquidazione - 00098000698
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1025 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: (INSISTE PER IL RIGETTO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso la Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, avverso l'accertamento esecutivo n. 1025 del 27.12.2024, per imposta municipale IMU relativa all'anno 2019, con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 4.120,00 di cui € 2.699,20 per maggiore IMU relativo all'anno di imposta 2019, ed ulteriori € 1.420,80 per sanzioni, interessi e spese di notifica. Deduceva di aver prodotto in data 20.01.2025 richiesta di riesame, non riscontrata dall'Ente. Deduceva, inoltre, di poter beneficiare dell'esenzione da imposta IMU, quale " Ente Ecclesiastico", e che gli immobili oggetto di tassazione ed in particolare Fg. 35, sub.3-4-5-6-7, vengono utilizzati quali centro di ascolto della Associazione_2 parrocchiale e diocesana, e quelli riportati in catasto al Fg.35 sub.9 e 10, utilizzati per soli fini pastorali e di catechesi. Si costituiva l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti (di seguito OSL), contestando integralmente la ricostruzione effettuata dal ricorrente, disconoscendo il beneficio dell'esenzione con conseguente decadenza, ed insistendo per il rigetto del ricorso. Veniva disposta la sospensione dell'atto con ordinanza nr.298/2025, e dopo il rituale scambio di memorie e la discussione, la causa veniva trattenuta a decisione, con rituale deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, atteso che nell'anno di imposta oggetto del presente ricorso ed in particolare anno 2019, il decreto relativo alle modalità di presentazione della dichiarazione di cui al decreto del
26.06.2014, del Ministro dell'Economia, non era ancora applicabile, con la conseguenza che si doveva fare riferimento al regolamento previgente (200/2012 art.6) e per l'effetto non occorreva presentare una nuova dichiarazione nell'anno in cui non vi fosse stata una variazione. In ogni caso, non appare smentita l'affermazione in ordine al tipo e qualità di utilizzo effettuato all'interno dei locali dei quali si pretende la tassazione, ed in particolare della loro destinazione ad attività di religione e culto e di assistenza e previdenza pastorale, nel rispetto di quanto richiesto dall'art.7 comma 1, del D.lgs. 504/92, e in particolare delle attività di cui all'art. 16 lettera A della legge 20.08.85, nr.222. Le spese seguono la soccombenza, ed assorbita ogni ulteriore questione sottoposta all'attenzione del giudicante, stante la particolarità della controversia, la controvertibilità della questione giuridica, possono essere compensate tra le parti integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, compensa le spese. Chieti, 4.12.25 Il Giudice Unico Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 204/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chieti - Corso Marrucino N. 81 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Corso Marrucino N. 81 66100 Chieti CH
Osl Organismo Straordinario Di Liquidazione - 00098000698
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1025 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: (INSISTE PER IL RIGETTO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso la Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, avverso l'accertamento esecutivo n. 1025 del 27.12.2024, per imposta municipale IMU relativa all'anno 2019, con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 4.120,00 di cui € 2.699,20 per maggiore IMU relativo all'anno di imposta 2019, ed ulteriori € 1.420,80 per sanzioni, interessi e spese di notifica. Deduceva di aver prodotto in data 20.01.2025 richiesta di riesame, non riscontrata dall'Ente. Deduceva, inoltre, di poter beneficiare dell'esenzione da imposta IMU, quale " Ente Ecclesiastico", e che gli immobili oggetto di tassazione ed in particolare Fg. 35, sub.3-4-5-6-7, vengono utilizzati quali centro di ascolto della Associazione_2 parrocchiale e diocesana, e quelli riportati in catasto al Fg.35 sub.9 e 10, utilizzati per soli fini pastorali e di catechesi. Si costituiva l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti (di seguito OSL), contestando integralmente la ricostruzione effettuata dal ricorrente, disconoscendo il beneficio dell'esenzione con conseguente decadenza, ed insistendo per il rigetto del ricorso. Veniva disposta la sospensione dell'atto con ordinanza nr.298/2025, e dopo il rituale scambio di memorie e la discussione, la causa veniva trattenuta a decisione, con rituale deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, atteso che nell'anno di imposta oggetto del presente ricorso ed in particolare anno 2019, il decreto relativo alle modalità di presentazione della dichiarazione di cui al decreto del
26.06.2014, del Ministro dell'Economia, non era ancora applicabile, con la conseguenza che si doveva fare riferimento al regolamento previgente (200/2012 art.6) e per l'effetto non occorreva presentare una nuova dichiarazione nell'anno in cui non vi fosse stata una variazione. In ogni caso, non appare smentita l'affermazione in ordine al tipo e qualità di utilizzo effettuato all'interno dei locali dei quali si pretende la tassazione, ed in particolare della loro destinazione ad attività di religione e culto e di assistenza e previdenza pastorale, nel rispetto di quanto richiesto dall'art.7 comma 1, del D.lgs. 504/92, e in particolare delle attività di cui all'art. 16 lettera A della legge 20.08.85, nr.222. Le spese seguono la soccombenza, ed assorbita ogni ulteriore questione sottoposta all'attenzione del giudicante, stante la particolarità della controversia, la controvertibilità della questione giuridica, possono essere compensate tra le parti integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, compensa le spese. Chieti, 4.12.25 Il Giudice Unico Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni