Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 07/05/2026, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02914/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02475/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2475 del 2026, proposto da Icu Medical Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B83BE70171, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, Mariateresa Badolato, Amedeo Cicognani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.R.C.C.S. di Diritto Pubblico per lo studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cosmai, Carlo Di Marsilio, con domicilio eletto presso lo studio Paola Cosmai in LI, via M. Semmola;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione dell’offerta della ricorrente dal Lotto n. 2 della “gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in n. 4 lotti” e della nota con la quale detto provvedimento è stato reso noto alla ricorrente;
- del verbale, non cognito, relativo alla seduta della Commissione giudicatrice nel corso della quale è stata aperta la busta economica di ICU Medical Europe S.r.l. e disposta l’esclusione dalla gara dell’offerta formulata dalla ricorrente per il Lotto in questione, perché “non ha presentato il listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA”;
- della nota con la quale la Stazione appaltante ha comunicato il proprio diniego di autotutela, rigettando l’istanza formulata da ICU Medical Europe S.r.l. finalizzata ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dell’offerta da quest’ultima presentata, tra gli altri, per il Lotto n. 2 della procedura concorsuale de qua, confermando le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice;
- se e per quanto occorrer possa, della lex specialis di gara della procedura de qua, e segnatamente dell’art. 15 del Disciplinare di gara, rubricato “Offerta economica”, nella parte in cui ha richiesto agli operatori economici di produrre nell’offerta economica il “listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cognito;
e condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.R.C.C.S. di Diritto Pubblico per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa ES Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento di esclusione (e la relativa nota di comunicazione) dell’offerta della ricorrente medesima dal Lotto n. 2 (CIG B83BE70171) della “gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in n. 4 lotti”. Ha impugnato, altresì, il rigetto dell’istanza di riesame, proposta avverso la predetta esclusione.
Espone in fatto che:
- con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. OJ S 177/2025 del 16.9.2025, poi rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. OJ S 238/2025 del 10.12.2025, l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Fondazione Pascale ha indetto la “procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in n. 4 Lotti”, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al miglior rapporto qualità/prezzo, con l’attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per quella economica.
- il Lotto n. 1 (CIG B83BE70171), di interesse nella presente controversia, concerneva la fornitura di “dispositivo per la ricostituzione e il prelievo di farmaci antiblastici 13mm e da 20 mm”, per un valore complessivo stimato pari a € 615.000;
- l’art. 15 del Disciplinare ha previsto che “…L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo deve indicare, a pena di esclusione… c) listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA”;
- la ricorrente ha formulato offerta per il Lotto in contestazione ma è stata esclusa in quanto l’Amministrazione ha rilevato “ che, la stessa, come previsto dal disciplinare di gara a pena di esclusione, non ha presentato il listino ufficiale dei prodotti depositati presso la CCIAA… ”;
- avverso la predetta esclusione la ricorrente ha inoltrato istanza di riesame, che è stata, tuttavia, rigettata per le stesse motivazioni già rese note dall’amministrazione.
Avverso gli impugnati provvedimenti, dunque, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1 e 2, d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2, 3 e 5, d.lgs. n. 36 del 2023 ed in particolare quelli del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Falso presupposto di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione. Sviamento di potere.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1 e 2, d.lgs. n. 36 del 2023, tenuto conto che la produzione all’interno della documentazione che compone l’offerta economica del “listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA”, si porrebbe come nuova causa di esclusione dalla gara non prevista dal Codice dei contratti pubblici, e, dunque, radicalmente nulla. Inoltre il documento in questione non avrebbe alcun rilievo, né ai fini della qualificazione del concorrente né della conformità tecnica del sistema chiuso offerto rispetto alle specifiche di minima fissate nel Capitolato, né costituirebbe presupposto di validità dell’offerta economica. Giacché il deposito del listino prezzi presso le Camere di commercio non sarebbe un onere obbligatorio per gli operatori economici, prevedere tale adempimento come requisito di ammissione alla gara sarebbe anche in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali.
II. Violazione di legge per violazione dell’art. 12 del Disciplinare di gara, rubricato “Soccorso istruttorio”. Violazione di legge per violazione dell’art. 101, d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2, 3 e 5, d.lgs. n. 36 del 2023 ed in particolare quelli del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Falso presupposto di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione. Sviamento di potere.
In subordine la ricorrente evidenzia che l’IRCSS, prima di procedere all’esclusione, avrebbe dovuto in ogni caso fare ricorso all’istituto del c.d. soccorso istruttorio procedimentale, considerato che il listino prezzi depositato in camera di commercio, secondo parte ricorrente, non potrebbe qualificarsi come elemento integrante ed essenziale dell’offerta. Tanto più che non sarebbe stato disponibile alcuno specifico campo/spazio (“slot”) dedicato al caricamento del “listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA” tra gli allegati dell’offerta economica, sintomo della sua ininfluenza ai fini della formulazione della predetta offerta. La circostanza che la carenza documentale contestata si risolverebbe in una mera irregolarità formale, del tutto priva di incidenza sostanziale rispetto alla finalità perseguita dalla Stazione appaltante, avrebbe dovuto orientare la stessa verso il soccorso istruttorio.
III. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2, 3 e 5, d.lgs. n. 36 del 2023 ed in particolare quelli del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza e proporzionalità) e della buona fede. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Falso presupposto di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione. Sviamento di potere.
Il provvedimento di esclusione lederebbe l’interesse pubblico alla selezione del miglior contraente tenuto conto che il “listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA” sarebbe un documento irrilevante ed ininfluente ai fini della valutazione premiale dell’offerta economica. L’esclusione, pertanto, avverrebbe per un elemento del tutto formale, con violazione del principio di proporzionalità, anche alla luce del principio di risultato.
2. L’IRCSS, ritualmente costituitosi, con memoria del 24.04.2026 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per lo spirare del termine decadenziale previsto sia per l’azione di nullità che per quella di annullamento della clausola del bando che prevede la clausola escludente contestata. Ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso anche per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Ha chiesto, infine, nel merito, il rigetto del gravame, in quanto infondato.
3. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, fissata per la decisone sulla richiesta cautelare, il Collegio, verificata l’integrità del contradditorio, ha deciso di definire nel merito la controversia con sentenza in forma semplificata, dandone avviso alle parti come da verbale.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Parte ricorrente, invero, agisce per la nullità - in quanto in contrasto l’art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 marzo 2023, n. 36 - della disposizione di cui all’art. 15 del disciplinare di gara nella parte in cui richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, la produzione all’interno della documentazione che compone l’offerta economica del «listino ufficiale dei prodotti depositato presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato».
Tuttavia sono spirati i termini decadenziali per la proposizione della relativa domanda.
Invero l’azione di nullità avverso i provvedimenti amministrativi soggiace al termine decadenziale di 180 giorni dalla conoscenza dell’atto. In materia di appalti, stante il combinato disposto del citato articolo con il successivo art. 120 c.p.a., tale termine è dimidiato (anche) con riferimento agli atti introduttivi, di talché l’azione di annullamento avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto di cui si chiede accertarsi la nullità.
Nel caso di specie il bando è stato pubblicato in data 16 settembre 2025 e successivamente integrato (anche se la predetta integrazione non ha riguardato la disposizione impugnata) il 10 dicembre 2025.
Il ricorso, tuttavia, è stato notificato in data 10.04.2026, ben oltre il termine di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione della disposizione contestata.
5. Il ricorso, tuttavia, è anche infondato.
5.1. Parte ricorrente censura il fatto che l’allegazione del listino ufficiale prezzi depositato presso le CCIAA non avrebbe rilevanza ai fini della correttezza dell’offerta economica e, pertanto, costruirebbe un mero onere formale che aggreverebbe solo la procedura. L’esclusione per la mancata allegazione del predetto listino, conseguentemente, sarebbe sproporzionata e in contrasto con i principi di ragionevolezza e di risultato, nonché con l’interesse dell’amministrazione a selezionare il miglior offerente.
Tali censure non possono trovare positiva valutazione.
Invero, come si evince dal dettato della citata lex specialis , il listino ufficiale dei prodotti depositato presso la Camera di Commercio è richiesto quale parte integrante dell’offerta economica che “deve indicare, a pena di esclusione […] c) listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA”. Non si tratta, dunque, di un mero onere di allegazione ai fini di ammissione, ma di un elemento che la Stazione appaltante ha ritenuto di inserire al fine della verifica della congruità dei prezzi, di talché concerne la stessa struttura dell’offerta economica. Tale scelta, pertanto, non si rileva come irragionevole o abnorme, e non contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2026, atteso che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ la tassatività dettata nel comma 2 con riferimento alle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023 non ha impedito al legislatore di prevedere, nell'ultimo comma dell'art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023, la facoltà della stazione appaltante di "introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto", sicché la tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale.” (Consiglio di Stato sez. V, 13.08.2024, n. 7113)
Dunque cause di esclusione legate al mancato adempimento di prescrizione che attengono a requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale introdotte dalla Stazione appaltante sono legittime quando non si rilevano sproporzionate o irragionevoli rispetto all’oggetto del contratto. Nel caso di specie, come evidenziato, tali vizi non sussistono in relazione alla previsione impugnata che è legittima e non contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara.
Trattandosi di un elemento dell’offerta, inoltre, la Stazione appaltante non avrebbe neanche potuto ammettere il ricorrente al soccorso istruttorio, pena la violazione del principio della par condicio competitorum .
Al riguardo la ricorrente contesta il fatto che non vi sarebbe alcuna incertezza sulla propria volontà negoziale, la quale ben sarebbe stata espressa mediante la formulazione dell’offerta economica, sulla quale non avrebbe in alcun modo inciso il documento in esame. Il soccorso istruttorio, pertanto, non atterrebbe ad un elemento essenziale dell’offerta medesima.
In realtà, tuttavia, nel caso di specie non si tratta di chiarire un elemento dubbio dell’offerta che si riverbera sulla volontà contrattuale – caso in cui sarebbe ammesso il soccorso istruttorio - ma di ammettere in maniera postuma un documento, il listino ufficiale dei prezzi depositato presso le Camere di commercio, necessario per la verifica, da parte della stazione appaltante, della congruità della stessa offerta economica e richiesto dalla lex specialis a pena di esclusione. Non rileva, dunque, la chiara volontà a contrarre del ricorrente, ma la mancata allegazione di un documento facente parte dell’offerta economica, necessario per la verifica della stessa ad opera della stazione appaltante.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso è irricevibile e, comunque, infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e, comunque, infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.500,00 (oltre oneri di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG LI Di LI, Presidente
ES Vallefuoco, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ES Vallefuoco | UG LI Di LI |
IL SEGRETARIO