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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1316/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pedullà, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato Strano, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti;
APPELLATO
E
pagina 1 di 3 (C.F.: ); CP_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
In esito all'udienza di discussione del 23 giugno 2025, esaurita la discussione orale, ha pronunciato dandone lettura, ex art. 437 c.p.c., il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1316/2023 R.G., dichiara la contumacia di , CP_2
in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della impugnata sentenza n. Parte_1
1273/2023 del 17 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 3165/2020 R.G., rigetta la domanda proposta dal ricorrente , odierno appellato;
CP_1
condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado relative a CP_1 [...]
che liquida in complessivi € 1.378,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese Pt_1 generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e dispone che il pagamento delle stesse sia eseguito in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002;
condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente grado del CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 2.726,00, di cui € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara irripetibili le spese del grado nei confronti di e compensa nei suoi confronti CP_2 quelle del primo grado;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellante.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Catania il 23 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 2 di 3
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1316/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pedullà, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato Strano, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti;
APPELLATO
E
pagina 1 di 3 (C.F.: ); CP_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
In esito all'udienza di discussione del 23 giugno 2025, esaurita la discussione orale, ha pronunciato dandone lettura, ex art. 437 c.p.c., il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1316/2023 R.G., dichiara la contumacia di , CP_2
in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della impugnata sentenza n. Parte_1
1273/2023 del 17 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 3165/2020 R.G., rigetta la domanda proposta dal ricorrente , odierno appellato;
CP_1
condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado relative a CP_1 [...]
che liquida in complessivi € 1.378,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese Pt_1 generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e dispone che il pagamento delle stesse sia eseguito in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002;
condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente grado del CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 2.726,00, di cui € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara irripetibili le spese del grado nei confronti di e compensa nei suoi confronti CP_2 quelle del primo grado;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellante.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Catania il 23 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 2 di 3
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3