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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg10166 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10166 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 2
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025, Pt_1
e chiedevano disciplinarsi i
[...] Controparte_1
rapporti tra loro relativi al figlio minore nato l'[...] Per_1
come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I.- Regime di affidamento dei minori e diritto di visita del genitore non collocatario.
- Affidare il minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, determinando inoltre i tempi e le modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi secondo il calendario che di seguito si indica o nella modalità ritenuta nell'interesse del minore.
Il Sig. vedrà compatibilmente con i propri impegni di lavoro il figlio CP_1
tre pomeriggi a settimana nello specifico nelle giornate di lunedì, Per_1
mercoledì e venerdì dal momento dell'uscita di scuola fino alle ore 21:00 nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà concordato di volta in volta dai coniugi anche via sms.
a) Compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni di entrambi i genitori, a settimane alternate il padre potrà tenere con sé due fine Per_1
settimana al mese dal venerdì dal momento dell'uscita di scuola fino alle ore
20:00 della domenica;
2 3
b) le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Precisando che nell'anno corrente:
Il periodo Natalizio le giornate 24-25-26-27 di dicembre a giorni alterni le minori li trascorreranno con la madre e con il padre;
le giornate 28-29-30-31 dicembre ed il giorno le 6 Gennaio li trascorreranno sempre a giorni alterni con il padre e con la madre;
Il periodo Pasquale: la giornata di Pasqua il minore la trascorreranno con la madre;
il lunedì “in Albis” con il padre e l'anno successivo in modo alternato. il giorno del compleanno del sig. il minore resterà con il padre, e con CP_1
lui anche la Festa del Papà; il giorno del compleanno della sig.ra il Pt_1
minore resterà con la madre e con lei anche la Festa della Mamma;
il giorno del compleanno del minore verrà festeggiato sia dalla mamma che dal papà anche in un giorno diverso.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori. le vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé il minore 15 giorni cadauno, da comunicarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
II.- Aspetti economici
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento del minore euro 400,00, da versare entro il 10 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il mantenimento ordinario del figlio, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%; in particolare, le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e/o extrascolastiche, sportive e ludiche, ove documentate e congiuntamente valutate ed approvate tra i genitori come disciplinato dal protocollo del Tribunale di Napoli
“Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di
3 4
separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. n.1593 Prot.Segr.Pres. del
07/03/2018” a cui le parti rimandano espressamente ai fin i della loro determinazione.
- Si precisa che l'importo di euro 200,00 percepito a titolo di assegno unico sarà interamente incassato dalla Sig.ra il sig. rinuncia, Parte_1 CP_1
in favore del proprio.
III.- Casa familiare
- La casa familiare sita in Napoli alla Via Secondigliano n.180 sarà attribuita alla sig.ra che la abiterà unitamente al figlio minore Parte_1 Per_1
- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 5
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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n. rg10166 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10166 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
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INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025, Pt_1
e chiedevano disciplinarsi i
[...] Controparte_1
rapporti tra loro relativi al figlio minore nato l'[...] Per_1
come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I.- Regime di affidamento dei minori e diritto di visita del genitore non collocatario.
- Affidare il minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, determinando inoltre i tempi e le modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi secondo il calendario che di seguito si indica o nella modalità ritenuta nell'interesse del minore.
Il Sig. vedrà compatibilmente con i propri impegni di lavoro il figlio CP_1
tre pomeriggi a settimana nello specifico nelle giornate di lunedì, Per_1
mercoledì e venerdì dal momento dell'uscita di scuola fino alle ore 21:00 nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà concordato di volta in volta dai coniugi anche via sms.
a) Compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni di entrambi i genitori, a settimane alternate il padre potrà tenere con sé due fine Per_1
settimana al mese dal venerdì dal momento dell'uscita di scuola fino alle ore
20:00 della domenica;
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b) le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Precisando che nell'anno corrente:
Il periodo Natalizio le giornate 24-25-26-27 di dicembre a giorni alterni le minori li trascorreranno con la madre e con il padre;
le giornate 28-29-30-31 dicembre ed il giorno le 6 Gennaio li trascorreranno sempre a giorni alterni con il padre e con la madre;
Il periodo Pasquale: la giornata di Pasqua il minore la trascorreranno con la madre;
il lunedì “in Albis” con il padre e l'anno successivo in modo alternato. il giorno del compleanno del sig. il minore resterà con il padre, e con CP_1
lui anche la Festa del Papà; il giorno del compleanno della sig.ra il Pt_1
minore resterà con la madre e con lei anche la Festa della Mamma;
il giorno del compleanno del minore verrà festeggiato sia dalla mamma che dal papà anche in un giorno diverso.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori. le vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé il minore 15 giorni cadauno, da comunicarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
II.- Aspetti economici
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento del minore euro 400,00, da versare entro il 10 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il mantenimento ordinario del figlio, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%; in particolare, le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e/o extrascolastiche, sportive e ludiche, ove documentate e congiuntamente valutate ed approvate tra i genitori come disciplinato dal protocollo del Tribunale di Napoli
“Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di
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separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. n.1593 Prot.Segr.Pres. del
07/03/2018” a cui le parti rimandano espressamente ai fin i della loro determinazione.
- Si precisa che l'importo di euro 200,00 percepito a titolo di assegno unico sarà interamente incassato dalla Sig.ra il sig. rinuncia, Parte_1 CP_1
in favore del proprio.
III.- Casa familiare
- La casa familiare sita in Napoli alla Via Secondigliano n.180 sarà attribuita alla sig.ra che la abiterà unitamente al figlio minore Parte_1 Per_1
- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 5
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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