Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3597/2020 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 06.06.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e procuratore speciale Dott.ssa in virtù di Parte_2
atto per Notaio di Roma del 04.07.2018, Rep. n. 88354, Racc. n. Persona_1
25262, elettivamente domiciliata in Torre Del Greco (NA) al Viale Ungheria, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Sallustio, C.F. , che la rappresenta e C.F._1
difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE
R.G. n°3597/2020
- 1 -
E
C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._2
26.06.1977, e , C.F. , nato a [...] Parte_4 C.F._3
Stabia (NA) il 08.07.1952, elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia (NA) alla Via R. Raiola n. 19 presso lo studio dell'Avv. Maria Cava, C.F.
, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della C.F._4
comparsa di costituzione e risposta del grado di appello;
APPELLATI
NONCHE'
, Controparte_1
C.F. in persona del suo amministratore pro tempore, Avv. P.IVA_2 CP_2
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Principe
[...]
Amedeo n. 46 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Filosa, C.F.
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
P.IVA Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 Controparte_4
corrente in Napoli alla Via Broggia n. 18, elettivamente domiciliata in Giugliano in
Campania (NA) alla Piazza A. Gramsci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Micillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello;
R.G. n°3597/2020
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APPELLATA
NONCHE'
in persona del Curatore pro tempore, Controparte_5
con sede in Quarto (NA) alla Via Montale n. 2;
APPELLATO COTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1216/2020, pubblicata il 29.07.2020 e notificata in data 18.09.2020, a definizione della causa R.G. n. 301804/2011, il Tribunale di Torre Annunziata, Par provvedendo sulle domande di risarcimento dei danni proposte da e – Parte_3
nella qualità rispettivamente di nudo proprietario e usufruttuario dell'immobile, adibito a garage, ubicato al piano interrato del fabbricato condominiale in Castellammare di Stabia, al
- le accoglieva, dichiarando la responsabilità al 90% del Controparte_1 [...]
ed al 10% dell'impresa per i danni derivanti dai Controparte_1 Controparte_5
fenomeni infiltrativi oggetto di causa, e per l'effetto condannando il convenuto CP_1
e la predetta società, nelle percentuali sopra indicate, al pagamento, in favore degli attori, di euro 114.108,61 a titolo di risarcimento dei danni all'immobile, ed euro 18.000,00, a titolo di risarcimento da “lucro cessante”, oltre interessi dalle sNGole domande all'effettivo soddisfo;
dichiarava decaduto il convenuto condominio dalla chiamata in causa della con assorbimento delle ulteriori Controparte_3 Controparte_3
domande formulate nei confronti della chiamata;
condannava il predetto condominio e la chiamata in causa nelle rispettive percentuali, al pagamento, Controparte_6
in favore degli attori, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 15.430,00, compresa la fase cautelare, oltre euro 908,00 per spese e rimborso spese generali, nonché
IVA e c.p.a., con distrazione, ponendo definitivamente a carico del convenuto CP_1
e dell'impresa nelle rispettive percentuali, tutte le spese di C.T.U., Controparte_5 compresa quella relativa all'Accertamento Tecnico Preventivo;
condannava la
[...]
ex art. 1917 c.c., a tenere indenne il convenuto, suo assicurato, Parte_1 CP_1
di quanto questi era tenuto a pagare agli attori, compensando tra le altre parti le competenze di lite.
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Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il
Tribunale, avendo il omesso di chiedere lo spostamento della prima udienza ex CP_1
art. 269, 2° co., c.p.c., dichiarava l'inammissibilità della chiamata in causa della e, per l'effetto, di ogni istanza formulata da quest'ultima (domanda CP_3
riconvenzionale), anche in relazione alla successiva chiamata in causa della
[...]
Controparte_5
Rigettava l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., ritenendo sufficientemente indicate le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, che avevano consentito ai convenuti di articolare le loro difese, evidenziando che, per la domanda di risarcimento del danno, l'attore deve indicare, a pena di nullità, i fatti materiali lesivi del proprio diritto e che anche sotto tale profilo l'atto introduttivo del giudizio appariva esaustivo.
Nel merito, riteneva le domande fondate, evidenziando che dalle relazioni di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica d'ufficio era emerso che le cause delle infiltrazioni nel locale di proprietà degli attori erano ascrivibili alla mancata manutenzione della pavimentazione, impermeabilizzazione e rete di scolo delle acque bianche e nere – pozzetti e tubazioni – presente nel cortile all'inadeguato convogliamento delle acque CP_7
meteoriche per l'errata configurazione della pendenza dei massetti del cortile;
CP_7 all'assenza di manutenzione dei lucernari perimetrali in vetrocemento presenti sia nel cortile che sui marciapiedi esterni ad uso pubblico;
alla scarsa manutenzione degli CP_7
infissi in ferro perimetrali e di quelli del torrino di aerazione;
alla mancata manutenzione della rete di pluviali condominiali e della rete scolo presente sul terrapieno adiacente il viadotto autostradale;
all'assenza di manutenzione delle pavimentazioni dei marciapiedi esterni ed alla scarsa manutenzione degli impianti idrici dei locali sovrastanti.
Evidenziava che alcune di tali cause erano in parte riconducibili anche alle opere realizzate sul cortile condominiale dall'impresa che aveva eseguito i lavori per Controparte_5
conto della titolare del contratto Controparte_3
d'appalto stipulato in data 08.11.2008 con il;
che, come riscontrato nel primo CP_1
procedimento di A.T.P., la cui relazione conclusiva era stata depositata in data 08.04.2011,
l'impresa esecutrice dei lavori non aveva eseguito correttamente i lavori di impermeabilizzazione del cortile in quanto il massetto delle pendenze non CP_7
garantiva il regolare smaltimento delle acque meteoriche, la guaina impermeabilizzante in molti punti non aderiva al sottofondo, i risvolti perimetrali di asfalto non erano stati eseguiti
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correttamente e la quota di calpestio del cortile in alcuni punti, superava il CP_7
livello delle soglie dei finestroni con affaccio sul locale sottostante.
Risultava inoltre che, durante tali lavori, l'impresa non aveva provveduto a proteggere i finestroni del locale interrato, lasciandoli completamente scoperti e causando, a seguito del violento temporale avvenuto il 06.07.2011, l'allagamento del sottostante locale garage;
l'incidenza delle cause infiltrative, secondo quanto ritenuto dal c.t.u. nella relazione Per_2
di chiarimenti depositata il 13.6. 2016, doveva attribuirsi per il 90% circa al Condominio e per il restante 10% all'impresa che non aveva operato a regola d'arte. Controparte_5
Riteneva dunque il Giudice di prime cure che gli attori avessero provato il nesso causale tra l'evento ed i danni riportati e che la responsabilità del trovasse fondamento CP_1
nella relazione di custodia ex art. 2051 c.c. con i beni fonte dei fenomeni infiltrativi.
Evidenziava che, secondo quanto riscontrato dall'ausiliario, le infiltrazioni nel locale interrato adibito ad autorimessa avevano inciso sulle strutture portanti e sui solai di copertura, causando la caduta dei calcinacci ed il cedimento dei blocchi di laterizio dei solai per la presenza di stillicidi di acqua e di umidità, che avevano dato luogo ad un'espansione del laterizio adiacente;
che tale situazione di pericolo nel tempo aveva causato una parziale riduzione dei posti auto e moto disponibili e che, alla data del 26.01.2012, dopo l'ordinanza con cui il Comune di Castellammare di Stabia aveva ordinato a di rendere Parte_4 libera l'autorimessa da auto e persone fino al compimento dei lavori, il locale interrato adibito ad autorimessa non era stato più utilizzabile.
Pertanto, quantificati i danni per il ripristino dell'immobile in € 114.108,61, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno da “lucro cessante”, per il periodo dal 21.10.2011 al 26.01.2012, quantificandone l'importo in €18.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e rigettando la domanda relativa al periodo successivo, in difetto della prova rigorosa “ del guadagno ottenuto precedentemente negli anni da parte degli attori”.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello la affidato Parte_1
ad un unico motivo.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita emettere i seguenti provvedimenti: 1) Procedersi alla sospensione totale dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1216/2020, sulla base delle suesposte motivazioni;
2) accertare e dichiarare procedibile, proponibile, ammissibile e fondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto;
3) accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata
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sentenza, condannare solo ed esclusivamente il convenuto;
4) accogliere il CP_1
presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la violazione degli articoli 300 e seguenti c.p.c.; 5) accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1216/2020 in quanto pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 6) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Par L'atto di appello veniva notificato in data 15.10.2020 a e , Parte_3 all'indirizzo di posta elettronica certificata del loro difensore, Avv. Maria Cava;
al in Castellammare di Stabia, all'indirizzo di posta Controparte_1
elettronica certificata del suo difensore, Avv. Filosa Giovanni Battista, ed al
[...]
all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo Controparte_3
difensore, Avv. Micillo Raffaele.
L'atto di appello veniva, inoltre, affidato in data 16.10.2020 all'Ufficiale Giudiziario per la notifica al con sede in Quarto (NA) alla Via Montale n. 2, Controparte_5
e notificato in pari data al destinatario, a mani di , incaricata, ivi addetta alla Testimone_1
ricezione degli atti, tale qualificatasi.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 01.02.2021 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 22.10.2020.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 07.01.2021, si costituivano in Par giudizio e che resistevano al gravame, concludendo per il rigetto Parte_3 dell'appello, per la sua infondatezza, inammissibilità ed improcedibilità, e per la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata in data
11.01.2021, si costituiva in giudizio il in Castellammare Controparte_1
di Stabia che resisteva al gravame, concludendo per l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'appello principale.
In via incidentale, chiedeva, in riforma della sentenza appellata, il rigetto della domanda per la carenza di legittimazione attiva, o della relativa prova, degli attori;
in via gradata, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui era stata dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa della CO.AR.ED; il rigetto della domanda attorea, per la sua infondatezza, ovvero, in via gradata, il suo accoglimento in misura ridotta, per il concorso degli attori nella determinazione del danno e/o del suo aggravarsi e per il risarcimento già ricevuto, anche alla luce di una nuova C.T.U.; l'accertamento e la declaratoria di esclusiva responsabilità della /o della per i danni oggetto di causa e CP_3 Controparte_5
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la loro condanna in solido al risarcimento dei danni eventualmente riconosciuti;
in via ulteriormente subordinata, la riduzione della propria percentuale di responsabilità ed, in proporzione, della propria condanna risarcitoria;
la conferma del rigetto della domanda della relativa a presunte somme vantate per i lavori eseguiti nello stabile, per la CP_3
mancanza della relativa documentazione;
la condanna degli attori e delle parti avverse, ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 01.02.2021, si costituiva in giudizio la che aderiva al gravame Controparte_3
principale e resisteva al gravame incidentale, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande del condominio e degli attori;
ribadiva l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti dal;
CP_1
invocava il rigetto della domanda attorea e del condominio, per la loro inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, per la carenza di legittimazione sostanziale e processuale delle parti in causa e per la loro infondatezza nel merito, sussistendo l'esclusiva o prevalente responsabilità dell'attore e del convenuto nella produzione dei danni oggetto di causa.
6. Ravvisata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con ordinanza del 10.03.2021, comunicata alle parti in data 12.03.2021, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
7. Con ordinanza del 29.11.2023, comunicata alle parti in data 18.12.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, con invito alle parti a produrre copia della relazione di A.T.P., redatta dall'Ing. , all'esito del procedimento ante causam recante R.G. n. 2634/2010, Per_3
depositata in data 08.04.2011, non risultando pervenuto il fascicolo di primo grado.
8. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con atto di citazione notificato il 15.10.2020 agli appellati costituiti ed il 16.10.2020 all'appellato contumace, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, pacificamente avvenuta il 18.09.2020.
Del pari tempestivo è l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
in Castellammare di Stabia, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.01.2021, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 01.02.2021, fissata in citazione. Ciò in quanto deve ritenersi operante il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello
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incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione” (Cass. sez. 3,
Sentenza n. 1127 del 22/01/2015).
9. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione principale è indubitabilmente fondata, e merita pertanto accoglimento, per i rilievi di seguito esposti.
Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante principale Parte_5
ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata per l'omessa valutazione della propria posizione processuale, per la violazione degli artt. 300 e ss. c.p.c., per la sua contraddittoria motivazione e per la pronuncia ultrapetita.
L'appellante ha dedotto che, all'udienza in cui si era costituita, il difensore della
[...]
aveva dichiarato il fallimento della propria assistita e il Giudice di primo Controparte_5
grado aveva, pertanto, dichiarato l'interruzione del giudizio, ma che l'atto di riassunzione non era stato notificato alla stessa e nemmeno alla società fallita.
Ha allegato che, all'udienza del 26.03.2015, il Giudice di prime cure aveva dato atto della mancata riassunzione del giudizio nei suoi confronti e del Controparte_5 dichiarando l'estinzione del giudizio nei loro confronti;
nondimeno, con la pronuncia in questa sede impugnata, il Tribunale, non tenendo conto della pronuncia di parziale estinzione, aveva emesso a suo carico una statuizione condannatoria ex art. 1917 c.c.
Ha protestato che la riassunzione del giudizio avvenuta solo nei confronti di alcune parti comporta il proseguimento del giudizio solo nei loro confronti;
che la mancata riassunzione del giudizio, nei confronti della parte chiamata in causa, comporta la decadenza delle domande del convenuto nei confronti della stessa e che, pertanto, il Tribunale l'aveva erroneamente condannata ex art. 1917 c.c..
L'appellante ha, infine, censurato la sentenza impugnata per la violazione dell'art. 112
c.p.c., deducendo che il Tribunale avrebbe pronunciato una sentenza di condanna nei suoi confronti non richiesta dalle parti, che pertanto sarebbe nulla.
Gli argomenti che precedono sono in ampia misura condivisibili.
Come è pacifico tra le parti e può agevolmente evincersi dall'esame dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado, prodotti in copia, all'udienza del 26 marzo 2015 il
Giudice di prime cure, in funzione di giudice unico, dato atto della mancata riassunzione del giudizio nei confronti della e del Parte_1 Controparte_5
dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti di tali soggetti.
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Nondimeno, definendo il giudizio, con la sentenza in questa sede impugnata, ebbe a decidere nel merito della domanda di manleva proposta dal convenuto nei CP_1
confronti della sua assicuratrice odierna appellante principale, senza tener conto che la predetta assicuratrice non era stata evocata in giudizio nella fase successiva alla riassunzione, tanto che era stata pronunciata l'estinzione parziale del giudizio.
Orbene, secondo un orientamento del Giudice di legittimità che può ormai definirsi granitico, il provvedimento di estinzione del giudizio, adottato dal tribunale in composizione unipersonale o monocratica, come appunto verificatosi nella fattispecie in esame, ha il contenuto sostanziale di una sentenza, in quanto contiene una pronuncia definitiva sui presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale.
Infatti, posto che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia o meno carattere di ordinanza o di sentenza, deve darsi prevalenza alla sostanza più che alla forma della decisione, si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite dalle parti, mentre si è dinanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o sui presupposti processuali.
Pertanto, quando il giudice istruttore opera come giudice monocratico, il provvedimento, con cui dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. sez. 3, sentenza n. 18242 del
03/07/2008; Cass. sez. 3, sentenza n.8002 del 02/04/2009; Cass. sez. L, sentenza n. 2837 del
12/02/2016; Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n. 23997 del 26/09/2019).
Come infatti ripetutamente chiarito dal Giudice di legittimità, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale – ancorché adottato in forma di ordinanza o di decreto - quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello, senza che neppure sia ipotizzabile il reclamo al collegio, non essendo possibile contrapporre il giudice unico al collegio, nei procedimenti che si svolgono davanti al giudice unico di primo grado ( così, ex multis, Cass. sez. 3, sentenza n. 14592 del
22/06/2007; Cass. sez. 1, sentenza n. 950 del 18/01/2005; Cass. sez. 1, sentenza n. 950 del
18/01/2005; Cass. sez. 1, sentenza n. 8041 del 06/04/2006; Cass. n. 8206 del 2002 Rv.
554919 – 01; Cass. n. 14889 del 2002 Rv. 558000 – 01; Cass.n. 8092 del 2004 Rv. 572384
– 01; Cass. n.. 950 del 2005 Rv. 578931 – 01).
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Sulla scorta di tali principi, assolutamente consolidati, deve ritenersi che eventuali vizi dell'ordinanza di estinzione del 26 marzo 2015- avente efficacia di sentenza, in quanto contenente una pronuncia definitoria del giudizio in ordine ad una questione pregiudiziale, con riferimento all'odierna appellante principale – avrebbero dovuto necessariamente essere fatti valere con la proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione, ed in particolare dell'appello.
Giammai, invece, il Giudice di primo grado avrebbe potuto revocare tale ordinanza - come preteso dal appellato, che in termini di revoca implicita chiede di inquadrare e CP_1
legittimare la successiva pronuncia nel merito della domanda di garanzia, ex art. 1917 c.c.- essendo ormai privo della potestas iudicandi, per aver emesso una pronuncia “determinante la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo”. (cfr., per una fattispecie analoga, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 788 del
25/10/1996).
In buona sostanza, decidendo in ordine alla domanda di manleva, il primo giudice ha esercitato un potere giurisdizionale del quale era privo in radice, non potendo interferire su una causa ormai esaurita.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale, deve pertanto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata nei confronti della Parte_5
10. Volgendo all'esame del gravame incidentale proposto dal Controparte_8
, merita in primo luogo di essere disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dagli
[...]
appellati per essere lo stesso stato proposto contro un capo della sentenza diverso Pt_3
da quello – relativo alla domanda di garanzia- costituente oggetto dell'appello principale.
Reputa infatti questa Corte distrettuale di aderire all'orientamento della Suprema Corte, di recente ribadito con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui in materia di impugnazioni, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, a fronte dell'impugnazione principale proposta dal garante limitatamente al rapporto di garanzia, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto garantito relativa al rapporto principale. ( cfr. Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 24731 del 17/08/2023). Trattasi di massima espressione del più generale principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé
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accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 26139 del 05/09/2022).
Tale gravame incidentale è, tuttavia, indubitabilmente infondato.
E' in primo luogo infondato il primo motivo di impugnazione, con cui l'appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione degli attori.
Richiamata la distinzione, ormai recepita dalla Suprema Corte in sede nomofilattica (Cass.
SU n. 2951 del 16.2.2016), tra legittimazione e titolarità, attiva e passiva, del rapporto giuridico controverso, ha protestato che gli attori, tenuti a dimostrare la titolarità della loro posizione soggettiva, si erano limitati a dedurla e che il , nel contestare la CP_1 predetta “legittimazione”, aveva formulato una mera difesa, non superata né contrastata dalla difesa degli attori.
A dire dell'impugnante incidentale, pertanto, la domanda attorea sarebbe infondata e meritevole di rigetto, per la mancanza di prova della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, non avendo gli attori – a fronte della contestazione svolta dal convenuto, che aveva prodotto documenti (perizie di parte e visure catastali) da cui risultava fosse di terzi la proprietà del locale seminterrato, in cui veniva svolta l'attività del garage – offerto prova idonea.
Gli argomenti che precedono non appaiono idonei a sovvertire il segno della sentenza impugnata, essendo la documentazione prodotta senz'altro idonea a suffragare la titolarità attiva del diretto controverso.
Invero, a dispetto delle censurate incongruenze, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel delibare tale questione, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale nell'affermare, in primo luogo, che la legittimazione delle parti era stata “correttamente prospettata” e, in secondo luogo, che “la effettiva titolarità giuridica” era “provata dalla documentazione prodotta in atti e non specificamente impugnata”, ritenendo insufficiente allo scopo una generica contestazione della conformità all'originale della documentazione versata in atti dai Pt_3
Difformemente da quanto dedotto dall'appellante incidentale, pertanto, il Giudice di prime cure non ha fondato la sua decisione assumendo il carattere incontroverso della titolarità attiva del diritto ad opera degli attori, quali nudo proprietario ed usufruttuario del garage in
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questione, ma ha affermato che la legittimazione era da ritenersi ricorrente in base alla prospettazione offerta dagli istanti e la titolarità attiva in concreto provata sulla scorta della documentazione prodotta dagli stessi, documentazione che era stata solo genericamente contestata nella sua conformità all'originale.
Risulta pertanto fatta corretta applicazione della distinzione, invocata dalla parte impugnante a suffragio della sua tesi difensiva, tra legittimazione e titolarità del rapporto controverso.
Occorre al riguardo infatti rilevare che mentre il difetto di legittimazione passiva e attiva - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi - sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorca, della regolarità formale del contraddittorio, l'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia.
La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Come è ben noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'esercizio della funzione nomofilattica, con sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951, a soluzione del contrasto rimesso al vaglio del Primo presidente con ordinanza 13 febbraio 2015 n. 2977, hanno peraltro affermato il principio secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, le cui contrarie deduzioni od argomentazioni hanno natura di mere difese,
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proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia valga a rendere non contestati i fatti allegati dalla controparte o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme solo, in caso di tardiva costituzione, le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, potendo il giudice rilevare dagli atti la carenza di titolarità anche d'ufficio.
In sostanza, mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la cui relativa questione attiene al merito della causa.
E così, mentre la titolarità della posizione soggettiva è un «fatto», elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda – come l'inadempimento, il danno, il nesso di causalità – che l'attore ha l'onere di allegare e provare e può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa, non è un'eccezione, né quindi un'eccezione in senso stretto e può essere proposta in ogni fase del giudizio;
a sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio; in particolare, la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costituitivi del diritto dedotto in giudizio.
Sulla scorta di tale condivisibili ed autorevoli principi giurisprudenziali, deve senz'altro escludersi l'erroneità della pronuncia gravata, nei termini denunciati dall'appellante incidentale, avendo il primo Giudice affermato la ricorrenza della legittimazione attiva sulla scorta di quanto affermato dagli attori e, nel merito, della titolarità attiva all'esito dell'esame della documentazione prodotta.
Segnatamente, dall'esame dei documenti versati in atti dagli attori, allegati alle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., appare ampiamente provato l'acquisto della proprietà dell'immobile in questione ad opera di e, successivamente, la donazione della Parte_4
nuda proprietà in favore di Parte_3
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Depongono univocamente in tal senso sia la transazione del 16 novembre 1992, intercorsa tra e il della costruttrice Immobiliare Sud s.p.a., a definizione del Parte_4 CP_5 contenzioso avente ad oggetto la proprietà dell'area ubicata al piano seminterrato del fabbricato condominiale, che il successivo atto di donazione della nuda proprietà dell'area in favore di con riserva di usufrutto in favore del donante;
inoltre, Parte_3
neppure può sottacersi che il Comune di Castellammare di Stabia, allorquando ebbe ad emettere, in data 26 gennaio 2012, ordinanza di messa in sicurezza del locale, indirizzò le relative statuizioni proprio nei confronti di quale proprietario, e Parte_3 Pt_4
, quale usufruttuario.
[...]
Le risultanze che precedono – in difetto di una specifica censura concernente l'entità dei danni rispettivamente spettanti all'usufruttuario o al nudo proprietario - sono ampiamente idonee a suffragare la ricorrenza delle rispettive qualità in capo a e Parte_4 Pt_3
ciò tanto più ove si consideri che, secondo il pacifico orientamento della Corte di legittimità, nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto. (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 2203 del 22/01/2024; Cass. sez. 1, sentenza n. 18841 del 26/09/2016).
11. Né merita miglior sorte il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile la chiamata in causa della società CP_3
Ha dedotto che la decadenza relativa alla mancata osservanza del precetto di cui all'art. 269,
2° co., c.p.c. avrebbe dovuto essere eccepita o rilevata d'ufficio dal Giudice alla prima udienza e che, in mancanza, avrebbe dovuto ritenersi l'ammissibilità della chiamata in causa, con la conseguente condanna della al risarcimento in favore degli CP_3
attori, essendo i danni imputabili alla scorretta ed incompleta attività svolta da tale società appaltatrice.
L'assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, infatti, la censura in esame trova smentita, in fatto, nell'esame della comparsa di costituzione depositata, nel giudizio di primo grado, in data 14 maggio 2014,
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dalla laddove la predetta chiamata in causa, nell'invocare il Controparte_9 testuale disposto dell'art. 269, 2° comma, evidenziava che “dalla letteralità della comparsa di costituzione e risposta” risultava “evidente che l'attore in riconvenzionale ha colpevolmente omesso di richiedere il solo slittamento della prima udienza di comparizione, limitandosi alla richiesta di essere autorizzato alla integrazione del contraddittorio verso il terzo”. La chiamata in causa, pertanto, difformemente da quanto dedotto dall'impugnante incidentale, ebbe ad eccepire, costituendosi in giudizio, l'inammissibilità della chiamata.
La prospettazione dell'impugnante incidentale, inoltre, appare erronea in diritto, potendo il giudice, nell'ambito del grado di giudizio in cui il vizio si è verificato, rilevare ex officio la decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa un terzo e, per l'effetto,
l'inammissibilità delle domande proposte contro lo stesso.
Infatti l'art. 269 c.p.c., al secondo comma, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, statuisce espressamente che il convenuto che intende chiamare un terzo "deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza" per consentire l'apposita citazione;
e nel terzo comma prevede altresì che anche l'attore "a pena di decadenza" deve chiedere l'autorizzazione al giudice nella prima udienza, se dalle difese del convenuto è sorto il suo interesse a chiamare un terzo.
Dunque, il giudice di primo grado può dichiarare nulla la chiamata in giudizio effettuata in modo diverso da come dispongono tali norme, rilevando d'ufficio l'essersi maturata la decadenza relativa.
Occupandosi del limite temporale in cui può operare tale rilievo officioso, la Suprema Corte ha altresì precisato che, nel caso di chiamata di terzo compiuta senza il rispetto delle modalità, stabilite a pena di decadenza dall'art. 269 commi 2 e 3, c.p.c., rispettivamente per il convenuto e per l'attore, il giudice di primo grado può rilevare , ove il chiamato si sia costituito senza eccepire la decadenza del chiamante, d'ufficio la nullità della chiamata precisando che “la rilevabilità officiosa del vizio, non dedotto come motivo di gravame, non si estende al grado successivo” ( Cass. sez. 3, sentenza n. 41383 del 23/12/2021).
Da ciò l'evidente infondatezza del secondo motivo, teso a denunciare la tardività del rilievo,
a cui avrebbe provveduto ex officio il Giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
12. Del pari infondato è, poi, il terzo motivo del gravame incidentale, con cui l'impugnante
- ribadendo “l'infondatezza della domanda attrice e/o l'inesistenza della propria responsabilità” ed invocando in via gradata la riduzione del risarcimento per il “concorso
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degli attori”- ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto le domande proposte nei confronti del , rilevando che dall'istruttoria tecnica era emerso che CP_1
le cause delle lamentate infiltrazioni erano ascrivibili alla scarsa e/o mancata manutenzione di parti condominiali e solo nella misura del 10% alle opere realizzate sul cortile dall'impresa CP_7 Controparte_5
Ha contestato le percentuali di responsabilità di cui all'impugnata sentenza, che sarebbero fondate sulle errate relazioni di A.T.P. e C.T.U., chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, se del caso previa rinnovazione della consulenza tecnica.
Ha protestato che la CO.AR.ED e la avrebbero dovuto eliminare le cause Controparte_5
delle infiltrazioni, ma che i lavori erano stati eseguiti solo in parte, avendo le imprese abbandonato il cantiere senza giustificazione, non predisponendo la minima cautela conservativa delle opere e dello stato dei luoghi, come risultava dalla comunicazione di invito alla ripresa dei lavori, inoltrata il 13.12.2010, da cui risultava lo stato di abbandono del cantiere;
con tale comportamento, e non fornendo neppure riscontro agli ulteriori solleciti, la CO.AR.ED aveva causato grave disagio al condominio, ed era da ritenersi, anche a causa dell'errata esecuzione dei lavori, l'esclusiva responsabile dei danni lamentati.
Il impugnante ha inoltre dedotto che gli stessi attori, con la realizzazione di CP_1 opere, avrebbero favorito l'insorgenza e la persistenza dei fenomeni infiltrativi e che su tale profilo i periti nominati nel primo grado di giudizio non avevano debitamente indagato;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva dimostrato di avere assolto con diligenza l'attività di manutenzione e custodia e che la responsabilità dei danni doveva essere ascritta alle sole società appaltatrice ed esecutrice dei lavori.
In via gradata, ha chiesto la riduzione della propria percentuale di responsabilità.
Ha dedotto che mancherebbe la prova del danno subito dagli attori consistente, in termini di riduzione dei posti auto.
I rilievi che precedono non colgono nel segno.
Il giudice di prime cure, nel pervenire all'affermazione della prevalente responsabilità del impugnante nella produzione dei danni verificatisi nella proprietà a CP_1 Pt_3
causa dei consistenti fenomeni infiltrativi riscontrati – e tali da comportare l'adozione dell'ordinanza comunale del 26.11.2012 con cui si intimava a di liberare, fino Parte_4
al completamento dei lavori, il locale interrato adibito ad autorimessa – ha tenuto adeguatamente conto delle risultanze degli accertamenti tecnici accuratamente svolti dai consulenti tecnici nominati nel corso del giudizio di primo grado.
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In particolare, quanto all'analitica individuazione delle cause del gravissimo quadro infiltrativo interessante il locale in questione, mette conto porre riferimento agli accertamenti svolti dall'NG. , nella relazione di accertamento tecnico preventivo Persona_4
depositata in data 8 aprile 2011, con cui è stato cristallizzato lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione dei lavori di ripristino.
Come si evince dalla suddetta relazione - acquisita agli atti del presente procedimento di impugnazione, in copia, in data 12.2.2024, all'esito della rimessione della causa in istruttoria- il locale terraneo oggetto di causa era da anni interessato da fenomeni infiltrativi abbondanti e ripetuti, che avevano danneggiato sia le strutture portanti del fabbricato al piano interrato che la copertura del locale stesso.
Tali fenomeni erano riconducibili a vari fattori e, in particolare:
- alla scarsa e/o cattiva manutenzione negli anni della pavimentazione, dell'impermeabilizzazione e dei pozzetti di raccolta delle acque presenti sul cortile
CP_7
- al cattivo convogliamento delle acque meteoriche sul cortile CP_7
- alla scarsa manutenzione dei lucernai in vetro cemento.
In particolare, l'ausiliario NG. , pur avendo constatato un parziale risanamento del Per_3
solaio di copertura e di travi e pilastri, intervenuto entro il 10 marzo 2009, limitatamente ad un'area delimitata nella planimetria allegata alla relazione di consulenza tecnica, constatava che tutta la rimanente struttura di copertura del garage, nonché travi e pilastri nel loro insieme, versavano in uno stato di degrado generale tale da compromettere la statica dell'intero complesso condominiale. Segnatamente, il calcestruzzo dei pilastri si presentava fortemente degradato, con inerte affiorante;
inoltre, l'armatura esposta in più punti era sintomatica di un fenomeno di corrosione in atto, con chiari segni di degrado del calcestruzzo dei copriferro.
Il c.t.u. NG. inoltre constatava, durante il primo sopralluogo eseguito nel primo Per_3
pomeriggio del 21.2.2021, che, sebbene avesse piovuto solo nelle prime ore nella mattinata, erano in atto gocciolamenti cospicui attraverso il solaio di copertura del garage. Recatosi pertanto a visionare la sovrastante corte condominiale, il c.t.u. verificava che la stessa era priva di pavimentazione e che l'intervento in corso, di applicazione della guaina impermeabilizzante, contravveniva alle buone regole dell'arte del costruire, in quanto la guaina, in più parti, non aderiva al massetto creando delle zone vuote, e presentava diversi ristagni d'acqua, dovuti alla cattiva o mancata configurazione del massetto delle pendenze.
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Inoltre, il livello di calpestio della corte condominiale superava in alcuni punti il livello dei finestroni che affacciano nel garage e pertanto l'acqua ricadente su tale corte defluiva nei garage;
ciò presumibilmente a causa della mancata rimozione, nel corso dei lavori che anche in passato avevano interessato la corte, del massetto sottostante la pavimentazione, a cui ne era stato sovrapposto un altro, con conseguente innalzamento della quota di calpestio.
Il c.t.u. nominato in corso di causa, arch. ha inoltre provveduto alla Persona_5
rilevazione di ulteriori cause dannose, generate dall'assenza di manutenzione alle parti comuni, che si possono così riassumere:
- assenza di manutenzione ai lucernari in vetrocemento presenti sui marciapiedi esterni ad uso pubblico;
- scarsa manutenzione degli infissi in ferro;
- mancata manutenzione alla rete delle pluviali condominiali e alla rete di scolo presente sul terrapieno adiacente il viadotto autostradale;
- assenza di manutenzione alle pavimentazioni dei marciapiedi esterni di Via
Macello, di Via E. De Nicola e di;
CP_1
- scarsa manutenzione degli impianti idrici dei locali sovrastanti.
Chiamato poi a chiarire la rispettiva incidenza delle cause infiltrative ascrivibili a ciascuna delle parti, con la relazione di chiarimenti depositata in data 13.6.2016, il nominato c.t.u. ha condivisibilmente ritenuto di poter attribuire al un contributo causale, CP_1
ampiamente prevalente, nella misura di circa il 90%, ascrivendo il rimanente 10% alla non corretta esecuzione dei lavori eseguiti sul cortile dall'impresa CP_7 [...]
in quanto le infiltrazioni e gli allagamenti verificatisi successivamente CP_5 all'esecuzione dei lavori sul cortile avevano contribuito solo ad aggravare i CP_7
danni, già esistenti – come constatati dal c.t.u. alle strutture portanti del fabbricato e Per_3
del solaio di copertura del locale interrato, accelerando quei fenomeni già in atto di disgregazione del calcestruzzo (carbonatazione) e di ossidazione delle armature metalliche. ( cfr. foto n. 9 e 10, relative alle travi perimetrali di sostegno del torrino di areazione presente sul cortile ed allegate alla relazione di ATP depositata in data 25-06-2015). CP_7
Le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure, recependo gli esiti degli espletati accertamenti tecnici d'ufficio, si sottraggono pertanto alle censure che l'impugnante incidentale pretende di muovere.
Non solo, infatti, le cause infiltrative sono in ampia parte di provenienza esclusivamente condominiale, ma è ben ipotizzabile un concorso tra la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
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proprietario della res fonte di danno e quella ascrivibile all'appaltatore, con riferimento alle infiltrazioni derivanti dalla inadeguata posa in opera della guaina impermeabilizzante. Come
è infatti pacifico, la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal con-tatto con la cosa;
detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. ( cfr. in termini, Cass. sez. III, sentenza n. 8005 del 1.4.2010; Cass. sez. VI-III, ordinanza n. 5910 dell' 11.3.2011 Cass. Civ. Sez. III,
21.10.2005, n. 20359)
Deve, dunque, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione
(Cass., Sez. III, 2.2.2006, n. 2284; Cass. Sez. III, 30.11.2005 n. 26086).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez. III,
21.10.2005, n. 20359).
In tale inquadramento della relazione causale si pone l'effetto esimente del fatto del terzo - che, come precisato dalla Suprema Corte ( Cass. sez. 6 - 3, Sentenza n. 20619 del
30/09/2014), può essere integrato, in caso di attività edilizia avente ad oggetto l' immobile in custodia, anche dal fatto dell'appaltatore- o dello stesso danneggiato, integrante il fortuito, con la conseguenza che, sul piano processuale, tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati
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gli elementi di fatto su cui si fonda l'allegazione del fortuito (cfr.: Cass. 22 marzo 2011, n.
6529; Cass. 10 novembre 2009, n. 23734).
In particolare per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21286).
Nella fattispecie in esame, all' esito dell' espletata consulenza tecnica d'ufficio, deve escludersi l' esistenza di un fattore causale esterno munito di autonoma ed esclusiva incidenza causale in ordine alla produzione del danno, dotato dei caratteri dell' imprevedibilità e dell' eccezionalità, e del tutto sottratto alla sfera di controllo del custode della res, cosicché, nei confronti degli attori, si reputa senz'altro ricorrere una corresponsabilità del , ai sensi dell' art. 2051 c.c., e dell' appaltatore, ai sensi CP_1 dell' art. 2043 c.c.
L' individuazione della concausa delle denunciate infiltrazioni - descritta dall' ausiliario nei termini che precedono, di incompleta e inadeguata posa in opera della guaina impermeabilizzante - determinante solo un aggravamento di una preesistente condizione di assoluto degrado, consente di escludere la ricorrenza di un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del – pacificamente custode del cortile CP_1 CP_7 integrando l'inadeguata impermeabilizzazione un fatto del terzo appaltatore privo di quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità – tali da integrare il caso fortuito- solo in presenza dei quali può ritenersi superata la responsabilità del custode e reciso il nesso causale tra cosa ed evento, postulato dall'art. 2051 c.c..
13. Evidentemente infondato, anche alla luce dei rilievi svolti al paragrafo precedente, è infine il quarto motivo di impugnazione, con cui l'appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata denunciando la violazione del principio del ne bis in idem, atteso che gli attori avevano già ottenuto il risarcimento dei danni per le infiltrazioni verificatesi nel loro locale seminterrato, sito nello stabile ed adibito ad autorimessa.
Ha protestato che ciò risultava dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
n. 424/2008, che lo aveva condannato al pagamento di circa 25.000,00 euro per i danni ed all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni;
che era, poi, intervenuta una transazione in virtù della quale aveva corrisposto a la somma di circa 34.000,00 euro per il Parte_4 ripristino dell'immobile. Pertanto, a dire dell'impugnante incidentale, l'ulteriore domanda di
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cui al presente giudizio integrerebbe un'indebita duplicazione, con violazione del principio del ne bis in idem.
Ha aggiunto che tale circostanza sarebbe stata omessa negli elaborati peritali e che, pertanto, non sarebbe dato comprendere se i danni accertati nel presente giudizio siano gli stessi già risarciti;
ha domandato, anche per tale ragione, di disporre una nuova consulenza tecnica.
Il motivo non può essere accolto non risultando adeguatamente provato che i danni di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.424/2008 siano gli stessi reclamati nel presente giudizio.
Infatti, può agevolmente evincersi dall'esame della predetta sentenza, il precedente giudizio risarcitorio veniva introdotto nell'anno 2000, e cioè più di dieci anni prima dell'accesso del c.t.u. NG. , che constatava che i fenomeni infiltrativi interessanti il garage erano Persona_4
tuttora in atto e avevano anzi subito un aggravamento per effetto degli incauti interventi edilizi sopra descritti, evidentemente tardivi.
Appare allora evidente che i danni reclamati nel primo giudizio si riferissero ad un periodo completamente diverso da quello all'attenzione di questa Corte distrettuale, in cui i fenomeni dannosi, in difetto di tempestiva rimozione delle cause, si erano indubitabilmente aggravati.
Peraltro, a fronte dell'evidente difformità dell'entità dei danni riconosciuti nel presente giudizio rispetto a quelli già risarciti, sarebbe stato onere della parte eccipiente documentare che gli stessi fossero almeno in parte sovrapponibili;
ciò tanto più ove si consideri che il c.t.u. , nella relazione di consulenza tecnica depositata in data 8 aprile 2011, dava atto Per_3 dell'adozione, entro il 10 marzo 2009 – e dunque dopo il deposito della predetta sentenza, risalente al 30.6.2008, e prima dell'introduzione del presente giudizio - di interventi di risanamento interessanti il garage, riguardanti sia il solaio di copertura che travi e pilastri, evidentemente non risolutivi, attesa la persistenza dei fenomeni infiltrativi.
Per il complesso delle considerazioni che precedono, l'impugnazione incidentale non può che essere disattesa.
14. La soccombenza del condominio impugnante incidentale governa le spese di lite relative Par al presente grado nei rapporti con gli appellati e che, in applicazione Parte_3
dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, e tenendo conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue.
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Nei rapporti con l'appellante principale per converso, in Parte_5 considerazione della particolarità della vicenda processuale dedotta nell'atto di gravame e della mancata contestazione del rapporto di garanzia assicurativa, appare giustificata una compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Del pari appare giustificata, nei rapporti tra il condominio impugnante incidentale e la una integrale compensazione delle spese di lite – già compensate Controparte_10
dal Giudice di prime cure - relative al presente grado;
ciò in quanto, sebbene l'inammissibilità della chiamata in causa meriti di essere confermata, risulta acclarata, all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti, l'inidoneità dell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto con conseguente aggravamento del quadro infiltrativo, già CP_7
particolarmente significativo.
15.Essendo stato rigettato l'appello incidentale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico del appellante incidentale. CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1216/2020, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni emesse nei confronti della
[...]
Parte_5
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna l'appellante incidentale in Controparte_8
Castellammare di Stabia, alla refusione delle spese di lite relative al presente grado nei confronti degli appellati e che liquida Parte_4 Parte_3 nell'importo di € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
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4) Compensa integralmente le spese di lite relative al doppio grado tra l'appellante principale e le altre parti;
Parte_5
5) Compensa le spese di lite relative al presente grado tra le altre parti;
6) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico del appellante incidentale. CP_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Rosaria Papa
R.G. n°3597/2020
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