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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 962/2023 R.G. vertente
TRA
, in qualità di avente causa di Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Di Virgilio, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Chieti, Corso Marrucino, n. 71;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maura Morretti e Controparte_1
Ernesto Torino-Rodriguez, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, Via G. Mazzini, n. 152; in persona del rappresentante legale p.t., rap- Parte_2 presentata e difesa dall'Avv. Mara Mandrè, giusta procura in atti, elettivamen- te domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Dionisi, n. 73.
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale: accogliere l'appello proposto da , per quanto di propria ragione, e di conseguenza Parte_1
riformare la Sentenza del Tribunale ordinario di Chieti n. 137/2023 del
03.03.2023 depositata e pubblicata in data 03.03.2023 presso la cancelleria del Tribunale Ordinario di Chieti (proc. n. 281/2020 R.G.) oggi impugnata e per l'effetto, previa modifica delle parti della Sentenza esposte in narrativa e che con tale atto si impugnano, accogliere, per quanto di ragione in capo al sig. unico appellante, tutte le conclusioni avanzate nel Giudi- Parte_1
zio di primo grado, che qui si riportano e si torna a richiedere: Nel merito ed in via principale 1- accertare e dichiarare la responsabilità, per negligenza, imperizia ed imprudenza, del Geom. (cf. Controparte_2
) nato a [...] il [...], con studio Tecnico e C.F._1
residenza in Chieti -località Brecciarola- (CH) alla Via Aterno n. 242, nella sua qualità di consulente tecnico di parte incaricato della sig.ra Persona_1
per aver violato gli obblighi contrattuali scaturenti dalla attività
[...]
professionale dallo stesso esercitata.
2- per l'effetto condannare il Geom.
( ) nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1
con studio tecnico e residenza in Chieti -località Brecciarola- (CH) alla Via
Aterno n. 242, al pagamento in favore dei signori e Parte_1
quali eredi della sig.ra ciascuno per Parte_3 Persona_1
quanto di propria ragione, della somma di euro 70.000,00 a titolo di risarci- mento danni o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interes- si e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo. In via subordinata – condannare il Geom. alla restituzione in fa- Controparte_2
vore dagli attori, ciascuno per quanto di propria ragione, degli esborsi soste- nuti per il pagamento delle spese di giustizia dei due gradi di giudizio, come da Sentenze, pari alla complessiva somma di euro 25.000,00 o quella mag- giore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudi- zio.”
Per parte appellata, : “Tanto premesso, il Geom. Controparte_2 CP_2
– come sopra rappresentato e difeso -, si pregia di rassegnare le se-
[...]
2 guenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila, disat- tese ogni contraria istanza, eccezione e ragione, così provvedere: - accertare
e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutti i motivi dell'atto di appello notificato ad istanza del Sig. , per Parte_1 tutte le ragioni meglio esposte nel presente scritto difensivo e, per l'effetto, rigettarli, confermando integralmente la sentenza impugnata n. 137/2023
Reg. Sent., pubblicata il 03/03/2023 dal Tribunale di Chieti. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio. - In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di riforma, par- ziale o totale, della Sentenza di primo grado, condannare la Parte_2
che copre la responsabilità professionale del convenuto, al pagamento di quanto risulti effettivamente dovuto, in ogni caso con vittoria di spese e com- petenze del doppio grado di giudizio. Si producono unitamente alla presente comparsa di costituzione e risposta con procura alle liti in calce: 1) copia dell'atto di appello notificata;
2) copia della sentenza impugnata;
3) fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado. Con doverosa osservanza.”
Per parte appellata, “Piaccia all'Ill.ma Corte di Ap- Parte_2 pello In via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa;
In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere l'appello incidentale e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che i rischi relativi all'attività di CTP non rientrano nella rc professionale sottoscritta dal geom. e, per tal via, CP_2 dichiarare la non operatività della sua polizza.”
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
137/2023 del 03.03.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G.
281/2020.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha rigettato tutte le domande proposte da e che avevano Pt_1 Parte_3
3 chiesto la condanna del Geometra al risarcimento di Controparte_2
tutti i danni, quantificati in complessivi euro 70.000,00, nonché al rimborso delle somme sostenute per pagare le spese processuali con- sistenti in complessivi euro 25.000,00, derivanti dalla asserita condot- ta negligente ed imprudente assunta dal predetto convenuto, incarica- to quale Consulente tecnico di parte in ulteriore e distinto procedi- mento.
A sostegno della propria pretesa, l'originaria parte attrice deduceva che:
- la madre, (deceduta nel 2019) incaricava, a Persona_1
partire dal 2005, il Geom. di redigere una serie di perizie, CP_2
l'ultima delle quali nel 2008, tutte confermative del fatto che, nell'anno 2005, nel corso di alcuni lavori svolti da parte dell'amministrazione comunale di Villamagna sulla strada comu- nale San Giovanni Ilario – strada adiacente ad un terreno agricolo di proprietà della dante causa dell'appellante – la sede stradale era stata allargata rispetto alle dimensioni originarie, tanto da invadere il terreno della lungo la striscia di confine, in alcuni Per_1
tratti, anche in misura superiore a 2 metri;
- nella suddetta relazione veniva, altresì, accertato che la scarpata posta a confine con il terreno degli attori era stata tagliata in occa- sione dei lavori suesposti, provocando il cedimento del terreno e la conseguente esigenza di consolidarlo con la costruzione di un mu- ro di contenimento, richiesta avanzata dalla al Comune Per_1
interessato, senza riscontro alcuno. Inoltre, il consulente incaricato dava atto nell'elaborato peritale dell'avvenuto arretramento delle coltivazioni di viti e dell'eliminazione degli alberi di ulivo insi- stenti sulla striscia di terreno controversa, da imputare al taglio operato dai lavori in parola;
4 - nel 2008 la sulla scorta di quanto acclarato dal Consu- Per_1
lente, agiva in giudizio contro il dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Chieti per chiederne la condanna, e, all'esito del pro- cedimento, a seguito di CTU – poi, condivisa altresì dallo stesso
Consulente di parte – veniva esclusa dal giudicante l'invasione del terreno da parte del convenuto – se non in sporadici punti, CP_3
per una larghezza esigua di massimo 20 cm – non essendo neppure stato assolto l'onere probatorio in tal senso, con conseguente riget- to della domanda e condanna di parte attrice alle spese di lite;
- avverso la suddetta decisione proponevano appello le parti soc- combenti, nominando ulteriore e differente CTP, il quale si limita- va a confermare quanto sostenuto già in precedenza dall'odierno appellato. Ciò nonostante, anche la Corte d'Appello adita si con- formava a quanto ritenuto dal primo giudice, rilevando altresì che, solo a seguito della relazione svolta dal CTU di cui sopra, il Geom. si premurava di misurare gli esatti confini catastali del ter- CP_2 reno con strumenti di precisione “stazione Geotop”.
1.2. La conseguente soccombenza determinava la proposizione dell'azione per cui è causa circa la dedotta condotta negligente ed im- prudente osservata dall'odierno appellato, Geom. che dava CP_2
impulso al procedimento civile dinanzi al Tribunale di Chieti per i motivi in premessa indicati.
1.3. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto di tutte CP_2
le domande e, in subordine, chiamava in garanzia processuale il pro- prio assicuratore, al fine di essere manlevato Parte_2
da qualsivoglia pretesa e responsabilità eventualmente sussistente.
1.4. Si costituiva in giudizio anche la la qua- Parte_2 le preliminarmente eccepiva l'assenza della copertura assicurativa di e, nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande. CP_2
5 1.5. Il Tribunale di Chieti, all'esito dell'istruttoria, rigettava tutte le domande poiché infondate e rilevava l'addebito in capo a di CP_2
due condotte colpose e due eventi dannosi di per sé incompatibili tra loro: le prime consistenti nell'aver indotto, erroneamente,
[...]
ad agire in giudizio nei riguardi del Per_1 Controparte_4
sulla scorta di accertamenti tecnici erronei e carenti, poiché non
[...]
eseguiti adeguatamente con strumenti di precisione;
i secondi, di con- verso, si sostanziavano nella condotta omissiva del il quale CP_2
non avrebbe – a confutazione di quanto statuito dal CTU – effettuato una integrazione della relazione tecnica a sostegno della bontà degli addebiti mossi dall'attrice nei confronti del in parola. Il pri- CP_3
mo giudice rilevava, altresì, la carenza di prova in ordine al danno pa- trimoniale lamentato, difettando la prova del petitum della domanda in parola;
e, in ogni caso, escludeva la responsabilità del convenuto anche perché erano stati gli stessi attori a riferire di aver assistito ai lavori determinanti il danno lamentato, che avevano dunque constata- to “de visu”, e ad agire in giudizio, nominando anche un ulteriore
CTP in grado di appello, nonostante il rigetto della loro domanda.
2. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello il solo
[...]
articolando quattro motivi d'appello, di seguito così rias- Pt_1
sunti.
2.1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la parte motiva della sentenza laddove ritiene, erroneamente, la sussistenza degli addebiti di due condotte colpose e due eventi dannosi, in capo al inconciliabili tra loro. CP_2
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo d'appello, il la- Pt_1
menta il travisamento delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure, il quale erroneamente ha ritenuto la domanda connotata da difetto assoluto di indicazione dell'esistenza, della natura, della ti-
6 pologia e dell'entità dei danni patrimoniali rivendicati;
nonché
l'erroneo convincimento del Tribunale, secondo cui le risultanze istruttorie emerse in primo grado smentissero la fondatezza di quanto rimproverato al CP_2
2.3. Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante censura la parte motiva del provvedimento gravato che disconosce l'avvenuta allega- zione effettuata dagli originari attori circa le argomentazioni tecniche di cui si sarebbe dovuto servire il CTP nel giudizio presuppo- CP_2
sto per contrastare quanto, di converso, asserito dal CTU.
3. Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali, contestando recisamen- te gli avversi assunti, chiedevano il rigetto dell'appello, con conse- guente conferma integrale della sentenza impugnata. Parte_2
proponeva, inoltre, appello incidentale, con cui chiedeva, nella
[...]
denegata ipotesi di accertamento della responsabilità professionale in capo al in riforma sul punto della sentenza impugnata, accer- CP_2 tarsi e dichiararsi l'inoperatività della polizza, poiché non comprensiva dei rischi derivanti dall' attività di Consulente tecnico di parte, oggetto di causa.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 comma 1 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repli- ca.
5. L'appello è del tutto infondato e deve essere rigettato.
6. Stante la stretta correlazione intercorrente tra gli stessi, i motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente.
6.1. Anzitutto, è bene sottolineare che, acclarata nella specie la sus- sistenza di un contratto di prestazione d'opera intellettuale intercor- rente tra la ed il la fattispecie risarcitoria di cui Per_1 CP_2 all'art. 1218 c.c. sulla quale l'appellante fonda le proprie doglianze,
7 presuppone: l'inadempimento, l'imputabilità di questo all'obbligato, quanto meno a titolo di colpa, la produzione di un danno e, infine, il nesso di causalità tra la condotta inadempiente ed il danno.
6.2. Invero, per ciò che concerne la prestazione d'opera intellettua- le, con particolare riguardo all'attività prestata dal consulente tecnico di parte, va premesso che quest'ultima risulta caratterizzata dall'assenza di subordinazione nei confronti del committente.
In particolare, l'attività di consulenza a fini giudiziari rientra a pieno titolo nel novero delle attività professionali del prestatore d'opera in- tellettuale. Una volta ricevuto l'incarico, il professionista assume sotto la propria responsabilità un'obbligazione di facere, consistente nel compiere, sulla scorta delle conoscenze che caratterizzano la propria ars e facendo ricorso alla doverosa diligenza, prudenza e perizia di cui al comma 2 dell'art. 1176 c.c., cd. “qualificata”, ogni accertamento ed ogni valutazione necessari a fornire correttamente gli elementi tecnici e scientifici prodromici alle conseguenti valutazioni e determinazioni giuridiche. Va da sé che l'inesatto adempimento di un'obbligazione, del tipo di quella appena definita, nella misura in cui procura un danno ingiusto, è indubbiamente fonte di responsabilità, purché venga accer- tato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta negligente assunta dal professionista. Di talché, qualora l'esito nefasto del giudi- zio non dipenda dalla condotta del professionista, seppur questi non abbia osservato i doveri di cui sopra, non può imputarsi tale esito allo stesso.
6.3 A tal uopo, come è noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come è nella specie, sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiun- gere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva
8 che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risul- tato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in par- ticolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di fami- glia, il parametro della diligenza professionale fissato dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. – parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata – sicché, non potendo il professionista garantire l'esito co- munque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da even- tuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di crite- ri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sa- rebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 2836/2002).
6.4 Sulla scorta di quanto appena osservato, non può ritenersi fondato il primo motivo d'appello circa l'asserita erronea parte motiva della sentenza censurata, che, a dire dell'appellante, non riconoscerebbe l'addebito di una sola condotta dannosa posta in essere da CP_2
quale quella del mancato e insufficiente apporto dello stesso in qualità di CTP;
ma, di converso, ritiene sussistente un'incertezza processuale circa la identificazione dei fatti costitutivi della domanda di accerta- mento per cui è causa e di risarcimento del danno (petitum e causa petendi).
6.5. Ciò in quanto – come correttamente rilevato dal primo giudice – risulta dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado come, prima- riamente, gli originari attori rimproveravano al professionista di aver indotto la ad agire in giudizio contro il sulla scor- Per_1 CP_3
ta di rilievi tecnici erronei, eseguiti senza strumenti di precisione;
in
9 un secondo momento, ritenevano sussistente la responsabilità del
[...]
per non aver, egli, confutato quanto asserito dal CTU in sede di Pt_4
chiarimenti, anzi per averne avallato le conclusioni, contraddicendo quanto in precedenza accertato.
6.6. Intanto, è evidente che, come correttamente rilevato dal primo
Giudice, i due addebiti hanno presupposti fattuali incompatibili posto che, nel primo caso, l'addebito ha come presupposto logico l'erroneità della relazione del Geom. e, di conseguenza, la CP_2
correttezza della CTU espletata nel giudizio proposto dalla IG nei confronti del mentre nel secondo, vicever- Controparte_3 sa, l'addebito si fonda sulla dedotta erroneità della CTU e sulla corret- tezza dell'elaborato del Geom. al quale sarebbe imputabile CP_2 solo la responsabilità di non aver fornito l'apporto argomentativo ade- guato a scongiurare l'esito negativo della controversia.
6.7.Inoltre, vero è che nella specie veniva accertato, nel secondo grado di giudizio, da cui è scaturita la controversia che ci occupa, che il CP_2
ricorreva alla strumentazione tecnica di precisione solo in sede di valuta- zione da parte del CTU incaricato dal Tribunale, ma parimenti vero risul- ta essere il dato per cui: i) nel predetto grado di giudizio, i Pt_1
provvedevano alla nomina di un differente Consulente tecnico di parte, evidentemente non soddisfatti dalla prestazione effettuata dall'appellato,
e, comunque e ugualmente, il procedimento si concludeva con la soc- combenza dei predetti;
ii) nell'elaborato peritale redatto dal – in CP_2
occasione dei chiarimenti richiesti dal Tribunale in sede istruttoria – ve- niva menzionata, altresì, l'esigenza della costruzione di un muro di con- tenimento tra la strada comunale e la proprietà della poi ri- Per_1
badita anche dal CTU (Cfr. pag. 42 e 42 all. fascicolo di parte in primo grado: “Parte della scarpata adiacente la strada in qualche tratto ha un'altezza che supera una persona di media statura e quindi questo tratto
10 va quanto meno messo in sicurezza con la realizzazione di opere di con- tenimento” […] Così come afferma lo stesso Geom. ”) ; iii) pre- Pt_5 scindendo dalle asserite carenze in cui sarebbe incorso l'appellato a dire del veniva compiutamente accertato, nel corso del giudizio Pt_1
svoltosi dinanzi al Tribunale di Chieti per cui è causa, che gli originari at- tori si determinavano nel senso di convenire in giudizio il CP_5
poiché testimoni oculari di quanto poi sostenuto, avendo il
[...] dichiarato: “preciso di essere sempre stato presente durante Pt_1
l'esecuzione dei lavori poiché lavoro su quel terreno ed ho visto distin- tamente che i mezzi meccanici utilizzati nei lavori in questione tagliavano la scarpata dal lato IG. […] Si è vera la circostanza, già sopra confermata, precisando che l'impresa avanzava solo verso il terreno Si- gismondi, mentre non avanzava sul lato opposto della carreggiata” (Cfr. verbale di udienza del 02.04.09 di primo grado, in atti), dovendosi disat- tendere l'assunto secondo cui la IG agiva in giudizio nei riguardi del Comune di Villamagna esclusivamente sulla base delle risultanze emerse dall'elaborato peritale redatto dal anche perché, come ri- CP_2 sulta in atti, l'atto di citazione veniva notificato in data 03.03.2008 e l'unica perizia di parte allegata riporta la data del 14.11.2008 (cfr. all. fa- scicolo di parte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti, pag. 33-34); dunque, già di per sé, il dato temporale è idoneo a suffragare detta circo- stanza. Ciò nonostante, si dà atto di ulteriori perizie redatte dall'appellato a partire dall'anno 2005, non rivenute in atti, dunque, non suscettibili di valutazione, senza considerare che non vi è comunque la prova del nesso causale tra queste ed il rigetto della domanda per quanto si è detto e per quanto si va a dire.
6.8.Sono inoltre infondati anche il secondo ed il terzo motivo d'appello, se si considerano, altresì, le ulteriori deposizioni testimoniali effettuate nel giudizio instaurato nei riguardi del quali quelle coerente- CP_3
11 mente riportate nel provvedimento gravato, a cui questa Corte intende aderire (“emerge chiaramente la intervenuta modifica sostanziale del pe- rimetro della proprietà del terreno. Sul punto risulta acquisito agli atti di causa il dato probatorio costituito dalle testimonianze rese da
[...]
e all'udienza del 02.04.09. Entrambi con- Pt_1 Testimone_1
fermavano, per osservazione diretta che in occasione dei lavori di cui si discute venne modificato il profilo del limitare esterno della proprietà at- torea, mediante taglio netto della scarpata con l'ausilio di mezzi mecca- nici […]. Altro elemento, emerso chiaramente dall'istruttoria, consiste nella circostanza che la sistemazione del manto stradale avvenne me- diante allargamento verso la proprietà attorea e non quella dal lato op- posto. Il dato viene confermato dal teste il quale conferma tale Pt_1 circostanza”), atte ad escludere la responsabilità del per la voca- CP_2 tio in ius operata dalla nei riguardi dell'amministrazione in Per_1
parola.
6.9. Tuttavia, anche a non voler considerare quanto appena riportato, comunque, nella specie non è configurabile alcuna ipotesi di responsabili- tà professionale in capo al poiché, affinché questa venga ap- CP_2
prezzata nei suoi elementi salienti, è necessario che il danneggiato, su cui incombe l'onere probatorio, fornisca in giudizio la prova del nesso causa- le tra l'evento asseritamente patito, ed imputato all'appellato, ed il danno lamentato di cui chiede il ristoro. Come coerentemente statuito dal giudi- ce di prime cure, nella specie “la domanda di parte attrice è risultata con- notata da un difetto assoluto di indicazione – oltre che di prova – della esistenza, della natura, della tipologia e della entità dei danni patrimoniali rivendicati in ristoro (nella misura di 70.000,00 euro)”. Non può essere condivisa la prospettazione avanzata dall'appellante, il quale imputa il danno asseritamente subito alla condotta del e non alle opera- CP_2
zioni poste in essere dal se si considera, altresì, Controparte_3
12 che la stima del danno – che ammontava a 30.000,00 euro – sarebbe stata effettuata proprio dallo stesso appellato nelle sue relazioni, mentre in prime cure non fu fatta neppure un'elencazione delle voci di danno. Ana- logo discorso è valevole per la domanda di rimborso delle spese proces- suali del doppio grado di giudizio – di complessivi 25.000,00 euro – a cui
è stata condannato l'odierno appellante, se solo si tiene conto del dato per cui nel grado di appello si serviva di ulteriore e differente CTP, e che l'iniziativa dell'impugnazione veniva presa deliberatamente dalla Sigi- smondi.
7. Anche il quarto motivo di appello, con il quale l'appellante si lamenta della erronea valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Come correttamente evidenziato dal primo giudice, gli attori non for- nivano allegazione di quali specifiche argomentazioni avrebbe dovuto spendere in prime cure il loro CTP per confutare il convincimento espres- so dal CTU e per orientare in senso favorevole alla loro madre la decisio- ne del Giudice e neppure fornivano riscontro dell'assunto secondo cui, se il avesse confutato quanto statuito dal CTU, l'esito del giudizio CP_2
sarebbe stato certamente diverso.
7.2. A tal riguardo, questa Corte osserva che, anche nella ipotesi in cui la decisione di intraprendere il giudizio sia dipesa da una valutazione tecni- ca, ovvero, quando, nel corso del giudizio, il consulente di parte ometta per negligenza di svolgere le (doverose e possibili) argomentazioni in se- de di cd. contraddittorio tecnico, se tale omissione non sia causalmente collegata all'esito negativo del giudizio, non può configurarsi responsabi- lità professionale. Di talché, nel caso che ci occupa, anche se il CTP avesse contraddetto quanto riferito dal CTU, come evidentemente acca- duto nel corso del giudizio di secondo grado – ove è stata prodotta ulte- riore perizia a cura di differente Consulente tecnico - comunque, il giudi-
13 zio si sarebbe concluso negativamente per la originaria parte attrice, come in effetti si è concluso.
7.3. In definitiva, per tutte le ragioni su esposte, l'appello è infondato ed ogni altra questione, tra cui la domanda di appello incidentale proposta dall'appellata deve ritenersi assorbita. Parte_2
8. L'appello deve essere, dunque, respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater D.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228/2012).
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornato con D.M. 147/2022, valori medi, tenuto conto della documentazione versata in atti, mentre vanno compensate, come in primo grado, nei confronti della
[...]
, che, sia pure in via di appello incidentale condizionato, Controparte_6 ha insistito nell'eccezione di inoperatività della polizza, condividendo il
Collegio, in proposito, la statuizione di prime cure.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di avverso la sen- Parte_1 Controparte_7
tenza del Tribunale di Chieti n. 137/2023, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore del delle CP_2
spese del grado, che liquida in euro 9.991,00, oltre rimborso spe- se generali ed accessori di legge e le compensa nei confronti di
Controparte_6
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulterio-
re importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15/01/2025
14 Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 962/2023 R.G. vertente
TRA
, in qualità di avente causa di Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Di Virgilio, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Chieti, Corso Marrucino, n. 71;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maura Morretti e Controparte_1
Ernesto Torino-Rodriguez, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, Via G. Mazzini, n. 152; in persona del rappresentante legale p.t., rap- Parte_2 presentata e difesa dall'Avv. Mara Mandrè, giusta procura in atti, elettivamen- te domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Dionisi, n. 73.
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale: accogliere l'appello proposto da , per quanto di propria ragione, e di conseguenza Parte_1
riformare la Sentenza del Tribunale ordinario di Chieti n. 137/2023 del
03.03.2023 depositata e pubblicata in data 03.03.2023 presso la cancelleria del Tribunale Ordinario di Chieti (proc. n. 281/2020 R.G.) oggi impugnata e per l'effetto, previa modifica delle parti della Sentenza esposte in narrativa e che con tale atto si impugnano, accogliere, per quanto di ragione in capo al sig. unico appellante, tutte le conclusioni avanzate nel Giudi- Parte_1
zio di primo grado, che qui si riportano e si torna a richiedere: Nel merito ed in via principale 1- accertare e dichiarare la responsabilità, per negligenza, imperizia ed imprudenza, del Geom. (cf. Controparte_2
) nato a [...] il [...], con studio Tecnico e C.F._1
residenza in Chieti -località Brecciarola- (CH) alla Via Aterno n. 242, nella sua qualità di consulente tecnico di parte incaricato della sig.ra Persona_1
per aver violato gli obblighi contrattuali scaturenti dalla attività
[...]
professionale dallo stesso esercitata.
2- per l'effetto condannare il Geom.
( ) nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1
con studio tecnico e residenza in Chieti -località Brecciarola- (CH) alla Via
Aterno n. 242, al pagamento in favore dei signori e Parte_1
quali eredi della sig.ra ciascuno per Parte_3 Persona_1
quanto di propria ragione, della somma di euro 70.000,00 a titolo di risarci- mento danni o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interes- si e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo. In via subordinata – condannare il Geom. alla restituzione in fa- Controparte_2
vore dagli attori, ciascuno per quanto di propria ragione, degli esborsi soste- nuti per il pagamento delle spese di giustizia dei due gradi di giudizio, come da Sentenze, pari alla complessiva somma di euro 25.000,00 o quella mag- giore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudi- zio.”
Per parte appellata, : “Tanto premesso, il Geom. Controparte_2 CP_2
– come sopra rappresentato e difeso -, si pregia di rassegnare le se-
[...]
2 guenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila, disat- tese ogni contraria istanza, eccezione e ragione, così provvedere: - accertare
e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutti i motivi dell'atto di appello notificato ad istanza del Sig. , per Parte_1 tutte le ragioni meglio esposte nel presente scritto difensivo e, per l'effetto, rigettarli, confermando integralmente la sentenza impugnata n. 137/2023
Reg. Sent., pubblicata il 03/03/2023 dal Tribunale di Chieti. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio. - In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di riforma, par- ziale o totale, della Sentenza di primo grado, condannare la Parte_2
che copre la responsabilità professionale del convenuto, al pagamento di quanto risulti effettivamente dovuto, in ogni caso con vittoria di spese e com- petenze del doppio grado di giudizio. Si producono unitamente alla presente comparsa di costituzione e risposta con procura alle liti in calce: 1) copia dell'atto di appello notificata;
2) copia della sentenza impugnata;
3) fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado. Con doverosa osservanza.”
Per parte appellata, “Piaccia all'Ill.ma Corte di Ap- Parte_2 pello In via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa;
In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere l'appello incidentale e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che i rischi relativi all'attività di CTP non rientrano nella rc professionale sottoscritta dal geom. e, per tal via, CP_2 dichiarare la non operatività della sua polizza.”
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
137/2023 del 03.03.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G.
281/2020.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha rigettato tutte le domande proposte da e che avevano Pt_1 Parte_3
3 chiesto la condanna del Geometra al risarcimento di Controparte_2
tutti i danni, quantificati in complessivi euro 70.000,00, nonché al rimborso delle somme sostenute per pagare le spese processuali con- sistenti in complessivi euro 25.000,00, derivanti dalla asserita condot- ta negligente ed imprudente assunta dal predetto convenuto, incarica- to quale Consulente tecnico di parte in ulteriore e distinto procedi- mento.
A sostegno della propria pretesa, l'originaria parte attrice deduceva che:
- la madre, (deceduta nel 2019) incaricava, a Persona_1
partire dal 2005, il Geom. di redigere una serie di perizie, CP_2
l'ultima delle quali nel 2008, tutte confermative del fatto che, nell'anno 2005, nel corso di alcuni lavori svolti da parte dell'amministrazione comunale di Villamagna sulla strada comu- nale San Giovanni Ilario – strada adiacente ad un terreno agricolo di proprietà della dante causa dell'appellante – la sede stradale era stata allargata rispetto alle dimensioni originarie, tanto da invadere il terreno della lungo la striscia di confine, in alcuni Per_1
tratti, anche in misura superiore a 2 metri;
- nella suddetta relazione veniva, altresì, accertato che la scarpata posta a confine con il terreno degli attori era stata tagliata in occa- sione dei lavori suesposti, provocando il cedimento del terreno e la conseguente esigenza di consolidarlo con la costruzione di un mu- ro di contenimento, richiesta avanzata dalla al Comune Per_1
interessato, senza riscontro alcuno. Inoltre, il consulente incaricato dava atto nell'elaborato peritale dell'avvenuto arretramento delle coltivazioni di viti e dell'eliminazione degli alberi di ulivo insi- stenti sulla striscia di terreno controversa, da imputare al taglio operato dai lavori in parola;
4 - nel 2008 la sulla scorta di quanto acclarato dal Consu- Per_1
lente, agiva in giudizio contro il dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Chieti per chiederne la condanna, e, all'esito del pro- cedimento, a seguito di CTU – poi, condivisa altresì dallo stesso
Consulente di parte – veniva esclusa dal giudicante l'invasione del terreno da parte del convenuto – se non in sporadici punti, CP_3
per una larghezza esigua di massimo 20 cm – non essendo neppure stato assolto l'onere probatorio in tal senso, con conseguente riget- to della domanda e condanna di parte attrice alle spese di lite;
- avverso la suddetta decisione proponevano appello le parti soc- combenti, nominando ulteriore e differente CTP, il quale si limita- va a confermare quanto sostenuto già in precedenza dall'odierno appellato. Ciò nonostante, anche la Corte d'Appello adita si con- formava a quanto ritenuto dal primo giudice, rilevando altresì che, solo a seguito della relazione svolta dal CTU di cui sopra, il Geom. si premurava di misurare gli esatti confini catastali del ter- CP_2 reno con strumenti di precisione “stazione Geotop”.
1.2. La conseguente soccombenza determinava la proposizione dell'azione per cui è causa circa la dedotta condotta negligente ed im- prudente osservata dall'odierno appellato, Geom. che dava CP_2
impulso al procedimento civile dinanzi al Tribunale di Chieti per i motivi in premessa indicati.
1.3. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto di tutte CP_2
le domande e, in subordine, chiamava in garanzia processuale il pro- prio assicuratore, al fine di essere manlevato Parte_2
da qualsivoglia pretesa e responsabilità eventualmente sussistente.
1.4. Si costituiva in giudizio anche la la qua- Parte_2 le preliminarmente eccepiva l'assenza della copertura assicurativa di e, nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande. CP_2
5 1.5. Il Tribunale di Chieti, all'esito dell'istruttoria, rigettava tutte le domande poiché infondate e rilevava l'addebito in capo a di CP_2
due condotte colpose e due eventi dannosi di per sé incompatibili tra loro: le prime consistenti nell'aver indotto, erroneamente,
[...]
ad agire in giudizio nei riguardi del Per_1 Controparte_4
sulla scorta di accertamenti tecnici erronei e carenti, poiché non
[...]
eseguiti adeguatamente con strumenti di precisione;
i secondi, di con- verso, si sostanziavano nella condotta omissiva del il quale CP_2
non avrebbe – a confutazione di quanto statuito dal CTU – effettuato una integrazione della relazione tecnica a sostegno della bontà degli addebiti mossi dall'attrice nei confronti del in parola. Il pri- CP_3
mo giudice rilevava, altresì, la carenza di prova in ordine al danno pa- trimoniale lamentato, difettando la prova del petitum della domanda in parola;
e, in ogni caso, escludeva la responsabilità del convenuto anche perché erano stati gli stessi attori a riferire di aver assistito ai lavori determinanti il danno lamentato, che avevano dunque constata- to “de visu”, e ad agire in giudizio, nominando anche un ulteriore
CTP in grado di appello, nonostante il rigetto della loro domanda.
2. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello il solo
[...]
articolando quattro motivi d'appello, di seguito così rias- Pt_1
sunti.
2.1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la parte motiva della sentenza laddove ritiene, erroneamente, la sussistenza degli addebiti di due condotte colpose e due eventi dannosi, in capo al inconciliabili tra loro. CP_2
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo d'appello, il la- Pt_1
menta il travisamento delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure, il quale erroneamente ha ritenuto la domanda connotata da difetto assoluto di indicazione dell'esistenza, della natura, della ti-
6 pologia e dell'entità dei danni patrimoniali rivendicati;
nonché
l'erroneo convincimento del Tribunale, secondo cui le risultanze istruttorie emerse in primo grado smentissero la fondatezza di quanto rimproverato al CP_2
2.3. Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante censura la parte motiva del provvedimento gravato che disconosce l'avvenuta allega- zione effettuata dagli originari attori circa le argomentazioni tecniche di cui si sarebbe dovuto servire il CTP nel giudizio presuppo- CP_2
sto per contrastare quanto, di converso, asserito dal CTU.
3. Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali, contestando recisamen- te gli avversi assunti, chiedevano il rigetto dell'appello, con conse- guente conferma integrale della sentenza impugnata. Parte_2
proponeva, inoltre, appello incidentale, con cui chiedeva, nella
[...]
denegata ipotesi di accertamento della responsabilità professionale in capo al in riforma sul punto della sentenza impugnata, accer- CP_2 tarsi e dichiararsi l'inoperatività della polizza, poiché non comprensiva dei rischi derivanti dall' attività di Consulente tecnico di parte, oggetto di causa.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 comma 1 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repli- ca.
5. L'appello è del tutto infondato e deve essere rigettato.
6. Stante la stretta correlazione intercorrente tra gli stessi, i motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente.
6.1. Anzitutto, è bene sottolineare che, acclarata nella specie la sus- sistenza di un contratto di prestazione d'opera intellettuale intercor- rente tra la ed il la fattispecie risarcitoria di cui Per_1 CP_2 all'art. 1218 c.c. sulla quale l'appellante fonda le proprie doglianze,
7 presuppone: l'inadempimento, l'imputabilità di questo all'obbligato, quanto meno a titolo di colpa, la produzione di un danno e, infine, il nesso di causalità tra la condotta inadempiente ed il danno.
6.2. Invero, per ciò che concerne la prestazione d'opera intellettua- le, con particolare riguardo all'attività prestata dal consulente tecnico di parte, va premesso che quest'ultima risulta caratterizzata dall'assenza di subordinazione nei confronti del committente.
In particolare, l'attività di consulenza a fini giudiziari rientra a pieno titolo nel novero delle attività professionali del prestatore d'opera in- tellettuale. Una volta ricevuto l'incarico, il professionista assume sotto la propria responsabilità un'obbligazione di facere, consistente nel compiere, sulla scorta delle conoscenze che caratterizzano la propria ars e facendo ricorso alla doverosa diligenza, prudenza e perizia di cui al comma 2 dell'art. 1176 c.c., cd. “qualificata”, ogni accertamento ed ogni valutazione necessari a fornire correttamente gli elementi tecnici e scientifici prodromici alle conseguenti valutazioni e determinazioni giuridiche. Va da sé che l'inesatto adempimento di un'obbligazione, del tipo di quella appena definita, nella misura in cui procura un danno ingiusto, è indubbiamente fonte di responsabilità, purché venga accer- tato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta negligente assunta dal professionista. Di talché, qualora l'esito nefasto del giudi- zio non dipenda dalla condotta del professionista, seppur questi non abbia osservato i doveri di cui sopra, non può imputarsi tale esito allo stesso.
6.3 A tal uopo, come è noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come è nella specie, sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiun- gere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva
8 che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risul- tato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in par- ticolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di fami- glia, il parametro della diligenza professionale fissato dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. – parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata – sicché, non potendo il professionista garantire l'esito co- munque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da even- tuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di crite- ri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sa- rebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 2836/2002).
6.4 Sulla scorta di quanto appena osservato, non può ritenersi fondato il primo motivo d'appello circa l'asserita erronea parte motiva della sentenza censurata, che, a dire dell'appellante, non riconoscerebbe l'addebito di una sola condotta dannosa posta in essere da CP_2
quale quella del mancato e insufficiente apporto dello stesso in qualità di CTP;
ma, di converso, ritiene sussistente un'incertezza processuale circa la identificazione dei fatti costitutivi della domanda di accerta- mento per cui è causa e di risarcimento del danno (petitum e causa petendi).
6.5. Ciò in quanto – come correttamente rilevato dal primo giudice – risulta dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado come, prima- riamente, gli originari attori rimproveravano al professionista di aver indotto la ad agire in giudizio contro il sulla scor- Per_1 CP_3
ta di rilievi tecnici erronei, eseguiti senza strumenti di precisione;
in
9 un secondo momento, ritenevano sussistente la responsabilità del
[...]
per non aver, egli, confutato quanto asserito dal CTU in sede di Pt_4
chiarimenti, anzi per averne avallato le conclusioni, contraddicendo quanto in precedenza accertato.
6.6. Intanto, è evidente che, come correttamente rilevato dal primo
Giudice, i due addebiti hanno presupposti fattuali incompatibili posto che, nel primo caso, l'addebito ha come presupposto logico l'erroneità della relazione del Geom. e, di conseguenza, la CP_2
correttezza della CTU espletata nel giudizio proposto dalla IG nei confronti del mentre nel secondo, vicever- Controparte_3 sa, l'addebito si fonda sulla dedotta erroneità della CTU e sulla corret- tezza dell'elaborato del Geom. al quale sarebbe imputabile CP_2 solo la responsabilità di non aver fornito l'apporto argomentativo ade- guato a scongiurare l'esito negativo della controversia.
6.7.Inoltre, vero è che nella specie veniva accertato, nel secondo grado di giudizio, da cui è scaturita la controversia che ci occupa, che il CP_2
ricorreva alla strumentazione tecnica di precisione solo in sede di valuta- zione da parte del CTU incaricato dal Tribunale, ma parimenti vero risul- ta essere il dato per cui: i) nel predetto grado di giudizio, i Pt_1
provvedevano alla nomina di un differente Consulente tecnico di parte, evidentemente non soddisfatti dalla prestazione effettuata dall'appellato,
e, comunque e ugualmente, il procedimento si concludeva con la soc- combenza dei predetti;
ii) nell'elaborato peritale redatto dal – in CP_2
occasione dei chiarimenti richiesti dal Tribunale in sede istruttoria – ve- niva menzionata, altresì, l'esigenza della costruzione di un muro di con- tenimento tra la strada comunale e la proprietà della poi ri- Per_1
badita anche dal CTU (Cfr. pag. 42 e 42 all. fascicolo di parte in primo grado: “Parte della scarpata adiacente la strada in qualche tratto ha un'altezza che supera una persona di media statura e quindi questo tratto
10 va quanto meno messo in sicurezza con la realizzazione di opere di con- tenimento” […] Così come afferma lo stesso Geom. ”) ; iii) pre- Pt_5 scindendo dalle asserite carenze in cui sarebbe incorso l'appellato a dire del veniva compiutamente accertato, nel corso del giudizio Pt_1
svoltosi dinanzi al Tribunale di Chieti per cui è causa, che gli originari at- tori si determinavano nel senso di convenire in giudizio il CP_5
poiché testimoni oculari di quanto poi sostenuto, avendo il
[...] dichiarato: “preciso di essere sempre stato presente durante Pt_1
l'esecuzione dei lavori poiché lavoro su quel terreno ed ho visto distin- tamente che i mezzi meccanici utilizzati nei lavori in questione tagliavano la scarpata dal lato IG. […] Si è vera la circostanza, già sopra confermata, precisando che l'impresa avanzava solo verso il terreno Si- gismondi, mentre non avanzava sul lato opposto della carreggiata” (Cfr. verbale di udienza del 02.04.09 di primo grado, in atti), dovendosi disat- tendere l'assunto secondo cui la IG agiva in giudizio nei riguardi del Comune di Villamagna esclusivamente sulla base delle risultanze emerse dall'elaborato peritale redatto dal anche perché, come ri- CP_2 sulta in atti, l'atto di citazione veniva notificato in data 03.03.2008 e l'unica perizia di parte allegata riporta la data del 14.11.2008 (cfr. all. fa- scicolo di parte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti, pag. 33-34); dunque, già di per sé, il dato temporale è idoneo a suffragare detta circo- stanza. Ciò nonostante, si dà atto di ulteriori perizie redatte dall'appellato a partire dall'anno 2005, non rivenute in atti, dunque, non suscettibili di valutazione, senza considerare che non vi è comunque la prova del nesso causale tra queste ed il rigetto della domanda per quanto si è detto e per quanto si va a dire.
6.8.Sono inoltre infondati anche il secondo ed il terzo motivo d'appello, se si considerano, altresì, le ulteriori deposizioni testimoniali effettuate nel giudizio instaurato nei riguardi del quali quelle coerente- CP_3
11 mente riportate nel provvedimento gravato, a cui questa Corte intende aderire (“emerge chiaramente la intervenuta modifica sostanziale del pe- rimetro della proprietà del terreno. Sul punto risulta acquisito agli atti di causa il dato probatorio costituito dalle testimonianze rese da
[...]
e all'udienza del 02.04.09. Entrambi con- Pt_1 Testimone_1
fermavano, per osservazione diretta che in occasione dei lavori di cui si discute venne modificato il profilo del limitare esterno della proprietà at- torea, mediante taglio netto della scarpata con l'ausilio di mezzi mecca- nici […]. Altro elemento, emerso chiaramente dall'istruttoria, consiste nella circostanza che la sistemazione del manto stradale avvenne me- diante allargamento verso la proprietà attorea e non quella dal lato op- posto. Il dato viene confermato dal teste il quale conferma tale Pt_1 circostanza”), atte ad escludere la responsabilità del per la voca- CP_2 tio in ius operata dalla nei riguardi dell'amministrazione in Per_1
parola.
6.9. Tuttavia, anche a non voler considerare quanto appena riportato, comunque, nella specie non è configurabile alcuna ipotesi di responsabili- tà professionale in capo al poiché, affinché questa venga ap- CP_2
prezzata nei suoi elementi salienti, è necessario che il danneggiato, su cui incombe l'onere probatorio, fornisca in giudizio la prova del nesso causa- le tra l'evento asseritamente patito, ed imputato all'appellato, ed il danno lamentato di cui chiede il ristoro. Come coerentemente statuito dal giudi- ce di prime cure, nella specie “la domanda di parte attrice è risultata con- notata da un difetto assoluto di indicazione – oltre che di prova – della esistenza, della natura, della tipologia e della entità dei danni patrimoniali rivendicati in ristoro (nella misura di 70.000,00 euro)”. Non può essere condivisa la prospettazione avanzata dall'appellante, il quale imputa il danno asseritamente subito alla condotta del e non alle opera- CP_2
zioni poste in essere dal se si considera, altresì, Controparte_3
12 che la stima del danno – che ammontava a 30.000,00 euro – sarebbe stata effettuata proprio dallo stesso appellato nelle sue relazioni, mentre in prime cure non fu fatta neppure un'elencazione delle voci di danno. Ana- logo discorso è valevole per la domanda di rimborso delle spese proces- suali del doppio grado di giudizio – di complessivi 25.000,00 euro – a cui
è stata condannato l'odierno appellante, se solo si tiene conto del dato per cui nel grado di appello si serviva di ulteriore e differente CTP, e che l'iniziativa dell'impugnazione veniva presa deliberatamente dalla Sigi- smondi.
7. Anche il quarto motivo di appello, con il quale l'appellante si lamenta della erronea valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Come correttamente evidenziato dal primo giudice, gli attori non for- nivano allegazione di quali specifiche argomentazioni avrebbe dovuto spendere in prime cure il loro CTP per confutare il convincimento espres- so dal CTU e per orientare in senso favorevole alla loro madre la decisio- ne del Giudice e neppure fornivano riscontro dell'assunto secondo cui, se il avesse confutato quanto statuito dal CTU, l'esito del giudizio CP_2
sarebbe stato certamente diverso.
7.2. A tal riguardo, questa Corte osserva che, anche nella ipotesi in cui la decisione di intraprendere il giudizio sia dipesa da una valutazione tecni- ca, ovvero, quando, nel corso del giudizio, il consulente di parte ometta per negligenza di svolgere le (doverose e possibili) argomentazioni in se- de di cd. contraddittorio tecnico, se tale omissione non sia causalmente collegata all'esito negativo del giudizio, non può configurarsi responsabi- lità professionale. Di talché, nel caso che ci occupa, anche se il CTP avesse contraddetto quanto riferito dal CTU, come evidentemente acca- duto nel corso del giudizio di secondo grado – ove è stata prodotta ulte- riore perizia a cura di differente Consulente tecnico - comunque, il giudi-
13 zio si sarebbe concluso negativamente per la originaria parte attrice, come in effetti si è concluso.
7.3. In definitiva, per tutte le ragioni su esposte, l'appello è infondato ed ogni altra questione, tra cui la domanda di appello incidentale proposta dall'appellata deve ritenersi assorbita. Parte_2
8. L'appello deve essere, dunque, respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater D.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228/2012).
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornato con D.M. 147/2022, valori medi, tenuto conto della documentazione versata in atti, mentre vanno compensate, come in primo grado, nei confronti della
[...]
, che, sia pure in via di appello incidentale condizionato, Controparte_6 ha insistito nell'eccezione di inoperatività della polizza, condividendo il
Collegio, in proposito, la statuizione di prime cure.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di avverso la sen- Parte_1 Controparte_7
tenza del Tribunale di Chieti n. 137/2023, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore del delle CP_2
spese del grado, che liquida in euro 9.991,00, oltre rimborso spe- se generali ed accessori di legge e le compensa nei confronti di
Controparte_6
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulterio-
re importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15/01/2025
14 Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
15