Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 13/01/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03322/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3322 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del decreto dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta, in data 07/05/2021 prot. -OMISSIS- recante divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente art. 39 Tulps.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è controversa la legittimità dell’epigrafato provvedimento prefettizio, recante divieto di detenzione di armi e materiale esplodente ex art. 39 TULPS.
Il provvedimento impugnato è fondato sul rilievo del venir meno in capo al ricorrente del requisito della totale affidabilità circa il buon uso delle armi, che la legge richiede nei soggetti titolari di autorizzazioni di polizia ed è stato emanato, in particolare, in conseguenza del deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 347 (usurpazione di funzioni pubbliche) e 497 ter (possesso di segni distinti contraffatti) del codice penale.
2. Il ricorrente ha contestato diffusamente la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto in tesi adottato in violazione dell’articolo 39 del TULPS nonché in mancanza dei presupposti per la sua adozione e in assenza di idonea motivazione e adeguata istruttoria.
Nella prospettazione del ricorrente, non vi sarebbero elementi tratti dagli atti del procedimento penale, sintomatici della sua inaffidabilità e, in quanto tali, idonei a legittimare il provvedimento impugnato. Peraltro, l’amministrazione non avrebbe proceduto all’esternazione in motivazione degli esiti dell’istruttoria procedimentale, rivelatasi del tutto carente e superficiale, in quanto basata su di un singolo evento, non accertato dalla Procura della Repubblica competente, omettendo di svolgere una necessaria valutazione globale della sua complessiva personalità, anche tenuto conto della circostanza di aver conseguito il decreto di nomina in data 24 maggio 2019, fino al 20 settembre 2020.
3. All’esito dell’udienza straordinaria del 24 ottobre 2024, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono.
4.1 In termini generali, gioverà in premessa ricordare che l'art. 39 del TULPS, di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per quanto ne importa, attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità "di abusarne".
In conformità a consolidata giurisprudenza, anche della Sezione, la normativa di riferimento, affidando alla Autorità di P.S. la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto può dare, intesta all'Amministrazione un potere di valutazione eminentemente discrezionale, fondato su apprezzamenti di pieno merito circa il pericolo di abuso che si intende prevenire, in connessione con l'interesse all'incolumità dei cittadini e alla tutela dell’ordine pubblico.
L’esercizio di tale potere risulta come tale insindacabile in sede di legittimità, salvi evidenti profili di travisamento dei presupposti del provvedere, irragionevolezza e non adeguatezza allo scopo perseguito, che, per quanto in seguito sarà precisato, non emergono nella fattispecie per cui è controversia ( cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2015 n. 1731; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 1 febbraio 2018, n. 716).
In tale quadro i poteri discrezionali esercitabili dall’Autorità di pubblica sicurezza hanno connotazioni particolarmente pregnanti e severe. L’assenso alla disponibilità dell’arma costituisce, quindi, regime derogatorio alla regola ordinaria del generale divieto (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 3795 del 13 maggio 2022).
Dal che ulteriormente consegue che l’atto abilitativo può essere emanato solo in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza ed in assenza di ogni possibile “vulnus” all’incolumità di terzi, cui può contribuire ogni implementata circolazione di armi d’offesa.
4.2 Nel caso di specie, diversamente da quanto dedotto in ricorso, il decreto prefettizio risulta adeguatamente motivato, avendo dato ampiamente conto della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti la sua adozione, sulla base di approfondita e partecipata istruttoria ed all’esito di autonoma valutazione delle circostanze di fatto addotte.
In particolare, la gravità dei fatti contestati - ossia l’esercizio abusivo dell’attività di vigilanza, anche armata, nel settore della protezione degli animali di affezione e della fauna selvatica, in assenza de decreto di guardia giurata zoofila, utilizzando segni distintivi, uniformi e autovetture simili a quelli in uso alla Guardia di Finanza, assieme ad altri tre soggetti - giustifica ampiamente il giudizio prognostico di non piena affidabilità del ricorrente sul buon uso delle armi, posto alla base del provvedimento impugnato, ponendo in tal modo in essere una condotta idonea a integrare il concreto pericolo di abuso delle armi detenute.
Del resto, alla luce dell'evidenziata, ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiedeva una particolare motivazione né una dettagliata contestazione delle controdeduzioni di parte, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie e a far comprendere le ragioni della non condivisibilità degli opposti rilievi, formulati in sede procedimentale in chiave difensiva dalla parte ( cfr . Cons. di St., sez. III, 11.07.2014).
Ritiene il Collegio che le riferite circostanze di fatto, risultano certamente idonee a supportare il conclusivo giudizio sfavorevole dell’Amministrazione, espresso in termini indicativi di una condotta incompatibile con la completa sicurezza del “buon uso delle armi”, in quanto non rispettosa delle regole e dei controlli previsti dall’ordinamento per garantirne un utilizzo in conformità al titolo per cui sono concesse, in completa sicurezza e in favore di soggetti che offrono assoluta garanzia di affidabilità. Tale giudizio, peraltro, è pienamente conforme alla sua funzione, in quanto naturalmente espresso in un’ottica non sanzionatoria bensì cautelare, essendo il divieto di detenzione di armi ragionevolmente giustificato dalla esigenza di prevenire il rischio di un abusivo utilizzo, con messa in pericolo della pubblica e privata incolumità.
A nulla vale rilevare la circostanza di aver conseguito fino al settembre 2020 il decreto di nomina a guardia zoofila per cui è controversia (senza tuttavia chiarire di averlo conseguito solo nel maggio 2019). Difatti, il provvedimento prefettizio si basa sull’accertata sussistenza di un’indagine penale afferente a fatti risalenti all’anno 2018, allorquando il ricorrente non era più titolare della predetta nomina, revocata su istanza della medesima associazione -OMISSIS-che ne aveva fatto in origine richiesta, in ragione della sussistenza di procedimenti giudiziari in corso a carico dello stesso ricorrente (il quale, pertanto, provvedeva a restituire il titolo in data 3 agosto 2017).
Questa complessiva valutazione, dunque, espressa in una motivazione che non appare affatto stereotipata ma, anzi, ponderata sulle specifiche circostanze di fatto, risulta immune dai vizi dedotti.
Del resto, si ribadisce, l’adozione del divieto, pur in assenza di definitività dell’accertamento dei fatti contestati, è pienamente coerente con la funzione dei provvedimenti ex articoli 39 T.U.L.P.S., dato che essi non hanno carattere sanzionatorio o punitivo (di qui la irrilevanza negli episodi significativi del pericolo di abuso della responsabilità personale dell’interessato) ma esclusiva funzione cautelare (Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2024, n. 4914).
6. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.