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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12296 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - cod. fisc. ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Oscar Sabellico e Salvatore Chimienti presso il cui studio in Napoli alla Via S.
Tommaso D'Aquino n. 48 è elett.te dom.ta giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...]) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Renato Lucarelli presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.06.2024 premetteva che il Tribunale di Parte_1
Napoli Nord aveva pronunciato con sentenza numero 2617/2019 la separazione tra le parti sulla base degli accordi dalle stesse raggiunti, tra i quali vi era la previsione del pagamento integrale a carico di del canone di locazione dell'appartamento alla via Merliani 125; che tutte le CP_1
statuizioni della separazione erano state confermate all'udienza presidenziale svoltasi nel giudizio di divorzio attualmente pendente;
che senza alcun ragionevole motivo aveva omesso, CP_1
dal mese di Marzo 2024, il pagamento di canone di locazione dell'appartamento di via Merliani 125.
Concludeva chiedendo che la somma di euro 850,00, prevista quale contributo per il pagamento del canone di locazione, fosse considerata come assegno di mantenimento da corrispondersi mensilmente dal resistente alla ricorrente.
Regolarmente notificato il ricorso si costituiva eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni della separazione attesa la pendenza del giudizio di divorzio. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 3.12.2024 uditi i procuratori, il giudice riservava la decisione al Collegio previa acquisizione del parere del PM.
La domanda proposta dalla ricorrente è inammissibile. Come si evince dalle stesse deduzioni contenute nel ricorso, il giudizio di divorzio risulta ancora pendente e, pertanto, ogni domanda relativa ai profili economici deve essere proposta in quel giudizio. Solo in caso di giudizio concluso con sentenza passata in giudicato è possibile chiedere ex art 9 L. 898/70 e oggi ex art. 473 bis 29 c.p.c. la modifica di quanto stabilito con la procedura azionata al Tribunale in composizione collegiale, mentre nel corso del giudizio di divorzio la modifica dei provvedimenti presidenziali può essere chiesta, in ogni momento, in caso di sopravvenienze, al giudice istruttore ai sensi dell'art. 4 co. 8 L 898/70.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. Le stesse, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di riferimento- con la decurtazione del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate - previsti per le cause di valore indeterminabile dalle tabelle di cui al D.M. 147/2022 e con riferimento a tre fasi (di studio, introduttiva e decisoria) sono poste, pertanto, a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da
: Parte_1
• Dichiara inammissibili il ricorso;
• condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di spese Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.905,00 oltre IVA e CPA se dovute e spese generali come per legge;
con attribuzione in favore dell'avv. Renato Lucarelli dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 13.12.2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12296 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - cod. fisc. ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Oscar Sabellico e Salvatore Chimienti presso il cui studio in Napoli alla Via S.
Tommaso D'Aquino n. 48 è elett.te dom.ta giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...]) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Renato Lucarelli presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.06.2024 premetteva che il Tribunale di Parte_1
Napoli Nord aveva pronunciato con sentenza numero 2617/2019 la separazione tra le parti sulla base degli accordi dalle stesse raggiunti, tra i quali vi era la previsione del pagamento integrale a carico di del canone di locazione dell'appartamento alla via Merliani 125; che tutte le CP_1
statuizioni della separazione erano state confermate all'udienza presidenziale svoltasi nel giudizio di divorzio attualmente pendente;
che senza alcun ragionevole motivo aveva omesso, CP_1
dal mese di Marzo 2024, il pagamento di canone di locazione dell'appartamento di via Merliani 125.
Concludeva chiedendo che la somma di euro 850,00, prevista quale contributo per il pagamento del canone di locazione, fosse considerata come assegno di mantenimento da corrispondersi mensilmente dal resistente alla ricorrente.
Regolarmente notificato il ricorso si costituiva eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni della separazione attesa la pendenza del giudizio di divorzio. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 3.12.2024 uditi i procuratori, il giudice riservava la decisione al Collegio previa acquisizione del parere del PM.
La domanda proposta dalla ricorrente è inammissibile. Come si evince dalle stesse deduzioni contenute nel ricorso, il giudizio di divorzio risulta ancora pendente e, pertanto, ogni domanda relativa ai profili economici deve essere proposta in quel giudizio. Solo in caso di giudizio concluso con sentenza passata in giudicato è possibile chiedere ex art 9 L. 898/70 e oggi ex art. 473 bis 29 c.p.c. la modifica di quanto stabilito con la procedura azionata al Tribunale in composizione collegiale, mentre nel corso del giudizio di divorzio la modifica dei provvedimenti presidenziali può essere chiesta, in ogni momento, in caso di sopravvenienze, al giudice istruttore ai sensi dell'art. 4 co. 8 L 898/70.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. Le stesse, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di riferimento- con la decurtazione del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate - previsti per le cause di valore indeterminabile dalle tabelle di cui al D.M. 147/2022 e con riferimento a tre fasi (di studio, introduttiva e decisoria) sono poste, pertanto, a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da
: Parte_1
• Dichiara inammissibili il ricorso;
• condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di spese Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.905,00 oltre IVA e CPA se dovute e spese generali come per legge;
con attribuzione in favore dell'avv. Renato Lucarelli dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 13.12.2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino