Articolo 3 della Legge 30 ottobre 1981, n. 615
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 novembre 1981
Art. 3.
I docenti dei gruppi di conversazione dell'Universita' italiana per stranieri di Perugia, ancorche' di madre lingua italiana, sono equiparati ai lettori di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 , convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54 ; ai fini dell'inquadramento mediante giudizio di idoneita' nel ruolo dei ricercatori universitari, di cui all' articolo 58, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , sono assegnati all'Universita' italiana per stranieri di Perugia e non possono essere trasferiti ad altra universita'.
Entrata in vigore il 18 novembre 1981
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