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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Felicita Fenaroli che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Sesto San Giovanni in Via Gaetano Lovati n. 25, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Lucia Gallè che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Affido del minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, ai soli fini della residenza anagrafica, prevedendo tempi di collocamento del piccolo con i genitori in Per_1 modo paritario.
trascorrerà il fine settimana con uno o con l'altro genitore, dal venerdì dall'uscita di scuola o Per_1 dalle ore 16.30, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, laddove non ci fosse la pagina 1 di 4 scuola, il genitore collocatario in quel momento lo terrà fino al mercoledi pomeriggio, curandosi di accompagnarlo a scuola alla mattina.
Nel pomeriggio del mercoledì, l'altro genitore lo preleverà da scuola e lo terrà fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola, laddove non ci fosse la scuola.
Il pomeriggio del venerdì lo preleverà da scuola il genitore con il quale trascorrerà il fine settimana fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
Laddove non ci fosse la scuola, per qualsivoglia ragione, il minore trascorrerà la giornata con il genitore che ha il pomeriggio di competenza.
Dal settembre 2025, nella settimana in cui il padre trascorrerà il fine settimana col figlio, la madre il lunedì e il martedì pomeriggio, preleverà il figlio da scuola personalmente e lo riporterà a casa del padre alle ore 18. Durante questi pomeriggi la mamma dovrà occuparsi del figlio solamente per le attività ludico-didattiche, mentre tutte le altre responsabilità e attività riguardanti la cura e l'accudimento di rimangono assegnate al padre (doccia, igiene personale del figlio, pasti etc.) Per_1 che se ne potrà occupare dalle 18 in poi. Laddove per impegni, la madre non sia in grado di prendere il figlio a scuola, provvederà ad informarne il padre il giorno precedente, il quale se ne occuperà fin dall'uscita di scuola.
Durante i momenti in cui sarà con i genitori ciascuno potrà, come normalmente avviene, Per_1 delegare la cura e l'accudimento ai nonni e le persone di fiducia delle parti. Il padre potrà ben gestirsi l'attività lavorativa in modo da potersi occupare di . Per_1
Per il periodo Natalizio, i genitori si alterneranno di anno in anno, tenendo con sé il figlio dal 24 dicembre al 31 dicembre (fino alle ore 9.30, orario in cui dovrà essere riconsegnato all'altro genitore con il quale trascorrerà il periodo successivo) o dal 31 dicembre (dalle 9.30) fino al 7 gennaio (con riaccompagnamento direttamente a scuola), salvo diversi migliori accordi;
A partire dall'anno 2025, la vigilia di Natale (24 dicembre dalle ore 10) il minore, indipendente dal periodo di pertinenza per quell'anno, trascorrerà la giornata con il padre, il quale il giorno successivo del 25 dicembre lo riaccompagnerà a casa della madre con la quale festeggerà il giorno di Natale. La stessa, se il periodo di sua pertinenza fosse dal 24 al 31 dicembre, lo terrà fino al 31 dicembre, diversamente lo riconsegnerà al padre la mattina del 26 dicembre alle ore 9.30, il quale lo terrà fino al
31 dicembre. Il tutto salvo diversi migliori accordi
Il periodo di vacanze scolastiche verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore sulla Per_2 base anche degli impegni di lavoro delle parti il tutto salvo diverso miglior accordo;
Vacanze estive 3 settimane con ciascun genitore di cui almeno due settimane consecutive nel mese di agosto, da definirsi entro il 30 giugno di ciascun anno.
La settimana di ferragosto, in cui entrambi normalmente hanno ferie imposte dal datore di lavoro, verrà utilizzata, in aggiunta ad altra settimana prima o dopo, ad anni alterni da ciascun genitore, salvo diversi migliori accordi.
I genitori, qualora fossero impossibilitati ad alternarsi negli anni la settimana di Ferragosto, si impegnano a trovare una soluzione di comune accordo che garantisca comunque a di Per_1 trascorrere 3 settimane con ciascun genitore, salvo diversi migliori accordi.
pagina 2 di 4 Per quanto concerne gli altri ponti scolastici, il minore trascorrerà gli stessi col genitore con il quale si troverà nel fine settimana coincidente col ponte.
I genitori si impegnano, laddove subentrassero altri compagni/e, a procedere ad un inserimento graduale nella frequentazione col figlio . Per_1
2) La madre uscirà dalla casa del padre ove attualmente vive e si trasferirà nella sua casa di proprietà sita nello stesso stabile;
tale trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 15 maggio 2025.
3) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 300,00, a far data dal momento in cui la madre si trasferirà definitivamente nella propria abitazione come sopra indicato.
L'assegno unico rimarrà a favore della madre.
4) I genitori si faranno carico al 50% delle altre spese straordinarie relative al figlio secondo tempi e modalità meglio indicate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che di seguito si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: pagina 3 di 4 a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail, whatsup con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) I genitori esprimono il proprio reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio . Per_1
6) Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la regolamentazione dei rapporti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio minore nato a [...] il Per_1
3.1.2019.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2) dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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