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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8896/2023 avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Vincenzo Vitagliano;
e Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Luca Felaco RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10 maggio del 2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società convenuta chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo pieno del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e la nullità delle clausole di riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali contenute nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti. c) previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare la al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 63.332,92 Parte_4 oltre interessi e rivalutazione monetaria. c) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione a sottoscritti procuratori”. In punto di fatto rilevava di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 24.02.2018 al
01.12.2022 quando, cioè, il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni rassegnate con preavviso.
Deduceva, inoltre, di aver lavorato per sei giorni a settimana, con riposo mai coincidente con il sabato e la domenica, osservando due turni di otto ore dalle 6.00 alle 14.00 oppure dalle 13.00 alle 21.00.
Rilevava, altresì, di aver fruito di 15 giorni di ferie annuali e che sebbene, avesse lavorato per 48 ore settimanali, veniva, comunque, inquadrato e retribuito part-time 24 ore settimanali senza, poi, percepire né i ratei di tredicesima e quattordicesima né il TFR spettanti alla cessazione del rapporto e di cui chiedeva, quindi, il pagamento.
Ciò premesso in fatto, in diritto, richiamava la nullità della clausola di riduzione dell'orario di lavoro, anche per violazione dell'art. 6 d.lgs 81\2015, e l'applicabilità, alla fattispecie in esame, del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore pubblici esercizi del 08.02.2018 e successivi rinnovi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente che, premesso il difetto di legittimazione attiva e passiva del ricorrente nei confronti della stessa e la nullità del ricorso introduttivo, chiedeva, con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda attorea, anche, attesa la cancellazione della società dal registro delle imprese e così concludendo: “a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e passiva del ricorrente nei confronti della resistente;
b) rigettare per inammissibilità, infondatezza, nullità, improcedibilità ed infondatezza il ricorso proposto per le ragioni anzidette;
c) rigettare nel merito la domanda spiegata dalla parte ricorrente perché infondata ed ingiusta in fatto ed in diritto;
c) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo. e) emettere ogni altro provvedimento del caso”. Essendo stata cancellata la società successivamente alla notifica del ricorso veniva disposta l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto nei confronti dei soci .
Questi ultimi costituendosi deducevano la loro carenza di legittimazione passiva per mancata ripartizione degli utili formulando le medesime conclusioni della società .
Escussi i testi, all'odierna udienza di discussione la causa veniva decisa . Preliminare all'esame del merito è l'eccezione di nullità sollevata. Com'è noto, l'art. 414 c.p.c richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti alla base della domanda.
Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, si dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti posti alla base domanda. Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le ragioni di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal senso, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi che a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Necessitando la causa di attività istruttoria, sentiti i testi indicati, all'odierna udienza, è stata decisa. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi di seguito illustrati. Come detto, il ricorrente assume l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente. Ciò premesso, deve rammentarsi che in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c. spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Orbene, nella fattispecie in esame, non è in contestazione la natura del rapporto lavorativo, né la durata dello stesso che, oltretutto è documentalmente provato dalle buste paga, (di cui cfr. all.5 di parte ricorrente) quanto, lo svolgimento di attività full-time e non part-time e conseguentemente la mancata percezione di quanto dovuto per l'attività lavorativa prestata applicando la contrattazione collettiva . A tal proposito, i contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici e, come tali, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. (Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2021, n. 42001). Nel caso in esame, dunque, non essendovi contestazione circa l'applicabilità del CCNL, lo stesso disciplina il rapporto lavorativo in via diretta. Ciò posto, alla luce di quanto innanzi, va esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti in considerazione del tipo di attività svolta. Al fine, dunque, di una maggiore comprensione della decisione resa, si riportano le dichiarazioni dei testi escussi.
ha dichiarato: “ADR: Conosco il ricorrente in quanto era un mio collega al Testimone_1 [...] da febbraio 2018 a dicembre 2022. Io non ho lavorato fino a gennaio 2022, bensì fino a Pt_5 gennaio 2023. Me ne sono andata dopo il ricorrente. Il ricorrente lavorava come barista e macchinista per 6 giorni alla settimana, con un giorno di riposo, dalle 06:00 alle 14:00 e dalle 13:00 alle 21:00. Il ricorrente lavorava, pertanto, per 8 ore al giorno. Sono in causa con la società per le medesime ragioni. Io ero banconista e macchinista”.
, altresì, ha dichiarato: “ADR indifferente. Conosco il ricorrente poiché abbiamo Persona_1 lavorato insieme dal 2020 fino al dicembre del 2022 al bar a Bagnoli dove io sono CP_1 pasticciere. Il ricorrente lavorava in qualità di barista, ha iniziato a lavorare prima di me e l'orario che osservava si articolava in due turni quello della mattina dalle 06:00 alle 14:00 e quello della sera dalle 14:00 alle 21:00 circa per sei giorni alla settimana. Oltre lui lavoravano una certa
e . Lui è andato via prima di me. Non sono in causa con la società. CP_2 Tes_1 In laboratorio c'ero solo io mentre al bar c'erano la madre ed il figlio Controparte_3 CP_4
.
[...]
Dalle testimonianze rese, della cui veridicità non vi è motivo di dubitare, vi è prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente nelle modalità da lui indicate in premessa e, quindi, secondo un'articolazione full-time. Quanto, quindi, all'accertamento del diritto dello alla percezione di quanto richiesto, ferma Pt_1 restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Tale principio discende dalle modifiche innovative apportate al testo dell'art. 2495 c.c. con la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6/2003, che considera la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese senz'altro produttiva dell'effetto estintivo dell'ente stesso.
Da qui nasce, in conseguenza, il meccanismo di tipo successorio della sorte dei debiti sociali, in virtù del quale, l'obbligazione della società non si estingue, atteso che ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Nel caso in esame, non si riscontra la responsabilità dei soci poiché, come risultante dai bilanci allegati, alcun utile è stato ripatito tra i singoli soci, non essendo massa attiva da distribuire tra gli aventi diritto in quanto la cancellazione è avvenuta con un bilancio in perdita,
Ciò nonostante parte ricorrente ha interesse affinche al di là della pronuncia di condanna dsia accertato il diritto al quantum dovuto
Al riguardo si condivide quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 14775/2017 secondo cui: “La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado di impugnativa del licenziamento, in assenza di un residuo della liquidazione, se impedisce la condanna del socio al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, viceversa, non è ostativa alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità o dell'inefficacia del recesso, che deve essere resa nel contraddittorio con i soci, nella loro qualità di successori a titolo universale, sia pure “sui generis”; l'interesse ad agire del lavoratore può, infatti, persistere, ai fini dell'individuazione del momento di estinzione del rapporto lavorativo, rilevante per gli aspetti previdenziali, nonché per la maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione o mobilità e l'iscrizione nelle relative liste”. Tanto premesso in ordine al quantum, appaiono corretti i conteggi elaborati dal ricorrente, secondo quando previsto dal CCNL applicabile, e non contestati dalla controparte di cui, quindi si recepisce il contenuto.
Ciò premesso, si accerta e, quindi, dichiara il diritto dello stesso al pagamento di € 63332,92 di cui € 9712,79 a titolo di TFR;
€ 19758,51 a titolo di differenze retributive;
€2452,20 a titolo di tredicesima mensilità; € 7027,02 a titolo di quattordicesima mensilità; € 2909,16 a titolo di differenza ferie ed € 21473,25 a titolo di straordinario.
Per quanto innanzi, il ricorso va accolto e dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento di quanto richiesto per i titoli innanzi indicati .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento di € 63.332,92 a titolo di differenze retributive come meglio indicato in motivazione oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo;
- Condanna la resistente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in € 5000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione.
Napoli, 18 giugno 2025.
IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi