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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIUBNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 31 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
nel procedimento civile trattato con rito sommario di cognizione ex artt. 281 bis e ss. c.p.c., iscritto al n.20221-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato a [...], Florida (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 14.04.1988 e residente in [...]122, 5-2, 08003 Barcellona (Spagna), c.f. , il Sig. C.F._1 Parte_2 nato a [...], Indiana (Stati Uniti d'America) il 10.02.1950 e
[...] residente in 3257 Backridge Road, Woodlawn, TN 37191 (Stati Uniti D'America), c.f. , il Sig. C.F._2 Parte_3
nato a [...], Florida (Stati Uniti d'America) il 30.10.1978 e
[...] residente in 3033 Bellflower Drive, Apt. 1, Vail, CO 81657 (Stati Uniti d'America) c.f. , la Sig.ra C.F._3 Parte_4 nata a [...], Maryland (Stati Uniti d'America) il 26.10.1980 e residente in 345 15th Avenue NE, St. Petersburg, FL 33704 (Stati Uniti d'America) c.f.
e il Sig. nato a [...] C.F._4 Parte_5
Township, Michigan (Stati Uniti d'America) il 24.02.1996 rappresentati e difesi, come da mandato in calce al ricorso dall'Avv. CO MU del foro di Rovigo [c.f.
, PEC ' t'] come da procura in atti CodiceFiscale_5 Email_1 allegata
RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente
CONTUM.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06 ottobre 2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
, per ottenere idoneo provvedimento per la cittadinanza italiana, e Controparte_1 quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essa è cittadina italiana iure sanguinis sin dalla nascita.
A sostegno della domanda nel ricorso introduttivo riferisce che i ricorrenti sopra generalizzati
“….sono diretti discendenti di (altrimenti conosciuta Persona_1 come / ), cittadina italiana nata a [...]_6 Sant'Angelo D'Alife (CE) il 09.12.1881 da genitori italiani, ovvero e Persona_2
(doc.
1 - certificato di nascita….”. Persona_3
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apostille.
Detta cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 e
D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche ed integrazioni.
Che la summenzionata legge, disciplina in particolare all'art.1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole;
difatti la norma recitava: “E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre
o di madre cittadini”.
Parte ricorrente intende far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione e allega al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana.
Il non è costituito e si dichiara la contumacia. Il PM si è espresso Controparte_1 con parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni
Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017, e dalla successiva legge n.206 del 26 novembre 2021 che ha modificato i criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti – secondo la quale: “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato e per esso al
[...]
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale CP_1 principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna.
Nel caso di specie è evidente che la sig.ra , non si naturalizzerà mai cittadina statunitense, Per_1 così come comprovato dai certificati mantenendo quindi la cittadinanza italiana fino alla morte, trasmettendola ai suoi discendenti.
Ne consegue che non ha mai perduto la cittadinanza italiana - ed ha mantenuto tale status civitatis fino alla morte - trasmettendola iure sanguinis.
E'cittadina statunitense per ius soli e cittadino italiana iure sanguinis per via materna. I discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti.
Invero la stessa Corte con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via
"automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Vi è di più. Benvero le recenti Sentenze
“gemelle” Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze n. 25317 e 25318 del 2022, pubblicate il 24/8/2022, sul solco della Cass. SSUU n. 3 del 24 agosto 2002, inoltre, hanno ribadito ancora una volta come la cittadinanza per fatto di nascita abbia “natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie integrata dalla nascita da cittadino italiano, e colui che richiede il riconoscimento deve provare, solamente il “fatto acquisitivo” e “la linea di trasmissione”.
Sulla naturalizzazione: disciplina statunitense si precisa che la perdeva la propria Per_1 cittadinanza italiana in quanto coniugata con un cittadino americano. All'epoca era in vigore, infatti, negli Stati Uniti d'America una Legge denominata “Expatriation Act”, che stabiliva che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella del marito e, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito o il matrimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie. Tale acquisizione della cittadinanza statunitense avveniva però del tutto involontariamente, tant'è che non esistono prove di una naturalizzazione volontaria da parte di Persona_1
La normativa americana su citata è stata in vigore fino al 22.09.1922, data dell'entrata in vigore di una nuova legge statunitense in materia di cittadinanza femminile, nota come Cable Act, una legge garantista che slegava lo status civitatis della donna dalle sorti del marito, promuovendo la volontà della donna nei processi di acquisizione o rinuncia della cittadinanza.
Per l'effetto caso che ci interessa configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente (art. 1 L. 555/1912), determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto questa era prevista unicamente per via paterna, salvi casi marginali.
Pertanto i discendenti acquisiscono dalla madre la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912 (entrata in vigore il 1° luglio 1912), secondo la lettura orientata della Corte costituzionale nella citata sentenza del 28 gennaio - 9 febbraio 1983, n. 30.
Sulle eventuali discrepanze dei nomi. Le citate leggi derivano dalla common law inglese: secondo questa pratica, la regola generale che "ogni persona può a volontà cambiare il suo nome" è stata ripetutamente sostenuta dai tribunali in Inghilterra e negli Stati Uniti. Tutto ciò premesso, l'adito giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara:
- I ricorrenti tutti come in atti generalizzati sono cittadini italiani in quanto discendenti
Jure sanguinis da;
Persona_1
- ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Civile di Sant'Angelo D'Alife (CE) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di Persona_1 procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 25 aprile 2025
Il Gop
Dott.ssa A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIUBNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 31 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
nel procedimento civile trattato con rito sommario di cognizione ex artt. 281 bis e ss. c.p.c., iscritto al n.20221-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato a [...], Florida (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 14.04.1988 e residente in [...]122, 5-2, 08003 Barcellona (Spagna), c.f. , il Sig. C.F._1 Parte_2 nato a [...], Indiana (Stati Uniti d'America) il 10.02.1950 e
[...] residente in 3257 Backridge Road, Woodlawn, TN 37191 (Stati Uniti D'America), c.f. , il Sig. C.F._2 Parte_3
nato a [...], Florida (Stati Uniti d'America) il 30.10.1978 e
[...] residente in 3033 Bellflower Drive, Apt. 1, Vail, CO 81657 (Stati Uniti d'America) c.f. , la Sig.ra C.F._3 Parte_4 nata a [...], Maryland (Stati Uniti d'America) il 26.10.1980 e residente in 345 15th Avenue NE, St. Petersburg, FL 33704 (Stati Uniti d'America) c.f.
e il Sig. nato a [...] C.F._4 Parte_5
Township, Michigan (Stati Uniti d'America) il 24.02.1996 rappresentati e difesi, come da mandato in calce al ricorso dall'Avv. CO MU del foro di Rovigo [c.f.
, PEC ' t'] come da procura in atti CodiceFiscale_5 Email_1 allegata
RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente
CONTUM.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06 ottobre 2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
, per ottenere idoneo provvedimento per la cittadinanza italiana, e Controparte_1 quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essa è cittadina italiana iure sanguinis sin dalla nascita.
A sostegno della domanda nel ricorso introduttivo riferisce che i ricorrenti sopra generalizzati
“….sono diretti discendenti di (altrimenti conosciuta Persona_1 come / ), cittadina italiana nata a [...]_6 Sant'Angelo D'Alife (CE) il 09.12.1881 da genitori italiani, ovvero e Persona_2
(doc.
1 - certificato di nascita….”. Persona_3
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apostille.
Detta cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 e
D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche ed integrazioni.
Che la summenzionata legge, disciplina in particolare all'art.1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole;
difatti la norma recitava: “E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre
o di madre cittadini”.
Parte ricorrente intende far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione e allega al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana.
Il non è costituito e si dichiara la contumacia. Il PM si è espresso Controparte_1 con parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni
Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017, e dalla successiva legge n.206 del 26 novembre 2021 che ha modificato i criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti – secondo la quale: “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato e per esso al
[...]
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale CP_1 principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna.
Nel caso di specie è evidente che la sig.ra , non si naturalizzerà mai cittadina statunitense, Per_1 così come comprovato dai certificati mantenendo quindi la cittadinanza italiana fino alla morte, trasmettendola ai suoi discendenti.
Ne consegue che non ha mai perduto la cittadinanza italiana - ed ha mantenuto tale status civitatis fino alla morte - trasmettendola iure sanguinis.
E'cittadina statunitense per ius soli e cittadino italiana iure sanguinis per via materna. I discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti.
Invero la stessa Corte con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via
"automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Vi è di più. Benvero le recenti Sentenze
“gemelle” Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze n. 25317 e 25318 del 2022, pubblicate il 24/8/2022, sul solco della Cass. SSUU n. 3 del 24 agosto 2002, inoltre, hanno ribadito ancora una volta come la cittadinanza per fatto di nascita abbia “natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie integrata dalla nascita da cittadino italiano, e colui che richiede il riconoscimento deve provare, solamente il “fatto acquisitivo” e “la linea di trasmissione”.
Sulla naturalizzazione: disciplina statunitense si precisa che la perdeva la propria Per_1 cittadinanza italiana in quanto coniugata con un cittadino americano. All'epoca era in vigore, infatti, negli Stati Uniti d'America una Legge denominata “Expatriation Act”, che stabiliva che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella del marito e, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito o il matrimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie. Tale acquisizione della cittadinanza statunitense avveniva però del tutto involontariamente, tant'è che non esistono prove di una naturalizzazione volontaria da parte di Persona_1
La normativa americana su citata è stata in vigore fino al 22.09.1922, data dell'entrata in vigore di una nuova legge statunitense in materia di cittadinanza femminile, nota come Cable Act, una legge garantista che slegava lo status civitatis della donna dalle sorti del marito, promuovendo la volontà della donna nei processi di acquisizione o rinuncia della cittadinanza.
Per l'effetto caso che ci interessa configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente (art. 1 L. 555/1912), determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto questa era prevista unicamente per via paterna, salvi casi marginali.
Pertanto i discendenti acquisiscono dalla madre la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912 (entrata in vigore il 1° luglio 1912), secondo la lettura orientata della Corte costituzionale nella citata sentenza del 28 gennaio - 9 febbraio 1983, n. 30.
Sulle eventuali discrepanze dei nomi. Le citate leggi derivano dalla common law inglese: secondo questa pratica, la regola generale che "ogni persona può a volontà cambiare il suo nome" è stata ripetutamente sostenuta dai tribunali in Inghilterra e negli Stati Uniti. Tutto ciò premesso, l'adito giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara:
- I ricorrenti tutti come in atti generalizzati sono cittadini italiani in quanto discendenti
Jure sanguinis da;
Persona_1
- ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Civile di Sant'Angelo D'Alife (CE) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di Persona_1 procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 25 aprile 2025
Il Gop
Dott.ssa A. De Simone