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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 10125/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. ABATE IOLANDA IMMACOLATA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: pensione reversibilità figlio inabile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
CP_
1.Con ricorso depositato in data 16/11/2023 – premesso di aver presentato all' domanda Parte_1 di pensione ai superstiti per ottenere la reversibilità della pensione del genitore deceduto il 29.07.2022– ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di dichiarare il suo stato di inabilità alla data del 29.07.2022, con diritto a percepire la pensione ai superstiti dal 29.07.2022 ed ottenere condanna dell' al pagamento dal 29.07.2022 dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con CTU medico legale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda non può essere accolta, atteso il difetto delle condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.
2.1. Giova rammentare che il diritto alla pensione di reversibilità è un autonomo diritto di natura previdenziale che sorge automaticamente in capo ai beneficiari - quali il coniuge o i componenti dell'unione civile, i figli, i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle - purché in possesso di due requisiti fondamentali, ossia l'inabilità al lavoro e la vivenza a carico dell'assicurato al momento del decesso di quest'ultimo.
2.2. Con particolare riferimento alla posizione dei figli, l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 statuisce che il diritto alla pensione ai superstiti spetta loro purché alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il diciottesimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo (sul punto si veda, altresì, Cass. n. 26181 del 19 dicembre 2016, secondo cui “la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo”).
2.3. Passando al vaglio del requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10953/2016), secondo cui l'art. 8 L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di “inabilità” alla cui stregua si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (art. 39) - che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro” -, in quanto la L. n. 222 del 1984, art. 8, attribuisce viceversa rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della
“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” - nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dall'infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata la Suprema Corte: si vedano Cass.
8 maggio 2014, n. 9946; Cass. 29 aprile 2009, n. 9970; Cass. 26 agosto 2004, n. 16955 nonché Cass., Sez. lav., Ord. n. 8678/2018).
2.3. Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
2.4. Nella fattispecie concreta, Il CTU dott. , ha accertato che la ricorrente è attualmente affetta Per_1 da “Disturbo depressivo cronico in funzionamento intellettivo borderline;
Dermatite psoriasiforme;
Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple lombari ed interessamento delle radici nervose;
Miomatosi uterina;
Fibromialgia”.
In particolare, il CTU ha evidenziato che “trattasi di un insieme di patologie che, in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi a carattere permanente (…) nel dicembre 2014 e nei primi mesi del 2015 la perizianda fu sottoposta a visite
Specialistiche Dermatologiche presso gli Ospedali Riuniti di Foggia ove fu diagnosticata la presenza di dermatite psoriasiforme, localizzata prevalentemente alle gambe;
fu prescritta la terapia farmacologica del caso che favorì un miglioramento delle manifestazioni cutanee”.
Il Ctu ha, altresì, evidenziato la mancanza di “ulteriori elementi documentali fino al 12 agosto 2022 allorquando fu sottoposta a Risonanza Magnetica del rachide lombosacrale che evidenziò la presenza di discopatie multiple lombari con compressione delle radici nervose L5-S1. Fu poi sottoposta a visita
Reumatologica (15 settembre 2022) presso gli OO.RR. di Foggia ove fu diagnosticata la presenza di fibromialgia. Infine, una visita Psichiatrica del 15 settembre 2022 relazionò circa la sussistenza di un disturbo depressivo cronico in funzionamento intellettivo limite”.
L'ausiliario del Tribunale, pur evidenziando che il “controllo clinico-obiettivo, di cui alla visita medico-legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica, ha permesso di constatare l'effettiva sussistenza di depressione del tono dell'umore con rallentamento psichico generalizzato (….) con
“deambulazione …. effettuata a passo lento ed incerto e con ricerca di appoggio a sostegno rigido, nella fattispecie rappresentato dal mobilio circostante”, ha, di contro, sottolineato che “alla data del 29 luglio
2022 non era documentata alcuna patologia, fatto salvo per la pregressa dermatite psoriasiforme degli arti inferiori;
deve inoltre ritenersi del tutto attendibile che all'epoca sussistevano le alterazioni degenerative della colonna vertebrale lombare rilevate dalla Risonanza Magnetica effettuata il 12 agosto 2022. In buona sostanza, fino al 29 luglio 2022 la ricorrente non era stata mai visitata, né seguita, al fine del monitoraggio delle diagnosi delle varie patologie dalle quali risulta attualmente affetta e della prescrizione di eventuale terapia farmacologica”.
Il CTU, pertanto, ha escluso il requisito sanitario della inabilità al lavoro della ricorrente al momento del decesso del genitore paterno (29 luglio 2022).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, non richiedendo ulteriore attività istruttoria, richiesta di chiarimenti o rinnovazione della CTU.
Peraltro, il certificato medico del 18.3.2022 prodotto dalla ricorrente in sede di osservazioni alla ctu, correttamente non è stato vagliato dal dott. in quanto non ritualmente prodotto in giudizio, non Per_1 potendo, pertanto, essere utilizzato ai fini del decidere.
2.4. Il difetto delle condizioni sanitarie, legittimanti l'accesso al beneficio richiesto, pertanto, comporta il rigetto del ricorso.
3.Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate in atti vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7827/2021, proposto da Pt_1 CP_ nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...] CP_ a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.03.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 10125/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. ABATE IOLANDA IMMACOLATA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: pensione reversibilità figlio inabile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
CP_
1.Con ricorso depositato in data 16/11/2023 – premesso di aver presentato all' domanda Parte_1 di pensione ai superstiti per ottenere la reversibilità della pensione del genitore deceduto il 29.07.2022– ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di dichiarare il suo stato di inabilità alla data del 29.07.2022, con diritto a percepire la pensione ai superstiti dal 29.07.2022 ed ottenere condanna dell' al pagamento dal 29.07.2022 dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con CTU medico legale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda non può essere accolta, atteso il difetto delle condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.
2.1. Giova rammentare che il diritto alla pensione di reversibilità è un autonomo diritto di natura previdenziale che sorge automaticamente in capo ai beneficiari - quali il coniuge o i componenti dell'unione civile, i figli, i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle - purché in possesso di due requisiti fondamentali, ossia l'inabilità al lavoro e la vivenza a carico dell'assicurato al momento del decesso di quest'ultimo.
2.2. Con particolare riferimento alla posizione dei figli, l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 statuisce che il diritto alla pensione ai superstiti spetta loro purché alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il diciottesimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo (sul punto si veda, altresì, Cass. n. 26181 del 19 dicembre 2016, secondo cui “la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo”).
2.3. Passando al vaglio del requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10953/2016), secondo cui l'art. 8 L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di “inabilità” alla cui stregua si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (art. 39) - che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro” -, in quanto la L. n. 222 del 1984, art. 8, attribuisce viceversa rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della
“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” - nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dall'infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata la Suprema Corte: si vedano Cass.
8 maggio 2014, n. 9946; Cass. 29 aprile 2009, n. 9970; Cass. 26 agosto 2004, n. 16955 nonché Cass., Sez. lav., Ord. n. 8678/2018).
2.3. Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
2.4. Nella fattispecie concreta, Il CTU dott. , ha accertato che la ricorrente è attualmente affetta Per_1 da “Disturbo depressivo cronico in funzionamento intellettivo borderline;
Dermatite psoriasiforme;
Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple lombari ed interessamento delle radici nervose;
Miomatosi uterina;
Fibromialgia”.
In particolare, il CTU ha evidenziato che “trattasi di un insieme di patologie che, in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi a carattere permanente (…) nel dicembre 2014 e nei primi mesi del 2015 la perizianda fu sottoposta a visite
Specialistiche Dermatologiche presso gli Ospedali Riuniti di Foggia ove fu diagnosticata la presenza di dermatite psoriasiforme, localizzata prevalentemente alle gambe;
fu prescritta la terapia farmacologica del caso che favorì un miglioramento delle manifestazioni cutanee”.
Il Ctu ha, altresì, evidenziato la mancanza di “ulteriori elementi documentali fino al 12 agosto 2022 allorquando fu sottoposta a Risonanza Magnetica del rachide lombosacrale che evidenziò la presenza di discopatie multiple lombari con compressione delle radici nervose L5-S1. Fu poi sottoposta a visita
Reumatologica (15 settembre 2022) presso gli OO.RR. di Foggia ove fu diagnosticata la presenza di fibromialgia. Infine, una visita Psichiatrica del 15 settembre 2022 relazionò circa la sussistenza di un disturbo depressivo cronico in funzionamento intellettivo limite”.
L'ausiliario del Tribunale, pur evidenziando che il “controllo clinico-obiettivo, di cui alla visita medico-legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica, ha permesso di constatare l'effettiva sussistenza di depressione del tono dell'umore con rallentamento psichico generalizzato (….) con
“deambulazione …. effettuata a passo lento ed incerto e con ricerca di appoggio a sostegno rigido, nella fattispecie rappresentato dal mobilio circostante”, ha, di contro, sottolineato che “alla data del 29 luglio
2022 non era documentata alcuna patologia, fatto salvo per la pregressa dermatite psoriasiforme degli arti inferiori;
deve inoltre ritenersi del tutto attendibile che all'epoca sussistevano le alterazioni degenerative della colonna vertebrale lombare rilevate dalla Risonanza Magnetica effettuata il 12 agosto 2022. In buona sostanza, fino al 29 luglio 2022 la ricorrente non era stata mai visitata, né seguita, al fine del monitoraggio delle diagnosi delle varie patologie dalle quali risulta attualmente affetta e della prescrizione di eventuale terapia farmacologica”.
Il CTU, pertanto, ha escluso il requisito sanitario della inabilità al lavoro della ricorrente al momento del decesso del genitore paterno (29 luglio 2022).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, non richiedendo ulteriore attività istruttoria, richiesta di chiarimenti o rinnovazione della CTU.
Peraltro, il certificato medico del 18.3.2022 prodotto dalla ricorrente in sede di osservazioni alla ctu, correttamente non è stato vagliato dal dott. in quanto non ritualmente prodotto in giudizio, non Per_1 potendo, pertanto, essere utilizzato ai fini del decidere.
2.4. Il difetto delle condizioni sanitarie, legittimanti l'accesso al beneficio richiesto, pertanto, comporta il rigetto del ricorso.
3.Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate in atti vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7827/2021, proposto da Pt_1 CP_ nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...] CP_ a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.03.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro