Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2681/23 r. g. sez. lav., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Verde, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA), alla via Piero Lorenzetti n. 14; appellante e
, in persona di , Controparte_1 Controparte_2
in qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale, in virtù dei poteri a lui conferiti giusto atto notarile, rep. 180134 raccolta n. 12348 del 22.06.2023, rappresentata e difesa dall' avv. Claudia Landolfo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grumo Nevano (Na) alla via Padula n. 5; appellata e
in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella
Quarta, in virtù di procura generale alle liti notaio in Roma del 22.03.2024, Per_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale di Nola;
CP_3
appellato e
Controparte_4
appellata
Con ricorso depositato in data 4.11.2023, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, n. 655 del 2023, che, nel giudizio di impugnazione di un estratto di ruolo, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
L'appellante, con varie argomentazioni, contestava il provvedimento di primo grado e sosteneva:
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., tenuto conto che il ricorso introduttivo era stato considerato come mera opposizione ad estratto di ruolo mentre era stato predisposto per dimostrare l'illegittimità del fermo amministrativo iscritto sul veicolo di sua proprietà, emerso allorquando si era recata presso un'agenzia di pratiche auto per vendere il bene;
-l'insufficienza e illogicità della motivazione, laddove, senza fare riferimento alle eccezioni sollevate dall'istante, era stata sancita l'inammissibilità dell'azione;
-che la nuova disposizione non comportasse l'automatica inammissibilità dei ricorsi già pendenti avverso l'estratto di ruolo, dovendo i contribuenti dimostrare la sussistenza di un pregiudizio al momento dell'impugnazione;
-la mancata valutazione delle eccezioni sulla mancanza di prove del presunto credito vantato e degli atti prodromici per l'iscrizione a ruolo, sulla prescrizione dei contributi previdenziali, sulla decadenza dall'azione e sul consequenziale diritto alla riscossione.
Si costituivano in giudizio le parti appellate, tranne la che chiedevano Controparte_4
il rigetto del gravame.
All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
La Corte ritiene che l'appello non possa essere accolto.
Va al riguardo evidenziato che, come emerge dagli atti, la impugnava Pt_1
l'estratto di ruolo n. 2011/ 550395, assumendo di avere accertato attraverso lo stesso l'esistenza del provvedimento di fermo amministrativo n. RP a468362k, adottato per un presunto debito nei confronti dell' , portato dalla cartella esattoriale n. 071 CP_3
2011 0097223555 000, di cui asseriva non aver mai ricevuto notifica ed eccepiva, altresì, la prescrizione dei crediti sottesi.
Tali condizioni non sono però di per sé sufficienti a far ritenere l'effettiva sussistenza di un interesse ad agire alla luce dell'arresto della Suprema Corte con la sentenza n. 26283 del 2022 e, più in particolare, proprio con riferimento al fermo amministrativo, di quella recente n. 6269 del 2025.
In quest'ultima è stato, invero, precisato: “la ricorrente ha allegato quale interesse ad impugnare l'estratto ruolo l'iscrizione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà.
4.Tanto premesso occorre verificare, prima di esaminare i motivi di ricorso, se l'interesse prospettato … rientri nell'alveo dell'interesse giuridicamente rilevante ad impugnare l'estratto ruolo di cui all'art.12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 3 bis del d.l.
n.146/2021 e successivamente ampliato dall'art. 12 del d.lgs. n. 110/2024, sul riordino del sistema nazionale della riscossione. Il legislatore, con l'introduzione del comma 4-bis, all'articolo 12, d.P.R. 602/1973, aveva previsto la non impugnabilità ex lege dell'estratto di ruolo che evidenzia atti della riscossione irregolarmente notificati (recte, degli atti non notificati o irregolarmente notificati in esso contemplati) subordinando viceversa la possibilità di ricorrere alla dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del contribuente: ciò, però, solo nei casi tassativamente previsti dallo stesso comma, < dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivare al contribuente un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione>. L'art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, le quali prevedono ulteriori condizioni che permettono l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata;
ampliando così il perimetro dell'interesse alla tutela giurisdizionale, consentendo l'impugnazione diretta dell'estratto ruolo nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (dimostrando l'interesse ad agire): - nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n.. 14/2019; - in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, d.lgs. 472/1997. L'art. 12 d.lgs. 110/2024 prevede espressamente che < all'articolo 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio>. La norma in questione, dunque, ha limitato ad alcune specifiche ipotesi l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, configurata dalle sezioni unite di questa Corte come alternativa e rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/1992. 5.Il problema che si pone, pertanto, in questo caso, è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dei ricorsi già proposti avverso estratti di ruolo e cartelle non notificate, nei quali – come nel caso di specie – non sia allegato un concreto pregiudizio in relazione alle ipotesi individuate dalla legge. In relazione al d.lgs. n. 215/2021 sono intervenute le
Sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, il d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3- bis, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». Sotto altro versante, le
Sezioni Unite hanno affermato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. La disciplina in questione - specificano le S.U. - non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77), che,
«a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». Ciò, del resto,
è coerente con la natura di atto meramente interno dell'estratto di ruolo, per la cui impugnazione il contribuente non ha uno specifico interesse, trattandosi di atto di per sé non “lesivo”, nel mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, l'interesse sussiste unicamente allorquando tale situazione determini un concreto pregiudizio economico, come specificato dalla stessa norma.
5.1. La norma in questione, nel regolamentare le ipotesi di azione diretta (così come la definisce la stessa Corte), stabilisce quando l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale provochi di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, dimostrato dalla presenza dell'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, assume diverse configurazioni. Ne deriva che di questo interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e che può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Né, secondo la Corte, possono ritenersi fondati i dubbi in merito alla prospettata intrinseca irrazionalità della norma stessa. Tali dubbi devono essere superati considerando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'ambito della disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. A tale riguardo si rileva che la Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2023, n. 190, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art.
3-bis del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, rilevando come il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, alla Corte medesima.
5.2. Le Sezioni unite di questa Corte di cassazione hanno quindi ulteriormente ribadito che «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla legge n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore» (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 12459 del 07/05/2024).
5.3.Non vi è dubbio che i medesimi principi trovino applicazione anche con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973
– che si applica ai processi pendenti, poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione: la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato
(con riferimento alla legge n. 215/2021 si vedano Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425;
Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765, Cass.
26/06/2024, n. 17606).
5.4. Va, dunque affermato il principio di diritto che l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sè bisogno di tutela giurisdizionale, in guisa che anche l'intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. L'innovazione introdotta dal menzionato d.lgs. n. 110/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere dai giudizi in corso>.
6.Depone in questo senso anche una lettura costituzionalmente orientata della nuova disposizione di legge. Si è dunque dell'avviso che le modifiche della riforma della riscossione debbano valere già dai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della stessa, poiché se ciò è vero per una disposizione che introduce ex novo una condizione di accesso all'impugnazione diretta dell'atto non notificato, prima in alcun modo immaginabile, lo stesso deve valere ancor di più per una previsione che ne attenua i rigori. E ciò, sia per i ricorsi sorti prima del 21 dicembre 2021, sia per quelli promossi dopo l'entrata in vigore dell'introduzione del comma 4-bis all'art. 12,
d.P.R. n. 602/1973, in ipotesi, privi dei requisiti stabiliti nella formulazione originaria, ma in possesso di quelli aggiunti con la riforma. Tanto, in ragione della natura “dinamica” attribuita dalla Cassazione all'interesse ad agire, “che rifugge da considerazioni statiche” rafforzata dall'esigenza di adottare una interpretazione della novella orientata al rispetto delle indicazioni, per quanto solo monitorie, della
Corte costituzionale.
7.Tanto premesso, devono essere esclusi i presupposti per assimilare il fermo amministrativo del veicolo ad una delle ipotesi tassativamente previste dalla normativa summenzionata.
7.1.I casi previsti dalla summenzionata disciplina sono “tassativi” e “non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione estensiva (Cass. n. 290/2025). Con la conseguenza che la norma in esame non provoca alcuna compressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca un ampliamento;
in secondo luogo, perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione. Va, dunque, esclusa l'esistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto ruolo.”
Per le argomentazioni che precedono, la sentenza impugnata va confermata, assorbite le ulteriori questioni.
I recenti interventi della Suprema Corte in materia di estratto di ruolo inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 21.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente