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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3180/2023 promossa da:
, c.f. , nata a [...] in data [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(FC), P.le Benefattori n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Guerrini, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] – Cod. Fisc. residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Wilmer Naldi, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso congiuntamente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
8.4.2025 e successiva precisazione e conferma a verbale d'udienza del 10.4.2025 per come di seguito integralmente trascritte: '' DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
in Zejmen Lezhe (Albania) il giorno 26/07/2013, con atto n. 28 del 26/07/2013 numero CP_1 documento 000267646, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
AFFIDARE il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori con allocazione prevalente dello stesso presso la residenza della madre, confermando altresì che la stessa sia l'unica legittimata a percepire l'assegno unico per il figlio e/o qualsiasi altra provvidenza;
DISPORRE che il padre, possa incontrare liberamente il figlio, previo accordo telefonico con la madre e che possa tenerlo con sé a week-end alternati dal sabato alle 09:00, prelevandolo dall'abitazione della madre e/o della nonna materna qualora il bambino si trovi presso la stessa, sino alla domenica sera alle
21:00 allorquando lo riaccompagnerà dalla madre, tenendosi comunque sempre nella massima considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e la loro volontà, secondo le indicazioni
meglio precisate nel piano genitoriale sottoscritto dalle parti ed allegato;
4DISPORRE che il figlio
[...]
, trascorra con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante le vacanze Per_1 pasquali, alternandoli con la madre e comprendendo in detto periodi ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Pasqua;
almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà anticipatamente comunicare all'altro ogni spostamento con i figli che preveda anche solo un pernotto al di fuori dell'abitazione e dovrà agevolare almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore. Il tutto sempre tenendo nella massima considerazione la volontà del figlio minore ed attenendosi alle più puntuali indicazioni contenute nel piano genitoriale sottoscritto tra le parti;
DISPORRE a carico di il versamento alla moglie CP_1 Pt_1
di un contributo al mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, annualmente
[...] Persona_1 rivalutabile su base Istat dalla data odierna, da erogarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportivo-ricreative e straordinarie in genere, come da
Protocollo del Tribunale di Forlì; DICHIARARE che si impegna a corrispondere a CP_1 Pt_1
la somma di € 1.008,00, da corrispondersi in 12 rate mensili dell'importo di € 84,00 ciascuna entro
[...] il giorno 20 di ogni mese a decorrere dalla mensilità successiva a quella in cui cesserà la trattenuta del quinto dello stipendio del in forza del pignoramento n. 885/2023 R.G.Es. Trib. Forlì, a titolo di CP_1 rimborso delle somme corrisposte da per le cartelle di pagamento di Parte_1 Controparte_2
n. 045202300003337291001, n. 0452024000124659200 ed in relazione all'intimazione di
[...]
pagina 2 di 5 pagamento di n. 04520239003665217/000; DARE ATTO che si Controparte_2 Parte_1 impegna a rimettere la querela sporta nei confronti di entro 30 giorni dalla pubblicazione CP_1 della sentenza di scioglimento del matrimonio che recepisca le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e che si impegna ad accettare la remissione di querela;
DARE ATTO che nell'ipotesi CP_1 in cui , nonostante la remissione della querela di cui al punto precedente, venisse rinviato a CP_1 giudizio, si impegna a non costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento;
DARE atto Parte_1 che i genitori si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per il figlio e/o di qualsiasi altro documento necessario per recarsi in Albania, paese di origine di entrambi, impegnandosi comunque reciprocamente a comunicarsi con congruo preavviso i viaggi che intendono fare insieme al figlio minore.
DICHIARARE che con l'esatto adempimento delle obbligazioni precedenti le parti hanno risolto ogni questione economica / patrimoniale tra le stesse pendente e che non ha più nulla a pretendere l'una dall'altra ed altresì che entrambi sono economicamente autosufficienti e non hanno pretese da rivolgersi per il loro mantenimento. Spese legali integralmente compensate tra le parti.''
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 ha chiesto che questo Tribunale pronunciasse lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in ALBANIA in data 26/07/2013 (con CP_1 atto n. 28 del 26/07/2013 numero documento 000267646) nei confronti del marito dal quale era consensualmente separata, in forza di decreto di omologa del 3.12.2020, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, di talchè sussistevano tutte le condizioni previste per lo scioglimento del matrimonio. Dalla loro unione nasceva in data 04/05/2015 in
Spoleto (PG) il figlio , minorenne e non economicamente autosufficiente. Persona_1
La ricorrente, esponeva che dopo la separazione, si era disinteressato del figlio sia dal CP_1 punto di vista economico che dal punto di vista affettivo, lasciandone la gestione totalmente alla madre e non rispettando le modalità di visita concordate nel ricorso congiunto e chiedeva quindi l'affidamento esclusivo del figlio minore.
Si costituiva il resistente con comparsa del 7.3.2024, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestando quanto dichiarato dalla moglie riguardo al rapporto con il figlio, e precisando di aver sempre manifestato al figlio il proprio desiderio di trascorrere maggiore tempo con lui che, Per_1 purtroppo, è sempre stato ostacolato, a suo dire, dalla Sig.ra al fine di ottenere l'affidamento Pt_1 esclusivo.
pagina 3 di 5 All'udienza di comparizione delle parti del 26.2.2025 dinanzi al Giudice veniva espletato inutilmente il tentativo di conciliazione;
le parti all'udienza del 10.4.2025 davano atto di aver raggiunto un accordo cosi come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8.4.2025 e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero del 7.12.2023, a seguito delle conclusioni delle parti il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio in ALBANIA in data 26/07/2013. Dagli atti risulta inoltre che in data 3.12.2020 è stato emesso il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e che da allora essi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l.
6/5/2015 n.55 vale a dire sei mesi nel caso di separazione consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione nonchè la durata della separazione dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talchè deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento instaurato con ricorso depositato in data 01.12.2023 da nei confronti di Parte_1
CP_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con in Zejmen Parte_1 CP_1
Lezhe (ALBANIA) in data 26/07/2013 (con atto di matrimonio n. 28 del 26/07/2013 num. Doc.
000267646);
pagina 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate in epigrafe e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosi deciso in Forlì nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il giudice rel. Est.
dott.ssa Serena CHIMICHI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3180/2023 promossa da:
, c.f. , nata a [...] in data [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(FC), P.le Benefattori n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Guerrini, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] – Cod. Fisc. residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Wilmer Naldi, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso congiuntamente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
8.4.2025 e successiva precisazione e conferma a verbale d'udienza del 10.4.2025 per come di seguito integralmente trascritte: '' DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
in Zejmen Lezhe (Albania) il giorno 26/07/2013, con atto n. 28 del 26/07/2013 numero CP_1 documento 000267646, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
AFFIDARE il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori con allocazione prevalente dello stesso presso la residenza della madre, confermando altresì che la stessa sia l'unica legittimata a percepire l'assegno unico per il figlio e/o qualsiasi altra provvidenza;
DISPORRE che il padre, possa incontrare liberamente il figlio, previo accordo telefonico con la madre e che possa tenerlo con sé a week-end alternati dal sabato alle 09:00, prelevandolo dall'abitazione della madre e/o della nonna materna qualora il bambino si trovi presso la stessa, sino alla domenica sera alle
21:00 allorquando lo riaccompagnerà dalla madre, tenendosi comunque sempre nella massima considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e la loro volontà, secondo le indicazioni
meglio precisate nel piano genitoriale sottoscritto dalle parti ed allegato;
4DISPORRE che il figlio
[...]
, trascorra con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante le vacanze Per_1 pasquali, alternandoli con la madre e comprendendo in detto periodi ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Pasqua;
almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà anticipatamente comunicare all'altro ogni spostamento con i figli che preveda anche solo un pernotto al di fuori dell'abitazione e dovrà agevolare almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore. Il tutto sempre tenendo nella massima considerazione la volontà del figlio minore ed attenendosi alle più puntuali indicazioni contenute nel piano genitoriale sottoscritto tra le parti;
DISPORRE a carico di il versamento alla moglie CP_1 Pt_1
di un contributo al mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, annualmente
[...] Persona_1 rivalutabile su base Istat dalla data odierna, da erogarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportivo-ricreative e straordinarie in genere, come da
Protocollo del Tribunale di Forlì; DICHIARARE che si impegna a corrispondere a CP_1 Pt_1
la somma di € 1.008,00, da corrispondersi in 12 rate mensili dell'importo di € 84,00 ciascuna entro
[...] il giorno 20 di ogni mese a decorrere dalla mensilità successiva a quella in cui cesserà la trattenuta del quinto dello stipendio del in forza del pignoramento n. 885/2023 R.G.Es. Trib. Forlì, a titolo di CP_1 rimborso delle somme corrisposte da per le cartelle di pagamento di Parte_1 Controparte_2
n. 045202300003337291001, n. 0452024000124659200 ed in relazione all'intimazione di
[...]
pagina 2 di 5 pagamento di n. 04520239003665217/000; DARE ATTO che si Controparte_2 Parte_1 impegna a rimettere la querela sporta nei confronti di entro 30 giorni dalla pubblicazione CP_1 della sentenza di scioglimento del matrimonio che recepisca le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e che si impegna ad accettare la remissione di querela;
DARE ATTO che nell'ipotesi CP_1 in cui , nonostante la remissione della querela di cui al punto precedente, venisse rinviato a CP_1 giudizio, si impegna a non costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento;
DARE atto Parte_1 che i genitori si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per il figlio e/o di qualsiasi altro documento necessario per recarsi in Albania, paese di origine di entrambi, impegnandosi comunque reciprocamente a comunicarsi con congruo preavviso i viaggi che intendono fare insieme al figlio minore.
DICHIARARE che con l'esatto adempimento delle obbligazioni precedenti le parti hanno risolto ogni questione economica / patrimoniale tra le stesse pendente e che non ha più nulla a pretendere l'una dall'altra ed altresì che entrambi sono economicamente autosufficienti e non hanno pretese da rivolgersi per il loro mantenimento. Spese legali integralmente compensate tra le parti.''
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 ha chiesto che questo Tribunale pronunciasse lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in ALBANIA in data 26/07/2013 (con CP_1 atto n. 28 del 26/07/2013 numero documento 000267646) nei confronti del marito dal quale era consensualmente separata, in forza di decreto di omologa del 3.12.2020, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, di talchè sussistevano tutte le condizioni previste per lo scioglimento del matrimonio. Dalla loro unione nasceva in data 04/05/2015 in
Spoleto (PG) il figlio , minorenne e non economicamente autosufficiente. Persona_1
La ricorrente, esponeva che dopo la separazione, si era disinteressato del figlio sia dal CP_1 punto di vista economico che dal punto di vista affettivo, lasciandone la gestione totalmente alla madre e non rispettando le modalità di visita concordate nel ricorso congiunto e chiedeva quindi l'affidamento esclusivo del figlio minore.
Si costituiva il resistente con comparsa del 7.3.2024, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestando quanto dichiarato dalla moglie riguardo al rapporto con il figlio, e precisando di aver sempre manifestato al figlio il proprio desiderio di trascorrere maggiore tempo con lui che, Per_1 purtroppo, è sempre stato ostacolato, a suo dire, dalla Sig.ra al fine di ottenere l'affidamento Pt_1 esclusivo.
pagina 3 di 5 All'udienza di comparizione delle parti del 26.2.2025 dinanzi al Giudice veniva espletato inutilmente il tentativo di conciliazione;
le parti all'udienza del 10.4.2025 davano atto di aver raggiunto un accordo cosi come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8.4.2025 e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero del 7.12.2023, a seguito delle conclusioni delle parti il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio in ALBANIA in data 26/07/2013. Dagli atti risulta inoltre che in data 3.12.2020 è stato emesso il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e che da allora essi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l.
6/5/2015 n.55 vale a dire sei mesi nel caso di separazione consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione nonchè la durata della separazione dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talchè deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento instaurato con ricorso depositato in data 01.12.2023 da nei confronti di Parte_1
CP_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con in Zejmen Parte_1 CP_1
Lezhe (ALBANIA) in data 26/07/2013 (con atto di matrimonio n. 28 del 26/07/2013 num. Doc.
000267646);
pagina 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate in epigrafe e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosi deciso in Forlì nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il giudice rel. Est.
dott.ssa Serena CHIMICHI
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