TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/11/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 05.11.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3468 DELL'ANNO 2019
N.R.G. 3468/2019
È presente per l'avv. Gabriella Lattuca. CP_1
È presente per l'avv. Salvatore La Rocca in sostituzione dell'avv. Carmela Borsellino. Parte_1
Nessuno è presente per il Comune di Palermo.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3468/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. DR QU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3468 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar Parte_2
n.14, C.F. e P.I. , quest'ultima elettivamente domiciliata in Termini Imerese, corso P.IVA_1
Umberto e Margherita n. 115, presso lo studio dall'avv. Gabriella Lattuca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE
E
P.I. , con sede in Bisacquino Controparte_2 P.IVA_2 nella contrada Puzzitello snc, in persona del legale rappresentante, ed elettivamente domiciliata in
Corleone nella P.zza S. Agostino n. 1, presso lo studio dell'avv. Carmela Borsellino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
NONCHÉ
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 2 COMUNE DI PALERMO, C.F. , in persona del sindaco p. t., elettivamente P.IVA_3 domiciliato in Palermo Piazza Marina n°39, presso l'Avvocatura Comunale, e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bellomo, giusta procura in atti
- APPELLATI-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corleone n. 128/2019 (depositata
19.09.2019) in materia di opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata (n. 128/2019, depositata il 19.09.2019, R.G. n. 189/2019) il Giudice di
Pace di Corleone, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_2
(d'ora in avanti solo , dichiarava la nullità della notifica della cartella di pagamento n. Parte_1
2962090009088283000, emessa da relativa al verbale di contravvenzione Controparte_3 per violazione de Codice della Strada n. , del 22.01.2018, condannando NumeroDiCar_1 [...] al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice CP_3 dichiaratasi antistataria.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva assorbente la censura relativa all'irregolarità della notifica della sopradetta cartella di pagamento (eseguita a mezzo PEC), giacché il file ivi contenuto, avendo un'estensione “pdf” anziché “p7m”, era privo, secondo il decidente, di idonee garanzie in ordine all'identificabilità del suo autore e all'immodificabilità ed integrità del documento.
Contro la suddetta sentenza, con atto di citazione, proponeva appello Controparte_3
a cui, in seguito, è succeduta a titolo universale , sulla base di tre Parte_2 motivi di censura, di seguito sinteticamente riassunti:
- con il primo motivo, deduceva la nullità della sentenza per violazione di legge in merito alla corretta instaurazione del contraddittorio. In particolare, riteneva che il giudice di “prime cure”, aveva errato nel non dichiarare la contumacia del Comune di Palermo, per essersi, quest'ultimo, costituito nella persona del Comandante della Polizia Municipale n.q. di delegato del sindaco, in violazione degli artt. 82 e 101 c.p.c., nonché della L. 689/1981;
- con il secondo motivo, eccepiva, invece, la violazione dell'art 320 c.p.c., per avere, il giudice di pace, omesso di concedere i termini per il deposito delle richieste istruttorie;
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag.
3 - infine, con il terzo ed ultimo motivo, deduceva la violazione di legge ed infondatezza della pretesa nonché la correttezza della procedura di riscossione. Nello specifico, lamentava l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il giudice di pace di Corleone aveva affermato l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata asserendo che la stessa era avvenuta senza il rispetto della normativa in materia di notifica telematica (a causa del formato dello stesso pdf anziché p7m) ed in particolare in mancanza di “firma digitale” né attestazione di conformità all'atto.
Pertanto, alla luce dei fatti rappresentati, concludeva chiedendo, l'accoglimento del presente appello, e di conseguenza, chiedeva di annullare la sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 19.05.2020, si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, il quale riteneva privo di fondamento il primo motivo di appello. A sostegno di tale eccezione, l'ente deduceva, la regolarità della propria costituzione in giudizio per il tramite del proprio delegato richiamando l'ordinanza della Cassazione n. 3283/2015, ed inoltre, richiamava, altresì, la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 4248/2016), secondo cui il difetto di rappresentanza processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed è sempre sanabile con effetti “ex tunc”.
Successivamente, il Comune eccepiva l'omessa pronuncia sulle spese di lite nella sentenza impugnata, dato che il dispositivo nulla statuiva in merito alla posizione del Comune convenuto.
Conseguentemente, chiedeva la condanna alla rifusione delle spese processuali relative sia al primo che al secondo grado di giudizio.
Infine, in data 03.12.2020, si costituiva nel presente giudizio la quale, dopo aver Parte_1 sintetizzato lo svolgimento del giudizio di primo grado, contestava i motivi di appello proposti perché ritenuti illegittimi e infondati, in fatto ed in diritto.
Inoltre, reiterava, anche nel presente grado di giudizio, i motivi posti a fondamento della propria domanda giudiziale introdotta in primo grado.
Nel dettaglio deduceva la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata,
l'illegittimità della cartella per mancanza di titolo, e, l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata chiarezza delle somme richieste.
Infine, formulava le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, confermare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
, conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza. Condannare parte appellante al CP_3
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 4 pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, che potranno essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito Procuratore antistatario”. (cfr. comparsa di costituzione).
Alla data odierna la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc “ratione temporis” vigente.
*****
Preliminarmente, si rileva che ed Controparte_3 Parte_2 non rappresentano lo stesso soggetto giuridico ma due soggetti giuridici differenti non avendo l'art. 76 del D.L. n. 73/21 determinato un mero cambio di denominazione di ma Controparte_3 un vero e proprio fenomeno successorio, riconducibile al disposto di cui all'art. 110 c.p.c..
Pertanto, il rapporto processuale instauratosi originariamente con non Controparte_3 può essere traslato direttamente ed automaticamente nei confronti di Parte_2
, alla stessa stregua di quanto accade nelle ipotesi di modifica della denominazione di un
[...] ente, dovendo ritenersi, invece, che non acquisti automaticamente Parte_2 la posizione processuale di ma soltanto la facoltà di intervenire nel giudizio, Controparte_3 compiendo atti processuali in luogo del precedente concessionario, oggi estinto.
Precedente concessionario che, in assenza della costituzione del successore, conserva la qualità di parte formale del processo e mantiene il rapporto di rappresentanza con il difensore già nominato, in virtù del principio di ultrattività del mandato.
Nel caso di specie, si rileva che con comparsa del 30.06.2025 si è costituita nel presente giudizio
, conferendo procura alle liti all'avv. Gabriella Lattuca. Parte_2
Pertanto, in forza del fenomeno successorio e dell'avvenuta costituzione la presente decisione verrà resa nei confronti di . Parte_2
Ciò chiarito, occorre in primo luogo disattendere l'eccezione di nullità della sentenza per violazione di legge in merito alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Invero, con il primo motivo di appello, ha dedotto che il Parte_2 giudice di pace aveva errato nel non dichiarare la contumacia del Comune di Palermo, per essersi quest'ultimo costituito in giudizio nella persona del Comandante della Polizia Municipale, in qualità di delegato del Sindaco, in asserita violazione degli artt. 82 e 101 c.p.c. e della L. n. 689/1981.
Sul punto ritiene il giudicante condivisibili le difese formulate in tale grado di giudizio dal
Comune di Palermo, che ha richiamato la pronuncia della Corte di cassazione n. 3283/2015, ritenendo n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 5 così, condivisibilmente, per l'effetto valida la costituzione in primo grado da parte del funzionario delegato (cfr. pag. 3 della comparsa dove è dato leggere: “Cassazione Civile, Sez. VI – 3 Ordinanza,
18/02/2015, n. 3283 ha così statuito <<avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, la cognizione dell'opposizione all'intimazione pagamento relativa alla riscossione sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta giudice pace, così al verbale accertamento ed cartella esattoriale presupposti, anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato annullamento quest'ultimi atti, poiché si contesta comunque il diritto dell'agente procedere esecutivamente sensi dell'art. 615 c.p.c”. in tal senso anche: app. lecce taranto, < i>
23/09/2014) con l'effetto di poter considerare valida la costituzione da parte del “funzionario delegato”>>”).
Priva di pregio è anche il secondo motivo di appello, con cui Parte_2
, ha eccepito la nullità della sentenza gravata per omessa concessione dei termini ex art.
[...]
320 c.p.c. relativamente alle richieste istruttorie.
In merito, si osserva che, l'odierna appellante, si costituiva, nel giudizio di primo grado, con comparsa del 30.09.2019.
Ebbene, nel processo dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme;
questa libertà di forme fa sì che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi.
Tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al giudice di pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza;
a norma, infatti, dell'art. 320 cpc comma 3, nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere;
è nella prima udienza dunque che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie.
Mentre, il rinvio ad altra udienza è previsto, dal comma 4 dell'art. 320 cpc “ratione temporis” vigente, solamente per ulteriori produzioni e richieste di prova ed è concesso quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza;
ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della precisazione dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti.
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 6 Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 4376/2000, ha così disposto: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi […]”.
Tanto premesso, si osserva che (già Parte_2 Controparte_3 nel giudizio di prime cure), pur essendosi ritualmente costituita nel giudizio di primo grado,
[...] non è mai comparsa alla prima udienza tenutasi il giorno 12.09.2019, né ha mai formulato istanza di rinvio ai sensi del citato articolo 320 c.p.c.
Di conseguenza, tenuto conto di tali premesse, non può ritenersi sussistente la dedotta violazione dell'articolo 320 c.p.c.
Tutto ciò posto, in relazione al terzo ed ultimo motivo di appello, lo stesso deve, invece, essere riconosciuto fondato e, pertanto, accolto, in considerazione dei presupposti di fatto e di diritto di seguito illustrati.
Oggetto del contendere è innanzitutto la possibilità per l' di notificare Controparte_4
a mezzo posta elettronica certificata (ai soggetti il cui indirizzo risulta dai pubblici elenchi previsti dalla legge) una cartella esattoriale in formato “pdf” anziché in formato “p7m”.
Il Giudice di Pace, nella sentenza oggetto di gravame, ha ritenuto che solamente l'estensione del file “p7m” sia in grado di garantire l'integrità e la paternità dell'atto notificato e che “in difetto di detta estensione de file la notifica a mezzo pec non è valida con conseguente annullamento della cartella notificata”.
Tale prospettazione è erronea.
Innanzitutto, deve tenersi conto che alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto equipollenti le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, sia pure con le differenti estensioni
“p7m” e “pdf”, essendo tra loro pienamente fungibili “quoad effectum” (cfr. Cass., SSUU n.
10266/2018 che ha affermato che: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 7 pure con le differenti estensioni e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”).
Chiarito tale aspetto, non può accogliersi l'argomentazione formulata dal giudice di prime cure secondo cui la cartella di pagamento sarebbe nulla in quanto “Solo l'estensione “p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma” (cfr. sentenza di primo grado in atti).
La tesi non persuade in quanto non può dubitarsi che una cartella esattoriale (ovvero la sua immagine scansionata dell'atto originale cartaceo), ancorché, tra l'altro, priva della firma digitale, costituisce comunque documento autentico riferibile al soggetto che l'ha formato qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico (quale tramite Controparte_5
PEC proveniente dal suo indirizzo istituzionale (cfr. Cons. St. n. 8148/2020 secondo cui: “è eccessiva la tesi che la notifica della cartella esattoriale […] mediante trasmissione, su supporto, della copia per immagini del documento originale cartaceo, ma senza l'aggiunta della firma digitale, non sia stata validamente eseguita, perché la mancanza della firma digitale impedirebbe di avere la certezza che il documento (id est: l'immagine scansionata dell'atto originale cartaceo) sia autentico, genuino
e possa essere riferito al soggetto che l'ha formato e firmato. Una tesi del genere, infatti, sembra sostenibile nell'ipotesi di notifica di documenti privati e/o inerenti a rapporti tra privati, ma non quando, come nel caso di specie, la notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico
(l ) tramite P.E.C. (datata 12 dicembre 2018) proveniente dall'indirizzo Parte_2 istituzionale del predetto soggetto pubblico. Una simile provenienza, infatti, ad avviso del Collegio deve ritenersi idonea garanzia della genuinità ed autenticità del documento inviato. Non si vuole così rispolverare nozioni obsolete e ormai superate, come quella della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, quanto, piuttosto, segnalare le conseguenze irragionevoli a cui porta l'opposta tesi: questa, con il negare la genuinità del documento trasmesso via P.E.C. dall , Parte_2 perché non corredato di firma digitale, finirebbe per far ipotizzare che l' possa Parte_2 aver agito, nel caso di specie, , o addirittura perpetrando un falso”). Per_1
In definitiva, in caso di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata da parte dell' dal suo indirizzo istituzionale, non è necessaria neanche la Controparte_4 sottoscrizione con firma digitale della cartella (sia essa un file nativo digitale sia essa una copia informatica per immagine), atteso che la riferibilità della cartella all' non Controparte_4 dipende dalla sua sottoscrizione, quanto dal fatto che tale atto sia chiaramente attribuibile all'organo n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 8 titolare del potere di emetterlo. Si tratta, dunque, di una presunzione “iuris tantum”, incombendo sul destinatario che contesti la validità della notificazione, la falsità della cartella o la sua emissione da parte di un soggetto non legittimato, l'onere di fornire la prova contraria.
Accertata, dunque, la validità della notifica della cartella esattoriale in oggetto, ne consegue, sul piano processuale, l'accoglimento del terzo motivo di appello e, per l'effetto, il rigetto del primo motivo di opposizione sollevato da Parte_1
Chiarito e statuito quanto precede, si procede all'esame dei restanti due motivi di opposizione proposti dalla medesima parte.
In primo luogo, ha eccepito l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata Parte_1 per mancanza di valido titolo esecutivo.
Tale eccezione si fonda sulla previa impugnazione del verbale di accertamento n.
Z/0255268/2018 (posto a base della cartella) mediante ricorso al Prefetto di Palermo, presentato per il tramite del Comando di Polizia Municipale di Palermo.
Con l'eccezione “de qua”, dunque, ha dedotto l'accoglimento implicito di tale ricorso, ai sensi dell'art. 204 del CdS., in quanto, essendo trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Prefetto abbia emesso e notificato l'ordinanza di rigetto, il ricorso stesso avrebbe dovuto considerarsi tacitamente accolto per silenzio-assenso (o, più precisamente, per mancata adozione dell'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione nei termini di legge), con conseguente estinzione dell'obbligazione e illegittimità della successiva cartella esattoriale.
A sostegno del predetto motivo di opposizione, e, ai fini probatori, la società ha Parte_1 affermato di aver depositato agli atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso stesso.
Nello specifico, nei suoi atti difensivi si legge: "avverso il suddetto verbale l'odierna parte attrice ha proposto ricorso al Prefetto di Palermo, per mezzo del Comando Polizia Municipale di
Palermo a mezzo R.A.R. del 24.04.2018, così come emerge dalla documentazione in atti" (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione).
Tuttavia, si osserva che non ha fornito la prova idonea e completa per dimostrare Parte_1 la fondatezza del proprio assunto.
L'opponente non ha, nello specifico, assolto all'onere di dimostrare che la non abbia CP_6 adottato alcun provvedimento nel termine di legge, permettendo così il formarsi del presunto accoglimento del ricorso per silenzio assenso.
Più precisamente, ai fini di una piena prova, vrebbe dovuto attivarsi per richiedere Parte_1 alla un'attestazione in merito al decorso dei termini del procedimento e al correlativo CP_6
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 9 mancato rilascio del provvedimento, così da dimostrare la configurazione del silenzio assenso sul ricorso esperito.
In definitiva, la pretesa di accoglimento implicito del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 204 C.d.S. è risultata priva di idoneo fondamento probatorio.
Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, il motivo di opposizione formulato da Parte_1
– sia in primo grado che integralmente riproposto in appello – non può trovare accoglimento.
A diversa conclusione, tuttavia, occorre pervenire con riferimento all'ultimo motivo di opposizione, ossia l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata chiarezza delle somme richieste.
A sostegno di tale doglianza, la ricorrente ha eccepito che, dall'esame della cartella Parte_1 di pagamento, non è dato comprendere la corretta determinazione dell'importo complessivamente richiesto.
Più precisamente, la difesa ha evidenziato che la sanzione amministrativa originaria, prodromica all'atto impugnato (il verbale di contestazione n. ) ammontava ad € 81,00 NumeroDiCar_1
(cfr. verbale allegato al fascicolo di primo grado), a fronte dell'importo di € 187,14 riportato nella cartella esattoriale opposta (cfr. cartella allegata in atti).
In considerazione di tale divergenza di importo, a, pertanto, eccepito l'illegittimità Parte_1 dell'atto impugnato per carenza assoluta di motivazione, atteso che non risulta fornita alcuna indicazione chiara e specifica in merito alle voci e ai criteri posti a fondamento della quantificazione della maggiore somma richiesta.
Orbene, occorre evidenziare che la cartella di pagamento n. 2962090009088283000, notificata ad contiene l'intimazione di pagamento di somme dovute dal contribuente a titolo di Parte_1 sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada, in relazione alle quali il relativo titolo
è costituito dal verbale di contestazione n. Z/0255268/2018.
Tuttavia, nella cartella di pagamento impugnata è riportato in modo sintetico il titolo del credito azionato con la dicitura “Infrazioni al Codice della strada anno 2018”, con l'indicazione di una somma diversa rispetto a quella di cui al titolo (€ 175,98 invece di 93,98), senza che vengano, però, specificate le ragioni di tale incremento, a mezzo di indicazione analitica delle causali di pagamento ulteriori.
Dunque, deve ritenersi sussistente il vizio di motivazione della cartella di pagamento in esame, in quanto essa è carente di una motivazione congrua e idonea a fornire all'obbligato i dati conoscitivi essenziali per il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 9557/2013 che formula un principio che si ritiene estendibile anche al caso di specie).
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 10 In accoglimento del motivo sopra esposto, la cartella di pagamento impugnata deve essere dichiarata parzialmente nulla, data la mancanza di idonea motivazione circa la determinazione della somma indicata nella stessa, che ne ha precluso la verifica della legittimità e della fondatezza del credito.
Ne consegue, pertanto, la rideterminazione del “quantum” dovuto nel minor importo di € 93,98 come indicato nel verbale di contestazione n. Z/0255268/2018.
Quanto alle spese di lite, stante l'esito complessivo della lite, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporne una compensazione integrale tra tutte le parti in causa per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) in riforma della sentenza del giudice di prime cure, dichiara la parziale nullità della cartella esattoriale 2962090009088283000, rideterminando nella somma di € 93,98 l'importo dovuto, oltre interessi di legge maturandi, dalla data di notificazione della cartella;
2) compensa integralmente le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Termini Imerese, 05.11.2025
Il Giudice
DR QU
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 11
VERBALE DI UDIENZA DEL 05.11.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3468 DELL'ANNO 2019
N.R.G. 3468/2019
È presente per l'avv. Gabriella Lattuca. CP_1
È presente per l'avv. Salvatore La Rocca in sostituzione dell'avv. Carmela Borsellino. Parte_1
Nessuno è presente per il Comune di Palermo.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3468/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. DR QU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3468 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar Parte_2
n.14, C.F. e P.I. , quest'ultima elettivamente domiciliata in Termini Imerese, corso P.IVA_1
Umberto e Margherita n. 115, presso lo studio dall'avv. Gabriella Lattuca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE
E
P.I. , con sede in Bisacquino Controparte_2 P.IVA_2 nella contrada Puzzitello snc, in persona del legale rappresentante, ed elettivamente domiciliata in
Corleone nella P.zza S. Agostino n. 1, presso lo studio dell'avv. Carmela Borsellino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
NONCHÉ
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 2 COMUNE DI PALERMO, C.F. , in persona del sindaco p. t., elettivamente P.IVA_3 domiciliato in Palermo Piazza Marina n°39, presso l'Avvocatura Comunale, e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bellomo, giusta procura in atti
- APPELLATI-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corleone n. 128/2019 (depositata
19.09.2019) in materia di opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata (n. 128/2019, depositata il 19.09.2019, R.G. n. 189/2019) il Giudice di
Pace di Corleone, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_2
(d'ora in avanti solo , dichiarava la nullità della notifica della cartella di pagamento n. Parte_1
2962090009088283000, emessa da relativa al verbale di contravvenzione Controparte_3 per violazione de Codice della Strada n. , del 22.01.2018, condannando NumeroDiCar_1 [...] al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice CP_3 dichiaratasi antistataria.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva assorbente la censura relativa all'irregolarità della notifica della sopradetta cartella di pagamento (eseguita a mezzo PEC), giacché il file ivi contenuto, avendo un'estensione “pdf” anziché “p7m”, era privo, secondo il decidente, di idonee garanzie in ordine all'identificabilità del suo autore e all'immodificabilità ed integrità del documento.
Contro la suddetta sentenza, con atto di citazione, proponeva appello Controparte_3
a cui, in seguito, è succeduta a titolo universale , sulla base di tre Parte_2 motivi di censura, di seguito sinteticamente riassunti:
- con il primo motivo, deduceva la nullità della sentenza per violazione di legge in merito alla corretta instaurazione del contraddittorio. In particolare, riteneva che il giudice di “prime cure”, aveva errato nel non dichiarare la contumacia del Comune di Palermo, per essersi, quest'ultimo, costituito nella persona del Comandante della Polizia Municipale n.q. di delegato del sindaco, in violazione degli artt. 82 e 101 c.p.c., nonché della L. 689/1981;
- con il secondo motivo, eccepiva, invece, la violazione dell'art 320 c.p.c., per avere, il giudice di pace, omesso di concedere i termini per il deposito delle richieste istruttorie;
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag.
3 - infine, con il terzo ed ultimo motivo, deduceva la violazione di legge ed infondatezza della pretesa nonché la correttezza della procedura di riscossione. Nello specifico, lamentava l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il giudice di pace di Corleone aveva affermato l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata asserendo che la stessa era avvenuta senza il rispetto della normativa in materia di notifica telematica (a causa del formato dello stesso pdf anziché p7m) ed in particolare in mancanza di “firma digitale” né attestazione di conformità all'atto.
Pertanto, alla luce dei fatti rappresentati, concludeva chiedendo, l'accoglimento del presente appello, e di conseguenza, chiedeva di annullare la sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 19.05.2020, si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, il quale riteneva privo di fondamento il primo motivo di appello. A sostegno di tale eccezione, l'ente deduceva, la regolarità della propria costituzione in giudizio per il tramite del proprio delegato richiamando l'ordinanza della Cassazione n. 3283/2015, ed inoltre, richiamava, altresì, la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 4248/2016), secondo cui il difetto di rappresentanza processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed è sempre sanabile con effetti “ex tunc”.
Successivamente, il Comune eccepiva l'omessa pronuncia sulle spese di lite nella sentenza impugnata, dato che il dispositivo nulla statuiva in merito alla posizione del Comune convenuto.
Conseguentemente, chiedeva la condanna alla rifusione delle spese processuali relative sia al primo che al secondo grado di giudizio.
Infine, in data 03.12.2020, si costituiva nel presente giudizio la quale, dopo aver Parte_1 sintetizzato lo svolgimento del giudizio di primo grado, contestava i motivi di appello proposti perché ritenuti illegittimi e infondati, in fatto ed in diritto.
Inoltre, reiterava, anche nel presente grado di giudizio, i motivi posti a fondamento della propria domanda giudiziale introdotta in primo grado.
Nel dettaglio deduceva la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata,
l'illegittimità della cartella per mancanza di titolo, e, l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata chiarezza delle somme richieste.
Infine, formulava le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, confermare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
, conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza. Condannare parte appellante al CP_3
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 4 pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, che potranno essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito Procuratore antistatario”. (cfr. comparsa di costituzione).
Alla data odierna la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc “ratione temporis” vigente.
*****
Preliminarmente, si rileva che ed Controparte_3 Parte_2 non rappresentano lo stesso soggetto giuridico ma due soggetti giuridici differenti non avendo l'art. 76 del D.L. n. 73/21 determinato un mero cambio di denominazione di ma Controparte_3 un vero e proprio fenomeno successorio, riconducibile al disposto di cui all'art. 110 c.p.c..
Pertanto, il rapporto processuale instauratosi originariamente con non Controparte_3 può essere traslato direttamente ed automaticamente nei confronti di Parte_2
, alla stessa stregua di quanto accade nelle ipotesi di modifica della denominazione di un
[...] ente, dovendo ritenersi, invece, che non acquisti automaticamente Parte_2 la posizione processuale di ma soltanto la facoltà di intervenire nel giudizio, Controparte_3 compiendo atti processuali in luogo del precedente concessionario, oggi estinto.
Precedente concessionario che, in assenza della costituzione del successore, conserva la qualità di parte formale del processo e mantiene il rapporto di rappresentanza con il difensore già nominato, in virtù del principio di ultrattività del mandato.
Nel caso di specie, si rileva che con comparsa del 30.06.2025 si è costituita nel presente giudizio
, conferendo procura alle liti all'avv. Gabriella Lattuca. Parte_2
Pertanto, in forza del fenomeno successorio e dell'avvenuta costituzione la presente decisione verrà resa nei confronti di . Parte_2
Ciò chiarito, occorre in primo luogo disattendere l'eccezione di nullità della sentenza per violazione di legge in merito alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Invero, con il primo motivo di appello, ha dedotto che il Parte_2 giudice di pace aveva errato nel non dichiarare la contumacia del Comune di Palermo, per essersi quest'ultimo costituito in giudizio nella persona del Comandante della Polizia Municipale, in qualità di delegato del Sindaco, in asserita violazione degli artt. 82 e 101 c.p.c. e della L. n. 689/1981.
Sul punto ritiene il giudicante condivisibili le difese formulate in tale grado di giudizio dal
Comune di Palermo, che ha richiamato la pronuncia della Corte di cassazione n. 3283/2015, ritenendo n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 5 così, condivisibilmente, per l'effetto valida la costituzione in primo grado da parte del funzionario delegato (cfr. pag. 3 della comparsa dove è dato leggere: “Cassazione Civile, Sez. VI – 3 Ordinanza,
18/02/2015, n. 3283 ha così statuito <<avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, la cognizione dell'opposizione all'intimazione pagamento relativa alla riscossione sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta giudice pace, così al verbale accertamento ed cartella esattoriale presupposti, anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato annullamento quest'ultimi atti, poiché si contesta comunque il diritto dell'agente procedere esecutivamente sensi dell'art. 615 c.p.c”. in tal senso anche: app. lecce taranto, < i>
23/09/2014) con l'effetto di poter considerare valida la costituzione da parte del “funzionario delegato”>>”).
Priva di pregio è anche il secondo motivo di appello, con cui Parte_2
, ha eccepito la nullità della sentenza gravata per omessa concessione dei termini ex art.
[...]
320 c.p.c. relativamente alle richieste istruttorie.
In merito, si osserva che, l'odierna appellante, si costituiva, nel giudizio di primo grado, con comparsa del 30.09.2019.
Ebbene, nel processo dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme;
questa libertà di forme fa sì che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi.
Tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al giudice di pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza;
a norma, infatti, dell'art. 320 cpc comma 3, nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere;
è nella prima udienza dunque che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie.
Mentre, il rinvio ad altra udienza è previsto, dal comma 4 dell'art. 320 cpc “ratione temporis” vigente, solamente per ulteriori produzioni e richieste di prova ed è concesso quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza;
ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della precisazione dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti.
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 6 Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 4376/2000, ha così disposto: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi […]”.
Tanto premesso, si osserva che (già Parte_2 Controparte_3 nel giudizio di prime cure), pur essendosi ritualmente costituita nel giudizio di primo grado,
[...] non è mai comparsa alla prima udienza tenutasi il giorno 12.09.2019, né ha mai formulato istanza di rinvio ai sensi del citato articolo 320 c.p.c.
Di conseguenza, tenuto conto di tali premesse, non può ritenersi sussistente la dedotta violazione dell'articolo 320 c.p.c.
Tutto ciò posto, in relazione al terzo ed ultimo motivo di appello, lo stesso deve, invece, essere riconosciuto fondato e, pertanto, accolto, in considerazione dei presupposti di fatto e di diritto di seguito illustrati.
Oggetto del contendere è innanzitutto la possibilità per l' di notificare Controparte_4
a mezzo posta elettronica certificata (ai soggetti il cui indirizzo risulta dai pubblici elenchi previsti dalla legge) una cartella esattoriale in formato “pdf” anziché in formato “p7m”.
Il Giudice di Pace, nella sentenza oggetto di gravame, ha ritenuto che solamente l'estensione del file “p7m” sia in grado di garantire l'integrità e la paternità dell'atto notificato e che “in difetto di detta estensione de file la notifica a mezzo pec non è valida con conseguente annullamento della cartella notificata”.
Tale prospettazione è erronea.
Innanzitutto, deve tenersi conto che alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto equipollenti le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, sia pure con le differenti estensioni
“p7m” e “pdf”, essendo tra loro pienamente fungibili “quoad effectum” (cfr. Cass., SSUU n.
10266/2018 che ha affermato che: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 7 pure con le differenti estensioni e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”).
Chiarito tale aspetto, non può accogliersi l'argomentazione formulata dal giudice di prime cure secondo cui la cartella di pagamento sarebbe nulla in quanto “Solo l'estensione “p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma” (cfr. sentenza di primo grado in atti).
La tesi non persuade in quanto non può dubitarsi che una cartella esattoriale (ovvero la sua immagine scansionata dell'atto originale cartaceo), ancorché, tra l'altro, priva della firma digitale, costituisce comunque documento autentico riferibile al soggetto che l'ha formato qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico (quale tramite Controparte_5
PEC proveniente dal suo indirizzo istituzionale (cfr. Cons. St. n. 8148/2020 secondo cui: “è eccessiva la tesi che la notifica della cartella esattoriale […] mediante trasmissione, su supporto, della copia per immagini del documento originale cartaceo, ma senza l'aggiunta della firma digitale, non sia stata validamente eseguita, perché la mancanza della firma digitale impedirebbe di avere la certezza che il documento (id est: l'immagine scansionata dell'atto originale cartaceo) sia autentico, genuino
e possa essere riferito al soggetto che l'ha formato e firmato. Una tesi del genere, infatti, sembra sostenibile nell'ipotesi di notifica di documenti privati e/o inerenti a rapporti tra privati, ma non quando, come nel caso di specie, la notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico
(l ) tramite P.E.C. (datata 12 dicembre 2018) proveniente dall'indirizzo Parte_2 istituzionale del predetto soggetto pubblico. Una simile provenienza, infatti, ad avviso del Collegio deve ritenersi idonea garanzia della genuinità ed autenticità del documento inviato. Non si vuole così rispolverare nozioni obsolete e ormai superate, come quella della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, quanto, piuttosto, segnalare le conseguenze irragionevoli a cui porta l'opposta tesi: questa, con il negare la genuinità del documento trasmesso via P.E.C. dall , Parte_2 perché non corredato di firma digitale, finirebbe per far ipotizzare che l' possa Parte_2 aver agito, nel caso di specie, , o addirittura perpetrando un falso”). Per_1
In definitiva, in caso di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata da parte dell' dal suo indirizzo istituzionale, non è necessaria neanche la Controparte_4 sottoscrizione con firma digitale della cartella (sia essa un file nativo digitale sia essa una copia informatica per immagine), atteso che la riferibilità della cartella all' non Controparte_4 dipende dalla sua sottoscrizione, quanto dal fatto che tale atto sia chiaramente attribuibile all'organo n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 8 titolare del potere di emetterlo. Si tratta, dunque, di una presunzione “iuris tantum”, incombendo sul destinatario che contesti la validità della notificazione, la falsità della cartella o la sua emissione da parte di un soggetto non legittimato, l'onere di fornire la prova contraria.
Accertata, dunque, la validità della notifica della cartella esattoriale in oggetto, ne consegue, sul piano processuale, l'accoglimento del terzo motivo di appello e, per l'effetto, il rigetto del primo motivo di opposizione sollevato da Parte_1
Chiarito e statuito quanto precede, si procede all'esame dei restanti due motivi di opposizione proposti dalla medesima parte.
In primo luogo, ha eccepito l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata Parte_1 per mancanza di valido titolo esecutivo.
Tale eccezione si fonda sulla previa impugnazione del verbale di accertamento n.
Z/0255268/2018 (posto a base della cartella) mediante ricorso al Prefetto di Palermo, presentato per il tramite del Comando di Polizia Municipale di Palermo.
Con l'eccezione “de qua”, dunque, ha dedotto l'accoglimento implicito di tale ricorso, ai sensi dell'art. 204 del CdS., in quanto, essendo trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Prefetto abbia emesso e notificato l'ordinanza di rigetto, il ricorso stesso avrebbe dovuto considerarsi tacitamente accolto per silenzio-assenso (o, più precisamente, per mancata adozione dell'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione nei termini di legge), con conseguente estinzione dell'obbligazione e illegittimità della successiva cartella esattoriale.
A sostegno del predetto motivo di opposizione, e, ai fini probatori, la società ha Parte_1 affermato di aver depositato agli atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso stesso.
Nello specifico, nei suoi atti difensivi si legge: "avverso il suddetto verbale l'odierna parte attrice ha proposto ricorso al Prefetto di Palermo, per mezzo del Comando Polizia Municipale di
Palermo a mezzo R.A.R. del 24.04.2018, così come emerge dalla documentazione in atti" (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione).
Tuttavia, si osserva che non ha fornito la prova idonea e completa per dimostrare Parte_1 la fondatezza del proprio assunto.
L'opponente non ha, nello specifico, assolto all'onere di dimostrare che la non abbia CP_6 adottato alcun provvedimento nel termine di legge, permettendo così il formarsi del presunto accoglimento del ricorso per silenzio assenso.
Più precisamente, ai fini di una piena prova, vrebbe dovuto attivarsi per richiedere Parte_1 alla un'attestazione in merito al decorso dei termini del procedimento e al correlativo CP_6
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 9 mancato rilascio del provvedimento, così da dimostrare la configurazione del silenzio assenso sul ricorso esperito.
In definitiva, la pretesa di accoglimento implicito del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 204 C.d.S. è risultata priva di idoneo fondamento probatorio.
Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, il motivo di opposizione formulato da Parte_1
– sia in primo grado che integralmente riproposto in appello – non può trovare accoglimento.
A diversa conclusione, tuttavia, occorre pervenire con riferimento all'ultimo motivo di opposizione, ossia l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata chiarezza delle somme richieste.
A sostegno di tale doglianza, la ricorrente ha eccepito che, dall'esame della cartella Parte_1 di pagamento, non è dato comprendere la corretta determinazione dell'importo complessivamente richiesto.
Più precisamente, la difesa ha evidenziato che la sanzione amministrativa originaria, prodromica all'atto impugnato (il verbale di contestazione n. ) ammontava ad € 81,00 NumeroDiCar_1
(cfr. verbale allegato al fascicolo di primo grado), a fronte dell'importo di € 187,14 riportato nella cartella esattoriale opposta (cfr. cartella allegata in atti).
In considerazione di tale divergenza di importo, a, pertanto, eccepito l'illegittimità Parte_1 dell'atto impugnato per carenza assoluta di motivazione, atteso che non risulta fornita alcuna indicazione chiara e specifica in merito alle voci e ai criteri posti a fondamento della quantificazione della maggiore somma richiesta.
Orbene, occorre evidenziare che la cartella di pagamento n. 2962090009088283000, notificata ad contiene l'intimazione di pagamento di somme dovute dal contribuente a titolo di Parte_1 sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada, in relazione alle quali il relativo titolo
è costituito dal verbale di contestazione n. Z/0255268/2018.
Tuttavia, nella cartella di pagamento impugnata è riportato in modo sintetico il titolo del credito azionato con la dicitura “Infrazioni al Codice della strada anno 2018”, con l'indicazione di una somma diversa rispetto a quella di cui al titolo (€ 175,98 invece di 93,98), senza che vengano, però, specificate le ragioni di tale incremento, a mezzo di indicazione analitica delle causali di pagamento ulteriori.
Dunque, deve ritenersi sussistente il vizio di motivazione della cartella di pagamento in esame, in quanto essa è carente di una motivazione congrua e idonea a fornire all'obbligato i dati conoscitivi essenziali per il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 9557/2013 che formula un principio che si ritiene estendibile anche al caso di specie).
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 10 In accoglimento del motivo sopra esposto, la cartella di pagamento impugnata deve essere dichiarata parzialmente nulla, data la mancanza di idonea motivazione circa la determinazione della somma indicata nella stessa, che ne ha precluso la verifica della legittimità e della fondatezza del credito.
Ne consegue, pertanto, la rideterminazione del “quantum” dovuto nel minor importo di € 93,98 come indicato nel verbale di contestazione n. Z/0255268/2018.
Quanto alle spese di lite, stante l'esito complessivo della lite, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporne una compensazione integrale tra tutte le parti in causa per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) in riforma della sentenza del giudice di prime cure, dichiara la parziale nullità della cartella esattoriale 2962090009088283000, rideterminando nella somma di € 93,98 l'importo dovuto, oltre interessi di legge maturandi, dalla data di notificazione della cartella;
2) compensa integralmente le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Termini Imerese, 05.11.2025
Il Giudice
DR QU
n. 3468/2019 r.g.a.c. Pag. 11