Decreto cautelare 28 settembre 2022
Sentenza breve 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 31/10/2022, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01730/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Aventaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ceglie Messapica, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di: -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot.-OMISSIS- del 19.9.2022;
- dell'elenco, datato 16.9.2022, contenente i risultati della prova fisica del 16.9.2022;
- della comunicazione datata 25.8.2022 di convocazione alle prove fisiche;
- ove occorra, del “bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di istruttore di polizia locale categoria c – posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato” laddove ha previsto l'ammissione con riserva alle prove scritte per i soli candidati in stato di gravidanza e non anche per gli altri candidati che per cause di forza maggiore o caso fortuito non hanno partecipato alle prove fisiche, non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva e/o il rinnovo in favore di detti candidati impossibilitati;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, laddove lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to A. Aventaggiato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) la ricorrente partecipava al concorso, bandito dal Comune di Ceglie Messapica, per l’assunzione di 3 istruttori di Polizia Locale;
- b) dopo aver superato la prova preselettiva, la ricorrente veniva convocata per le successive prove fisiche che precedevano la prova scritta;
- c) nel bando era previsto che sarebbero stati ammessi alla prova scritta solo i candidati che avessero superato le prove fisiche e che le concorrenti che, al momento della convocazione per la prova fisica, si fossero trovate in stato di gravidanza, sarebbero state ammesse con riserva alla prova scritta, per poi essere successivamente sottoposte, al termine dello stato di gravidanza, alle prove fisiche;
- d) nella notte precedente la data di espletamento delle prove fisiche, la ricorrente accusava rialzo febbrile (37,5°) e vomito, con terapia di riposo, dieta in bianco per 3 gg e idratazione a piccoli sorsi (v. certificato guardia medica allegato al ricorso);
- e) di tanto la ricorrente informava la P.A. tempestivamente, chiedendo contestualmente un differimento delle prove fisiche;
- f) con nota prot.-OMISSIS- del 19 settembre 2022, il Comune respingeva l’istanza perché il bando non prevedeva il rinvio delle prove fisiche, “ salvo i casi di impossibilità a sostenere le prove per accertato stato di gravidanza ”;
- g) di tanto si duole la ricorrente con il ricorso in esame;
- h) con decreto monocratico n. 462 del 28 settembre 2022, il Presidente della Sezione II di questo Tribunale accoglieva la domanda di tutela d’urgenza, disponendo i) la fissazione di una seduta suppletiva per lo svolgimento delle prove fisiche in apposita sessione dedicata ii) e, in subordine (per l’eventualità - in particolare - che l’Amministrazione si fosse trovata nell’impossibilità di fissare tale seduta entro la data del 7 ottobre 2022, prevista per lo svolgimento delle prove scritte), l’ammissione della ricorrente con riserva alle prove scritte, iii) la fissazione della camera di consiglio del 25 ottobre 2022 per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
- i) il 24 ottobre 2022, parte ricorrente depositava documentazione dalla quale risultava che, in esecuzione del suddetto decreto monocratico, la ricorrente era stata ammessa con riserva alla prova scritta, era stata convocata per la prova fisica il 18 ottobre 2022, era stata poi ammessa (avendo conseguito la votazione di 28/30 alla prova scritta) alla prova orale prevista per il 31 ottobre 2022;
- j) alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
2) Ritenuto che il ricorso sia fondato per le seguenti ragioni:
- a) in presenza del certificato medico che attestava di fatto l’impossibilità della ricorrente a svolgere le prove fisiche nella data prestabilita, è irrazionale il diniego opposto dalla P.A. allo svolgimento di tali prove in altra data, nell’assunto che il bando prevedesse il rinvio per il solo caso della gravidanza;
- b) è di tutta evidenza, infatti, che il bando di concorso intendesse fare riferimento a un’ipotesi di carattere generale per il rinvio della prova fisica (stato di gravidanza), ma ciò, per evidenti ragioni logiche, non esclude certamente casi specifici di impossibilità allo svolgimento della prova, che la P.A. avrebbe dovuto valutare singolarmente;
- c) né la P.A. ha addotto, a sostegno del diniego impugnato, preponderanti e specifiche esigenze organizzative tali da rendere recessiva la posizione della ricorrente (considerato, in particolare, che, trattandosi di prove fisiche, non vi poteva nemmeno essere l’esigenza, per la P.A., di garantire l’anonimato per il tramite della contestuale partecipazione di tutti i candidati).
3) Ritenuto quindi che:
- a) il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada annullata la comunicazione prot.-OMISSIS- del 19 settembre 2022 con cui il Comune ha negato alla ricorrente il rinvio delle prove fisiche;
- b) le spese di lite possano essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.