Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2022, proposto da
AB ES UG, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campi Bisenzio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Quadrini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota a firma del Responsabile P.O. della U.O. 4.7 – Edilizia e Strumenti Attuativi del Comune di Campi Bisenzio, Ing. Luciano Fabiano, recante “SCIA prot. 3213 del 17.01.2022 – COMUNICAZIONE DI IRRICEVIBILITA'”, nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso il Permesso di Costruire n. 4204 del 16.04.2020 rilasciato dal Comune di Campi Bisenzio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. AB UG, premesso: 1) di aver presentato in data 8/08/2018 al comune di Campi Bisenzio una istanza per il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un magazzino ad uso commerciale previa demolizione di un immobile preesistente; 2) che il comune di Campi Bisenzio, in ragione dell’elevato rischio idraulico che caratterizza la zona, ha accolto l’istanza ma classificando i locali come magazzini per il deposito merci senza la permanenza di persone con espresso divieto di esercitare una attività commerciale all’interno degli stessi; 3) di aver presentato in data 17/01/2022 una scia per il mutamento di destinazione d’uso da magazzino a commerciale dell’immobile, precisando con apposita relazione tecnica di poter mitigare il rischio idraulico mediante la installazione di un allarme sonoro destinato ad attivarsi in caso di esondazioni; 4) che il comune di Campi Bisenzio ha dichiarato la scia irricevibile in quanto contrastante con la prescrizione contenuta nel permesso di costruire; tutto ciò premesso il Sig. UG impugna il provvedimento inibitorio degli effetti della scia per i motivi di cui appresso.
Con il primo ed unico motivo il ricorrente sostiene che il comune non avrebbe potuto inibire gli effetti della scia in quanto in base all’art. 12 della l.r.t. 41/2018 nelle zone a frequente rischio di alluvioni sarebbero ammesso tutte le tipologie di intervento edilizio.
Inoltre, sempre a giudizio del ricorrente, la prescrizione contenuta nel permesso di costruire non sarebbe stata in assoluto ostativa al mutamento di destinazione dovendo il comune prendere in considerazione la misura di mitigazione del rischio proposta per la prima volta in sede di presentazione della scia.
Il motivo non ha fondamento.
Le prescrizioni contenute nel titolo edilizio concorrono a determinare lo statuto dell’immobile integrando le previsioni normative ed urbanistiche relative alle sue possibilità di trasformazione ed uso.
Per tale ragione si tratta di clausole che la giurisprudenza considera immediatamente lesive ed impugnabili nei termini di legge a pena del loro consolidamento (Cons. Stato 2451/2021).
Una volta consolidatasi la prescrizione diviene, dunque, vincolante a prescindere dalla sua legittimità e la sua efficacia non viene automaticamente meno in ragione di circostanze sopravvenute a meno che non sia il comune stesso a caducarla o modificarla in via di autotutela.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO