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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2024, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 09.01.2024., ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale
nella causa n rg 650/20 vertente tra:
nata a [...] il [...] C.F. in Santo Stefano di Parte_1 CodiceFiscale_1
Camastra via Vittoria n. 61, rappresentata e difesa dall'Avv. Micale Maria Elena (foro di Mistretta) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santo Stefano di Camastra (Me) alla Via G.Leopardi, 23 ex via Nazionale snc come da procura in calce al presente atto (Codice Fiscale pec: C.F._2 tel 0921337160 fax 0921697059; Le comunicazioni previste dal Email_1 codice di rito potranno essere effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo pec:
Email_2
-ricorrente-
Contro
MESSINA nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via CP_1
Vittorio Emanuele 100, 98122 Messina.
CP_
2. nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21.
CP_
3. nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sant'Agata Militello 98077 (Me)
C/da Telegrafo, via M/18.
4. in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in Roma Largo Chigi n. 5 - 00187 Roma.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso r.g. n. 650 del 2020 notificato il 18 febbraio 2020, parte ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 595 2019 00048350 39 000 formato il 23.11.2019 notificato il giorno 14.01.2020 dell'importo complessivo di € 17.399,84 per controlli sulla posizione contributiva periodo dal 01/2013 al
12/2019 comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione.
Come da documentazione in atti, in data 29.09.2014 il Comune di Santo Stefano di Camastra nella persona del capo area amministrativa Dott.ssa attestava che la signora rappresentante Per_1 Parte_1 legale della ditta in data 28.10.2012 ha cessato la propria attività. Parte_2 CP_ Inoltre, in data 10.02.2017 l' con raccomandata n. 65038758058 comunicava che a seguito della domanda presentata in data 11.11.2014 la signora veniva cancellata con effetto dal Parte_1
28.10.2012., così come da documenti in atti.
La società a far data dal 30 giugno 2014 è stata sciolta e posta in liquidazione, non Parte_2 Pt_2 svolge alcuna attività relativa alla liquidazione stessa in ragione dell'inesistenza di attivo patrimoniale e di crediti da esigere, risultando quindi a tutti gli effetti “INATTIVA” come da copia visura CCIAA in atti.
CP_ Di conseguenza, risulta applicabile la statuizione della circolare n. 12 dell'1 febbraio 2008 art. 3 lettera
C) che testualmente recita : “c) Perdita dei requisiti di iscrivibilità alla Gestione commercio, di uno o più soci. Infine, qualora prima o durante le operazioni di liquidazione della società, uno o più soci, perdano i requisiti dell'abitualità e della prevalenza, per essi non sussisterà l'obbligo contributivo e dovranno pertanto essere cancellati dalla Gestione Commercio.”
Alla luce di ciò manca in capo alla ricorrente il presupposto di ogni addebito in favore dei resistenti, in primo luogo, in quanto la stessa ha cessato la propria attività con provvedimento datato 28.10.2012 e la società de quo è stata cancellata con provvedimento del 10 febbraio 2017, data in cui erano già stati CP_ depositati presso l'agenzia delle entrate e quindi verificati dall' i modelli unici della sig.ra Parte_1
per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016. Con annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
[...]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Annulla l'avviso di addebito n. 595 2019 00048350 39 000 formato il 23.11.2019 notificato il giorno
14.01.2020., così come in parte motiva;
CP_ 2) condanna l' in persona del legale rappresentante, e la , in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, in solido, al pagamento delle e spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in € 5.100,00, oltre Iva e cpa, e spese generali 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Micale Maria Elena.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 09/01/2024
Il Giudice del Lavoro
Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 09.01.2024., ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale
nella causa n rg 650/20 vertente tra:
nata a [...] il [...] C.F. in Santo Stefano di Parte_1 CodiceFiscale_1
Camastra via Vittoria n. 61, rappresentata e difesa dall'Avv. Micale Maria Elena (foro di Mistretta) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santo Stefano di Camastra (Me) alla Via G.Leopardi, 23 ex via Nazionale snc come da procura in calce al presente atto (Codice Fiscale pec: C.F._2 tel 0921337160 fax 0921697059; Le comunicazioni previste dal Email_1 codice di rito potranno essere effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo pec:
Email_2
-ricorrente-
Contro
MESSINA nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via CP_1
Vittorio Emanuele 100, 98122 Messina.
CP_
2. nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21.
CP_
3. nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sant'Agata Militello 98077 (Me)
C/da Telegrafo, via M/18.
4. in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in Roma Largo Chigi n. 5 - 00187 Roma.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso r.g. n. 650 del 2020 notificato il 18 febbraio 2020, parte ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 595 2019 00048350 39 000 formato il 23.11.2019 notificato il giorno 14.01.2020 dell'importo complessivo di € 17.399,84 per controlli sulla posizione contributiva periodo dal 01/2013 al
12/2019 comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione.
Come da documentazione in atti, in data 29.09.2014 il Comune di Santo Stefano di Camastra nella persona del capo area amministrativa Dott.ssa attestava che la signora rappresentante Per_1 Parte_1 legale della ditta in data 28.10.2012 ha cessato la propria attività. Parte_2 CP_ Inoltre, in data 10.02.2017 l' con raccomandata n. 65038758058 comunicava che a seguito della domanda presentata in data 11.11.2014 la signora veniva cancellata con effetto dal Parte_1
28.10.2012., così come da documenti in atti.
La società a far data dal 30 giugno 2014 è stata sciolta e posta in liquidazione, non Parte_2 Pt_2 svolge alcuna attività relativa alla liquidazione stessa in ragione dell'inesistenza di attivo patrimoniale e di crediti da esigere, risultando quindi a tutti gli effetti “INATTIVA” come da copia visura CCIAA in atti.
CP_ Di conseguenza, risulta applicabile la statuizione della circolare n. 12 dell'1 febbraio 2008 art. 3 lettera
C) che testualmente recita : “c) Perdita dei requisiti di iscrivibilità alla Gestione commercio, di uno o più soci. Infine, qualora prima o durante le operazioni di liquidazione della società, uno o più soci, perdano i requisiti dell'abitualità e della prevalenza, per essi non sussisterà l'obbligo contributivo e dovranno pertanto essere cancellati dalla Gestione Commercio.”
Alla luce di ciò manca in capo alla ricorrente il presupposto di ogni addebito in favore dei resistenti, in primo luogo, in quanto la stessa ha cessato la propria attività con provvedimento datato 28.10.2012 e la società de quo è stata cancellata con provvedimento del 10 febbraio 2017, data in cui erano già stati CP_ depositati presso l'agenzia delle entrate e quindi verificati dall' i modelli unici della sig.ra Parte_1
per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016. Con annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
[...]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Annulla l'avviso di addebito n. 595 2019 00048350 39 000 formato il 23.11.2019 notificato il giorno
14.01.2020., così come in parte motiva;
CP_ 2) condanna l' in persona del legale rappresentante, e la , in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, in solido, al pagamento delle e spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in € 5.100,00, oltre Iva e cpa, e spese generali 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Micale Maria Elena.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 09/01/2024
Il Giudice del Lavoro
Amato Lucia Maria Catena