Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 152/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 152/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Riccardo Tripepi, elettivamente domiciliata in , via Magna Parte_1
Grecia 4B
nei confronti di
, c.f. , nato a [...] l'[...] e Controparte_1 C.F._1
c.f. nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Strangio, ed elettivamente domiciliati in Bianco, Via C. Colombo n. 203
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Parte appellante impugna la sentenza definitiva n. 54/2020, pubblicata il
21/1/2020 e notificata il 24/1/2020, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n. 562/2012 R.G, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai e, per l'effetto, la CP_1
è stata condannata al pagamento di €21.855,00. Controparte_3
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dai nei CP_1
confronti della per la cattiva esecuzione dei lavori Controparte_3 sulla strada “Bovalino-Bagnara” che, a causa delle opere di scavo e sbancamento, avevano causato il cedimento verso valle ed il dissesto del terreno di loro proprietà.
La impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che Parte_1
dei danni da cose risponde il proprietario in virtù del rapporto di custodia.
Deduce l'appellante che i danni lamentati dagli attori sono derivati dall'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di cui deve rispondere l'appaltatore, non già la committente. La responsabilità del proprietario, infatti, non opera in senso oggettivo ma richiede una condotta colposa.
Con il secondo motivo l'appellante contesta le conclusioni della CTU. Deduce in proposito che lo stato deformativo dei manufatti presenti sul terreno non è connesso etiologicamente alla realizzazione dello scavo ma derivano da una loro errata costruzione. Inoltre, rappresenta l'appellante che i danni si sono
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verificati nel primo metro di terreno superficiale che ha subito deformazioni a causa di eventi meteorici.
Con il terzo motivo è impugnato il quantum. La sostiene Parte_1
che il CTU ha attribuito un valore al terreno senza fornire alcun criterio di stima.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta una duplicazione degli importi a titolo di interessi perché, in dispositivo, sono disposti gli interessi legali sugli importi via via annualmente rivalutati da gennaio 2010 fino al soddisfo.
- Difese degli appellati
I contestano l'appello chiedendone il rigetto per infondatezza. CP_1
Deducono, in particolare, che la ha provveduto al Parte_1
pagamento in favore degli appellati del risarcimento disposto dal Tribunale di
Locri e che ciò costituisce atto di acquiescenza alla sentenza impugnata ex art. 329 c.p.c.
Rappresentano, poi, che la , costituendosi in Controparte_3 giudizio, non ha inteso evocare in giudizio l'eventuale impresa appaltatrice né, ha mai indicato ovvero prodotto il contratto di appalto relativo ai lavori per cui
è causa sicché non è provata la presenza di alcuna impresa appaltante esterna. L'ente, dunque, in quanto proprietaria della strada Bovalino–Bagnara
e/o committente dei lavori, era tenuta nell'esecuzione all'osservanza delle regole tecniche nonché ai comuni canoni di diligenza e prudenza al fine di evitare danni ai terzi.
In merito al motivo sugli interessi, i rilevano che in sede di CP_1
pagamento, la , previo assenso di parte appellata, ha Parte_1
corrisposto gli interessi quantificati sulla base di quanto previsto dalla sentenza del Tribunale, invece che sulla base di quanto riportato nel dispositivo della sentenza impugnata.
***
1.- Sulla acquiescenza della sentenza
Gli appellati deducono che la ha provveduto al pagamento Parte_1
in favore degli appellati del risarcimento disposto dal Tribunale di Locri e che ciò costituisce atto di acquiescenza alla sentenza impugnata ex art. 329 c.p.c.
3 Corte d'Appello
La difesa non merita accoglimento.
L'esecuzione della sentenza di primo grado non è preclusiva dell'impugnazione, perché costituendo un atto immediatamente esecutivo, la spontanea esecuzione può essere fondata anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.
2.- Sulla responsabilità della Parte_1
1. La impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1
che dei danni da cose risponde il proprietario in virtù del rapporto di custodia.
Deduce l'appellante che i danni lamentati dagli attori sono derivati dall'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di cui deve rispondere l'appaltatore, non già la committente. La responsabilità del proprietario, infatti, non opera in senso oggettivo ma richiede una condotta colposa.
2. Il motivo è infondato.
Dalla CTU è emerso che i danni patiti dai sono derivati da un errore CP_1 di progettazione nell'appalto, poiché sono state compiute delle scelte di contenimento dello sbancamento non idonee alle caratteristiche geologiche del terreno interessato dall'opera.
In merito ai lavori in questione, infatti, il CTU ha rilevato che «durante l'esecuzione degli estesi e profondi scavi si sono verificati cedimenti franosi sia nell'area circostante che in un area distante centinaia di metri dagli stessi (…) Il sottosuolo nella zona di Natile nuovo
è argilloso, come è noto l'argilla se idratata plasticizza. Oltre all'influenza dei fattori strutturali, morfologici e litotecnici, certamente l'acqua ha svolto un ruolo prioritario come fattore di innesco della frana. Pertanto la regimazione delle acque superficiali e
l'abbattimento della pressione delle acque sotterranee doveva essere un obiettivo urgente ed improcastinabile per migliorare le condizioni di stabilità dell'area in esame (…) lo scavo per la strada con la conseguenza asportazione di enormi massi, ha consentito all'argilla resa fluida per la pioggia di spostarsi, provocando un movimento franoso verso valle del terreno superficiale con vistosi dissesti. Si è turbato, come già detto, un equilibrio geologico. Le frane quiescenti come riportato dall'autorità di bacino nelle mappe del 2001, sono diventate attive».
Dunque, già in fase di progettazione avrebbe dovuto essere noto il concreto rischio di frane scaturente dalla natura argillosa del terreno e, in ragione della
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presenza di tale pericolo, si sarebbero dovuto predisporre misure idonee a neutralizzare i rischi.
La colpa della risiede quindi già Parte_1 nell'avere progettato e ordinato l'esecuzione di lavori senza la predisposizione di adeguate misure di protezione preventive.
L'evento lesivo per cui è causa non è dipeso quindi da una cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore ma dal non avere predisposto misure preventive.
Secondo la giurisprudenza «In tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente» (Cass. 12 dicembre 2016, n. 25408, tra le molte)» (Cass. n. 3025/2019).
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
3.- Sulle risultanze della CTU
1. Con il secondo motivo l'appellante contesta le conclusioni della CTU.
Deduce in proposito che lo stato deformativo dei manufatti presenti sul terreno non è connesso alla realizzazione dello scavo ma derivano da una loro errata costruzione.
Inoltre, rappresenta l'appellante che i danni si sono verificati nel primo metro di terreno superficiale che ha subito deformazioni a causa di eventi meteorici.
L'appellante osserva che altri manufatti più prossimi alla zona di scavo non hanno subito deformazioni o comunque ne hanno avute di entità minore.
Muovendo da questo presupposto, l'appellante deduce che «le eventuali lesioni riscontrate dal CTU certamente derivano da una errata costruzione dei detti manufatti e, indubbiamente, non dai lavori di sbancamento, compiuti peraltro a valle del terreno in parola, dalla ditta appaltatrice».
2. L'assunto non è condivisibile.
Non è provata la premessa dedotta dall'appellante, non essendo dimostrati i difetti di costruzione degli immobili delle controparti.
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E non è sufficiente – a dimostrare tale premessa – la circostanza che altri immobili – diversi da quelli oggetto di controversia – sono privi di difetti all'esito dei lavori di sbancamento.
Inoltre il ctu – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – ha ritenuto che «i danni riscontrati sul terreno degli attori non riguardano la parte superficiale dello stesso, bensì, anche sulla scorta delle esperienze di suoli e fabbricati siti nelle vicinanze, riguarda parti anche profonde dello stesso».
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
4.- Sul quantum
1. Con il terzo motivo l'appellante contesto il quantum determinato dalla sentenza impugnata.
La sostiene che il CTU ha attribuito un valore al terreno Parte_1
senza fornire alcun criterio di stima.
2. Il motivo è parzialmente fondato.
Il CTU, in sede di risposta alle osservazioni, in ordine alla determinazione del valore del terreno, ha chiarito che «per il valore del terreno considerato edificabile come da certificato urbanistico si è effettuata una ricerca di mercato sul luogo nonché si è presa visione dei valori indicati dal catasto. L'UTE indica un valore compreso tra 10,00
€/mq a oltre 100,00 €/mq in dipendenza di vari fattori, tra cui l'estensione del terreno, gli indici urbanistici, la posizione e l'attrattività turistico ricettiva dei luoghi. Come già osservato nella perizia, ha i prezzi più bassi in Italia ed il prezzo desunto di Parte_2
13,50 €/mq è apparso congruo. Per ciò che riguarda la parte del terreno a destinazione agricola si è preso come riferimento i prezzi indicati dalla Regione Calabria per i valori di esproprio di tali terreni: per tali terreni con destinazione uliveto indica il prezzo di 28000
€/ha ovvero 2,8 €/mq che tenendo conto di alcuni fattori tra cui che il terreno non è oggetto di esproprio si porta a 4 €/mq».
Considerato che vi erano già prima dei lavori in questione “frane quiescenti” e che quindi l'effettiva edificabilità del terreno degli attori erano sostanzialmente compromessa o comunque l'edificazione era esposta a seri rischi, appare congruo fare riferimento al valore minimo indicato dal ctu, ossia € 10 al mq.
Pertanto il valore del terreno, nella zona edificabile, è pari ad € 20.900.
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Detraendo da tale valore la somma di € 8.360 (valore residuo determinato dal ctu moltiplicando 4 € al mq per 2090 mq), si ottiene l'importo di € 12.540,00.
Aggiungendo la somma di € 2.000 “immediatamente riscontrabili” (così definiti dal ctu), si giunge alla somma di € 14.540,00.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
va condannata alla corresponsione in favore degli appellati
[...] della minor somma di € 14,540,00.
3. Quanto agli accessori, in parziale riforma (del dispositivo) della sentenza spettano agli appellati gli interessi legali sulla somma originaria, devaluata al momento dell'evento lesivo, annualmente rivalutata, dal giorno dell'evento lesivo sino alla presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così determinata dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
5.- Spese processuali
In considerazione del divario tra quanto chiesto in domanda e quanto accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, si reputa equo compensare per metà le spese processuali, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida
– sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, applicando lo scaglione da € 5.201 ad € 26.000, con i parametri minimi per per fase istruttoria per il secondo grado (considerata la mancanza di istruttoria orale) e parametri medi per le altre fasi – in complessivi € 2.538,50 per il primo grado e in complessivi € 2.444,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Sebastiano Strangio, difensore degli appellati.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e così provvede:
[...] Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la alla Parte_1
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corresponsione in favore degli appellati della complessiva somma di €
14.540,00, oltre agli interessi legali sulla somma originaria, annualmente rivalutata dal giorno dell'evento lesivo sino alla presente sentenza, nonché agli interessi legali sulla somma così determinata, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi
€ 2.538,50 per il primo grado e in complessivi € 2.444,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sebastiano Strangio, difensore degli appellati;
- pone interamente a carico dell'appellante le spese di ctu.
Reggio Calabria, 24.1.2025
Il consigliere est.
dott. Natalino Sapone
La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
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