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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2695/21 e iniziato con ricorso depositato in data 30/09/21 da con avv. W. GIACARDI Parte_1
- ricorrente -
contro con avv. T. BENUSSI Controparte_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
In via istruttoria:
- disporre, se del caso, interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto dedotte nel presente ricorso, con espressa riserva di ulteriormente produrre e dedurre, formulare capi di prova per interrogatorio ed indicare testi;
Nel merito:
- emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Trieste il 20/09/1997;
- dichiarare, ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge n. 898/70, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, cessati gli effetti civili conseguenti l'avvenuta trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in Trieste il 20/09/1997;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste e dei luoghi in cui venne trascritto il matrimonio, affinché proceda alla trascrizione ed agli incombenti di rito;
- confermare il collocamento paritario, a settimane alterne, presso l'abitazione della madre e presso il padre, con residenza Per_ Per_ fissata presso la madre in Trieste, via della Madonnina n. 12, di , e ( economicamente auto- Per_2 Per_4 sufficiente, ha già cambiato residenza);
pagina 1 di 9 - confermare che sarà cura di ciascun genitore portare i figli all'altro alla fine di ogni settimana di spettanza, e che i genitori continueranno a farsi carico direttamente delle esigenze dei figli, senza contributo al loro mantenimento da parte di uno nei confronti dell'altro, sia con riferimento a quelle ordinarie che avuto riguardo a quelle straordinarie, che verranno sostenute al 50% e rendicontate come da Protocollo siglato tra il Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati;
- confermare che i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli:
o dei periodi di ferie continuativi, in via paritaria e comunque, quantomeno di tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, avendosi cura di individuare e di comunicare il periodo entro il 30 aprile di ciascun anno;
o una settimana durante le vacanze invernali da concordarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con Natale e Primo dell'anno alternati di anno in anno, tra i coniugi;
o una settimana da dividersi a metà tra i genitori in occasione delle vacanze pasquali con alternanza fra Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ulteriori festività rituali alternate tra i genitori;
o considerato che i coniugi sono economicamente autosufficienti, non riconoscere alcun assegno divorzile a carico di uno ed in favore dell'altro.
- respingere ogni domanda ex adverso formulata.
Con vittoria di spese e di onorari relativamente al presente giudizio, oltre ad anticipazioni, IVA, c.p.a. e spese generali”.
Conclusioni della resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
Fermo restando l'obbligo del ai fini della definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, assunto in sede di Pt_1 separazione di cedere a la quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sito in Trieste, Via Madonnina n. 12, Controparte_1
IV piano.
Tale bene viene così descritto: alloggio sito in Trieste al quarto piano e soffitta sita al piano sottotetto della casa civico numero 12 di Via Madonnina.
Gli immobili di cui sopra sono così censiti all'Ufficio Tavolare di Trieste: alloggio sito al quarto piano censito nel c.t. 1° della P.T. 61568 di Trieste, marcato “10” ed orlato in ROSSO nel piano in atti tavolari sub. G.N. 4752/92, con le congiunte 61/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 1877 di Trieste;
Soffitta sita al piano sottotetto censita nel c.t. 1° della P.T. 61573 di Trieste, marcata “15” ed orlata in AZZURRO, nel piano in atti tavolari sub G.N. 4752/92, con le congiunte 11/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 1877 di Trieste.
Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste gli immobili risultano così censiti:
- alloggio: Partita n. 1027462, sez. V, foglio 22, numero 4723, sub. 10 Via della Madonnina, civico numero 12, piano 4, z.
c. 1, categoria A/4, classe 3, vani 5, rendita catastale € …
- soffitta: sez. V, foglio 22, numero 4723, sub 15, Via della Madonnina, civico numero 12, piano 5, z. c. 1, categoria C/2, classe 7, mq. 60”, con obbligo del di provvedere al pagamento di metà delle spese necessarie per la Pt_1 regolarizzazione urbanistica, dell'immobile ceduto, che, in caso di mancata adesione di controparte al trasferimento da effettuare in questa sede, con rimessione della causa in istruttoria, dovrà avvenire presso un notaio,
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Controparte_1 Parte_1 Per_
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza principale presso la madre nell'immobile di Via
Madonnina 12, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé a settimane alterne, dalla domenica alla domenica successiva.
pagina 2 di 9 Oltre ad un periodo di tre settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno,
prevedendo che negli anni pari sia la madre ad individuare detto periodo e, negli anni dispari, il padre, oltre ad una settimana durante le vacanze invernali, da concordarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con Natale e primo dell'anno alternato di anno in anno tra i genitori;
una settimana da dividersi a metà tra i genitori durante le vacanze pasquali con alternanza fra Pasqua e lunedì dell'Angelo.
3) Prevedere che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli minorenni e maggiorenni e Persona_5 Per_
, nei periodi di spettanza di ciascuno, oltre a dividere nella misura del 50% le spese straordinarie previste dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste.
4) Spese compensate in quanto le medesime condizioni sono già state presentate dalla resistente in comparsa di risposta ed i vari rinvii sono stati richiesti congiuntamente da entrambe le parti.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il ricorrente ha adito questo Tribunale esponendo quanto segue, in fatto:
- le parti contraevano matrimonio concordatario il 20/09/1997, registrato negli atti di matrimonio al n. 332, P. 2,
S. A., anno 1997 (doc. 1). Per_ Dalla loro unione sono nati (27/04/2000), (15/07/2003), (15/09/2005) e Per_4 Per_1 Per_2
(04/05/2011).
In data 03/03/2020, i coniugi proponevano ricorso per separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Trieste, che in data 30/06/2020 rilasciava omologa (doc. 2).
4. Le condizioni di separazione consensuale erano le seguenti, testualmente:
“a) “i coniugi e si separano per mutuo consenso e nel reciproco rispetto;
Controparte_1 Parte_1
b) quanto ai figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), Persona_6 Persona_7
e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, a settimane Persona_8 Persona_9 alterne, presso l'abitazione della madre e presso il padre, con residenza fissata presso la madre in Trieste, via della Madonnina n. 12.
Sarà cura di ciascun genitore portare i figli all'altro alla fine di ogni settimana di spettanza.
I genitori continueranno a farsi carico direttamente delle esigenze dei figli, sia con riferimento a quelle ordinarie che avuto riguardo a quelle straordinarie, che verranno sostenute al 50% e rendicontate come da
Protocollo siglato tra il Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati.
In ogni caso, i genitori avranno la facoltà di trascorrere dei periodi di ferie continuativi con i figli, in via paritaria e comunque, quantomeno di tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, avendosi cura di individuare e di comunicare il periodo entro il 30 aprile di ciascun anno.
Una settimana durante le vacanze invernali da concordarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con Natale e
Primo dell'anno alternati di anno in anno, tra i coniugi.
Una settimana da dividersi a metà tra i genitori in occasione delle vacanze pasquali con alternanza fra Pasqua
e Lunedì dell'Angelo, ulteriori festività rituali alternate tra i genitori. pagina 3 di 9 I genitori si impegnano, così come già fanno, tenuto conto della primaria necessità di rispettare le esigenze di vita ordinata, scolastica, sportiva e sociale dei figli, a collaborare, consultandosi, nelle scelte rilevanti per
, , e Per_4 Per_1 Per_2 Persona_9
c) I signori e prestano sin d'ora il proprio consenso, l'uno a favore dell'altro, Controparte_1 Parte_1 al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e di espatrio, nonché prestando il proprio consenso al rilascio
dei documenti di identità e di espatrio dei minori stessi.
d) Al fine della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi così dispongono:
1) quanto all'abitazione coniugale, sita in Trieste, via della Madonnina civico n. 12, alloggio sito al piano quarto, e soffitta al piano sottotetto, di proprietà pro indiviso dei ricorrenti, il signor si Parte_1 obbliga a trasferire al più tardi in sede di divorzio, a titolo gratuito, alla signora che accetta, Controparte_1 la propria quota di ½ p.i. della proprietà della casa coniugale qui di seguito descritta: [omissis]1.
Le parti si danno atto che, agli esiti dell'udienza presidenziale, il pieno ed esclusivo possesso dell'immobile e soffitta sito in Trieste civico numero 12 di via della Madonnina, avrà da intendersi consolidato in capo alla signora ed un tanto ad ogni effetto, precisandosi che l'immobile in questione è una casa di Controparte_1 civile abitazione non avente caratteristiche di lusso e che la signora è già proprietaria Controparte_1 dell'altra metà del bene, destinato a prima casa.
Le parti si impegnano a promuovere nei confronti dei Condomini dell'immobile di via Madonnina n. 12 causa di usucapione riguardante lo spazio che risulta essere accatastato come proprietà condominiale e, da sempre, nella loro disponibilità e prima dei loro danti causa.
Le spese di lite e successive per la regolarizzazione dello stato di fatto dell'immobile saranno divise al 50% fra le parti e la particella usucapita sarà di esclusiva proprietà della signora Controparte_1
2) Quanto all'immobile sito al primo piano della casa civico numero 2 di via San Nicolò, in natura alloggio con balcone e bussola, con destinazione ufficio, di proprietà pro indiviso dei ricorrenti, la signora Controparte_1 trasferisce, a titolo gratuito, al signor che accetta, la propria quota di ½ della proprietà Parte_1 dell'immobile qui di seguito descritto: [omissis]2.
L'immobile è di importante interesse artistico, come da relativa annotazione tavolare di vincolo sub G.N.
5892/1959 ma, trattandosi di trasferimento di proprietà a titolo non oneroso, non risulta soggetto all'esercizio del diritto di prelazione da parte del competente Ministero e degli altri enti, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, per il tramite della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il passaggio per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, in Trieste, piazza Libertà n. 7, cui comunque l'atto di trasferimento andrà notificato.
Avuto riguardo all'identificazione catastale dell'immobile, nonché alle planimetrie depositate al Catasto e alla conformità, allo stato di fatto, dei dati catastali delle planimetrie, i signori e Controparte_1 Parte_1 dichiarano che la situazione in natura corrisponde alle planimetrie depositate al Catasto e corrisponde ai dati catastali e tavolari;
un tanto risulta ulteriormente cerziorato dalla relazione del Perito Edile il Persona_10 quale dichiara, a seguito di sopralluogo, di aver accertato che: “l'immobile costituito dall'alloggio con balcone
e bussola sito al primo piano della casa di via San Nicolò n. 2 è correttamente censito all'Ufficio Tavolare di
pagina 4 di 9 Trieste ed all'Agenzia delle Entrate – Territorio nell'attuale consistenza e rappresentazione grafica e che lo stato in natura corrisponde con la planimetria depositata in data 23.06.2011 all'Agenzia delle Entrate –
Territorio della provincia di Trieste con protocollo TS00855129.
Quanto alla certificazione energetica a firma del certificatore , l'immobile è classificato in classe Persona_11 energetica “E”, come da certificazione che si allega.
Per quanto occorra, la signora oltre a rinunciare espressamente all'ipoteca legale, esonerando Controparte_1 con ciò da ogni conseguente responsabilità gli uffici competenti, dichiara: che relativamente all'immobile di cui sopra, non sono state eseguite opere abusive, previste come tali dalla
Legge 28 febbraio 1995, n. 47, per cui non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della citata legge;
che il reddito fondiario dell'immobile, oggetto del trasferimento di proprietà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 co. XIII ter del D. L. 27/04/1990, n. 90, convertito nella Legge 26/06/1990, n. 165, è stato regolarmente dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi;
che l'immobile è dotato e gode di tutte le autorizzazioni necessarie che parte acquirente rinuncia ad acquisire.
Ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali, se dovute e previste dal D. L. 07/02/1985, n. 12 e successive proroghe
o modifiche, i coniugi dichiarano: che il passaggio di proprietà avviene tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione;
che l'immobile in questione è un ufficio non avente caratteristiche di lusso e che detto trasferimento immobiliare trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta;
e) il signor si impegna ed obbliga a provvedere a far data dal 23 luglio 2019, in via esclusiva, Parte_1 al pagamento delle residue rate del mutuo di credito fondiario, gravanti sull'immobile, acceso presso la Banca
Intesa San Paolo S.p.A., un tanto sino all'estinzione del mutuo;
si impegna altresì a liberare la signora
[...] da qualsiasi garanzia prestata in relazione all'acquisto del predetto bene. CP_1
f) Il signor provvederà a propria cura e spese, all'intavolazione della proprietà e alla Parte_1 denuncia al Catasto Edilizio Urbano, dando, la signora autorizzazione a compiere ogni Controparte_1 operazione si rendesse necessaria ed utile a tal fine.
g) I beni e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno di proprietà esclusiva della signora
[...]
ad eccezione di quelle personali del signor che provvederà ad asportare entro la CP_1 Parte_1 data fissata per l'udienza presidenziale.
h) Le parti si danno atto che il signor ha restituito alla signora i due mobili di Parte_1 Controparte_1 lei esclusiva proprietà, già in uso alla Società BPGC Borghesi & Partners d.n.o. con sede lagale in Capodistria
(Slo).
i) Il natante, motoscafo Manò Marine, di proprietà del signor rimane allo stesso;
Parte_1
pagina 5 di 9 l) il signor concede in comodato sino al 28.02.2021, termine essenziale, concordemente Parte_1 fissato, alla signora che assume gli obblighi di cui all'art 1804, c.c., l'immobile in via San Controparte_1
Nicolò n. 2, piano primo, un tanto ad eccezione degli ambienti, identificati nella pianta planimetrica che si allega orlati in giallo, che rimangono nella esclusiva disponibilità del comodante, dietro versamento mensile di euro 1.000,00 (mille/00).
In ragione dell'intervenuta acquisizione della piena proprietà dell'immobile di via San Nicolò in capo al signor
e della concessione in comodato in favore della signora il contratto di Parte_1 Controparte_1 locazione in essere tra i signori e con la si Controparte_1 Parte_1 Parte_2 intende risolto.
La signora provvederà al pagamento delle utenze poste a servizio del predetto immobile per il Controparte_1 periodo di utilizzo sino alla riconsegna, e le stesse verranno volturate a nome del signor Parte_1 all'atto della restituzione dell'immobile, che dovrà intervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2021. La signora autorizza sin d'ora il signor a cambiare la serratura dell'immobile di via S. Nicolò a Controparte_1 Pt_1 partire dal 1 marzo 2021.
m) Quanto alle partecipazioni societarie, i signori e sempre ai fini della Controparte_1 Parte_1 definizione dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi, così dispongono:
m1) il signor cede alla signora che accetta, l'intera propria quota della Parte_1 Controparte_1 con sede legale in Trieste, via San Nicolò 2, c.a.p. 34121, indirizzo pec Controparte_2
numero REA TS – 117757, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Email_1
, P. Iva , forma giuridica: società a responsabilità limitata, data di costituzione P.IVA_1 P.IVA_1
09.05/2001, data iscrizione 22.05.2001, data ultimo protocollo 08.08.2019, amministratore unico CP_1
, rappresentante dell'impresa, come da visura ordinaria che si allega, autorizzando il cessionario alla
[...] relativa voltura presso la locale Camera di Commercio.
m2) La signora cede al signor la propria quota della società BPGC Borghesi Controparte_1 Parte_1
& Partners d.n.o., numero di iscrizione al registro delle imprese , con sede in Capodistria (Slo), via P.IVA_2
Kolodvorska cesta 1, autorizzando il cessionario alla relativa voltura presso l'Istituto competente e impegnandosi a compiere tutti gli atti necessari e utili a tal fine, sottoscrivendo i relativi documenti e dichiarazioni, ed un tanto entro il termine di giorni trenta (30) a far data dall'udienza presidenziale.
n) I coniugi si obbligano, in relazione ad eventuali rapporti bancari, anche di mutuo o finanziamento da posizioni comuni relative agli immobili e alle attività sino ad oggi in comune, a chiedere la reciproca estromissione dai predetti rapporti.
o) Le parti si impegnano, successivamente al passaggio di quote delle società suindicate, a modificare le rispettive denominazioni, ragioni sociali escludendo il nominativo del socio uscente anche con riferimento ad eventuali loghi.
p) Il signor riconosce la proprietà del logo della in capo alla Parte_1 Parte_2 moglie.
pagina 6 di 9 q) Le parti, essendo economicamente provvedute, svolgendo rispettivamente la professione di perito in preziosi e di imprenditore ed allegando le dichiarazioni dei redditi, nulla reciprocamente chiedono a titolo di mantenimento.
r) I beni preziosi destinati ai figli saranno custoditi presso l'istituto bancario con modalità, anche di accesso, accettate e concordate da entrambi.
s) Le parti, per l'ipotesi di divorzio, si impegnano, tenuto conto di quanto consolidato nel ricorso congiunto per separazione, a rispettare le intese raggiunte, mantenendo fede agli obblighi assunti”. Per_ Il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di affidamento dei figli e e di mantenimento Per_2 di e , come pure in punto indipendenza economica dei coniugi, fra l'altro deducendo che: - Per_4 Per_1 Per_2
raggiunti i 20 di età, decideva prevalentemente di abitare con la madre, “senza alcun motivo fondato”, Per_4 essendo invece “molto meglio continuare ad avere un rapporto anche con il padre”; da ultimo aveva Per_4 iniziato a collaborare con la madre nell'attività professionale da lei svolta e aveva chiesto al padre la sua dote aurea (pensata per gli studi universitari); era onere della figlia provare la mancanza di indipendenza economica;
- non esistevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, stante la sua autonomia economica e in ragione dell'assetto patrimoniale concordato tra le parti in sede di separazione.
Il ricorrente ha quindi formulato conclusioni del tutto analoghe a quelle in epigrafe, altresì chiedendo
“confermare il collocamento paritario, a settimane alterne, presso l'abitazione della madre e presso il padre, con residenza fissata presso la madre in Trieste, via della Madonnina n. 12, di (maggiorenne), Per_4 Per_1
(maggiorenne), e . Per_2 Persona_9
Nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha proposto una diversa Controparte_1 regolamentazione per il resto, fra l'altro lamentando la mancata cessione formale dell'immobile di via
Madonnina, nonché in particolare instando per la conferma delle condizioni di affidamento dei soli figli allora Per_ minori e , nonché di mantenimento dei predetti e del figlio divenuto pure maggiorenne , con Per_2 Per_1 obbligo del padre di versare un contributo di € 500 mensili per non ancora autonoma, a decorrere Per_4 dall'agosto del 2020.
Nella fase presidenziale, falliti plurimi tentativi di conciliazione, anche stragiudiziali, con ordinanza del
24/07/24, il Giudice designato ha disposto, in via provvisoria, “confermarsi le condizioni di separazione, eccetto che riguardo ad affido e collocamento dei figli maggiorenni , e , i quali saranno liberi di Per_4 Per_1 Per_2 frequentare i genitori a piacimento”.
La causa è proseguita dinanzi al G.I., il quale, essendo la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni ed infine, assegnati i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Ciò posto, può pronunciarsi senz'altro il richiesto divorzio, atteso che la separazione personale tra i coniugi istanti dura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla data della loro comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione consensuale, cui è conseguita la relativa pronuncia giudiziale in data 30/06/20; sicché è senz'altro trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come mod. dalla L. n. 74/1987 e dalla pagina 7 di 9 successiva L. 55/15 (art. 1). Preso atto altresì che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
In assenza di domande reciproche di assegni o di ordine economico, si rileva quindi che ogni questione concernente la figlia è ormai superata, stante l'avvenuto raggiungimento da parte della stessa sia della Per_4 maggiore età – circostanza che rende evidentemente superflua ogni discussione in punto affido e collocamento - sia dell'autonomia economica, oltre che essendone cessata la convivenza con la madre, come infine dato atto dalla resistente con la memoria del 25/10/24, da ciò conseguendo altresì il venir meno degli obblighi di mantenimento in capo a genitori.
La lamentata inottemperanza alla statuizione contenuta negli accordi di separazione relativa al previsto trasferimento alla dell'immobile già coniugale di via Madonnina è invece qui non giustiziabile, CP_1 trattandosi in sostanza di questione di mera attuazione di un accordo o negozio, voluto dalle parti e mai modificato o superato (cfr. Cass. Ord. n. 15169/2022, circa l'effetto dichiarativo della sentenza di divorzio emessa su domanda congiunta o su conclusioni concordi con riferimento agli accordi patrimoniali assunti. Ciò significa che l'accordo vive nel mondo del diritto quale atto di autonomia negoziale del quale la sentenza si limita a prendere atto, in quanto non ostativo al fine della nuova configurazione dello status e della disciplina dei rapporti degli ex coniugi;
detti accordi, dunque, conservano la natura di atto contrattuale privato, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza, e come tali vivono nel mondo giuridico, in ragione e nei limiti di tale loro natura. Parimenti, l'importanza dell'autonomia privata è stata valorizzata dalla recente sentenza n. 18843/2024 della S.C., che rappresenta una svolta significativa in tema di accordi negoziali in sede di separazione o divorzio;
fermo restando sempre il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto con norme inderogabili).
Né d'altra parte sarebbero utilmente invocabili al riguardo gli artt. 473 bis 38 c.p.c. - che è strumento previsto
“Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale” – o l'art. 473 bis 29 c.p.c., che riguarda “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”, non già la mera attuazione degli accordi patrimoniali tra i coniugi (che ovviamente non attengano all'affidamento e alla responsabilità genitoriale).
Infine, le spese vanno compensate, stante natura, andamento ed esito complessivi della controversia, ed anche per ragioni di soccombenza reciproca.
E' pur vero infatti che la domanda inizialmente proposta dalla resistente di un assegno di mantenimento per la figlia si è rivelata poi infondata ed è stata oggetto di rinuncia, senza che vi sia stato accordo sulle spese. Per_4
Tuttavia, non può non rilevarsi altresì l'infondatezza di alcune delle deduzioni e richieste formulate dal ricorrente, quali la doglianza espressa nell'atto introduttivo sulla scelta della figlia pur se già allora Per_4 maggiorenne, di andare ad abitare dalla madre o la richiesta pure ivi formulata di “confermare il collocamento paritario, a settimane alterne, presso l'abitazione della madre e presso il padre, con residenza fissata presso la madre in Trieste, via della Madonnina n. 12, di (maggiorenne), (maggiorenne), e Per_4 Per_1 Per_2 [...]
, richiesta in parte reiterata anche in sede di finali conclusioni dd. 3/02/25. Per_9
pagina 8 di 9
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20/09/97, in Trieste, tra Parte_1
e trascritto al n. 332 Parte 2 Serie A anno 1997 del registro degli atti di matrimonio del Comune Controparte_1 di Trieste;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza. Per_ Dispone che affido e collocamento del figlio tuttora minore siano regolati come da condizioni di separazione;
revoca dette condizioni riguardo ad affido e collocamento dei figli maggiorenni e , i quali Per_4 Per_1 Per_2 saranno liberi di frequentare i genitori a piacimento;
revoca altresì gli obblighi di mantenimento della figlia ormai economicamente autonoma. Per_4
Conferma le condizioni di separazione per il resto.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Trieste, così deciso l'11/06/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2695/21 e iniziato con ricorso depositato in data 30/09/21 da con avv. W. GIACARDI Parte_1
- ricorrente -
contro con avv. T. BENUSSI Controparte_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
In via istruttoria:
- disporre, se del caso, interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto dedotte nel presente ricorso, con espressa riserva di ulteriormente produrre e dedurre, formulare capi di prova per interrogatorio ed indicare testi;
Nel merito:
- emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Trieste il 20/09/1997;
- dichiarare, ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge n. 898/70, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, cessati gli effetti civili conseguenti l'avvenuta trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in Trieste il 20/09/1997;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste e dei luoghi in cui venne trascritto il matrimonio, affinché proceda alla trascrizione ed agli incombenti di rito;
- confermare il collocamento paritario, a settimane alterne, presso l'abitazione della madre e presso il padre, con residenza Per_ Per_ fissata presso la madre in Trieste, via della Madonnina n. 12, di , e ( economicamente auto- Per_2 Per_4 sufficiente, ha già cambiato residenza);
pagina 1 di 9 - confermare che sarà cura di ciascun genitore portare i figli all'altro alla fine di ogni settimana di spettanza, e che i genitori continueranno a farsi carico direttamente delle esigenze dei figli, senza contributo al loro mantenimento da parte di uno nei confronti dell'altro, sia con riferimento a quelle ordinarie che avuto riguardo a quelle straordinarie, che verranno sostenute al 50% e rendicontate come da Protocollo siglato tra il Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati;
- confermare che i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli:
o dei periodi di ferie continuativi, in via paritaria e comunque, quantomeno di tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, avendosi cura di individuare e di comunicare il periodo entro il 30 aprile di ciascun anno;
o una settimana durante le vacanze invernali da concordarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con Natale e Primo dell'anno alternati di anno in anno, tra i coniugi;
o una settimana da dividersi a metà tra i genitori in occasione delle vacanze pasquali con alternanza fra Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ulteriori festività rituali alternate tra i genitori;
o considerato che i coniugi sono economicamente autosufficienti, non riconoscere alcun assegno divorzile a carico di uno ed in favore dell'altro.
- respingere ogni domanda ex adverso formulata.
Con vittoria di spese e di onorari relativamente al presente giudizio, oltre ad anticipazioni, IVA, c.p.a. e spese generali”.
Conclusioni della resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
Fermo restando l'obbligo del ai fini della definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, assunto in sede di Pt_1 separazione di cedere a la quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sito in Trieste, Via Madonnina n. 12, Controparte_1
IV piano.
Tale bene viene così descritto: alloggio sito in Trieste al quarto piano e soffitta sita al piano sottotetto della casa civico numero 12 di Via Madonnina.
Gli immobili di cui sopra sono così censiti all'Ufficio Tavolare di Trieste: alloggio sito al quarto piano censito nel c.t. 1° della P.T. 61568 di Trieste, marcato “10” ed orlato in ROSSO nel piano in atti tavolari sub. G.N. 4752/92, con le congiunte 61/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 1877 di Trieste;
Soffitta sita al piano sottotetto censita nel c.t. 1° della P.T. 61573 di Trieste, marcata “15” ed orlata in AZZURRO, nel piano in atti tavolari sub G.N. 4752/92, con le congiunte 11/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 1877 di Trieste.
Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste gli immobili risultano così censiti:
- alloggio: Partita n. 1027462, sez. V, foglio 22, numero 4723, sub. 10 Via della Madonnina, civico numero 12, piano 4, z.
c. 1, categoria A/4, classe 3, vani 5, rendita catastale € …
- soffitta: sez. V, foglio 22, numero 4723, sub 15, Via della Madonnina, civico numero 12, piano 5, z. c. 1, categoria C/2, classe 7, mq. 60”, con obbligo del di provvedere al pagamento di metà delle spese necessarie per la Pt_1 regolarizzazione urbanistica, dell'immobile ceduto, che, in caso di mancata adesione di controparte al trasferimento da effettuare in questa sede, con rimessione della causa in istruttoria, dovrà avvenire presso un notaio,
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Controparte_1 Parte_1 Per_
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza principale presso la madre nell'immobile di Via
Madonnina 12, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé a settimane alterne, dalla domenica alla domenica successiva.
pagina 2 di 9 Oltre ad un periodo di tre settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno,
prevedendo che negli anni pari sia la madre ad individuare detto periodo e, negli anni dispari, il padre, oltre ad una settimana durante le vacanze invernali, da concordarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con Natale e primo dell'anno alternato di anno in anno tra i genitori;
una settimana da dividersi a metà tra i genitori durante le vacanze pasquali con alternanza fra Pasqua e lunedì dell'Angelo.
3) Prevedere che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli minorenni e maggiorenni e Persona_5 Per_
, nei periodi di spettanza di ciascuno, oltre a dividere nella misura del 50% le spese straordinarie previste dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste.
4) Spese compensate in quanto le medesime condizioni sono già state presentate dalla resistente in comparsa di risposta ed i vari rinvii sono stati richiesti congiuntamente da entrambe le parti.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il ricorrente ha adito questo Tribunale esponendo quanto segue, in fatto:
- le parti contraevano matrimonio concordatario il 20/09/1997, registrato negli atti di matrimonio al n. 332, P. 2,
S. A., anno 1997 (doc. 1). Per_ Dalla loro unione sono nati (27/04/2000), (15/07/2003), (15/09/2005) e Per_4 Per_1 Per_2
(04/05/2011).
In data 03/03/2020, i coniugi proponevano ricorso per separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Trieste, che in data 30/06/2020 rilasciava omologa (doc. 2).
4. Le condizioni di separazione consensuale erano le seguenti, testualmente:
“a) “i coniugi e si separano per mutuo consenso e nel reciproco rispetto;
Controparte_1 Parte_1
b) quanto ai figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), Persona_6 Persona_7
e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, a settimane Persona_8 Persona_9 alterne, presso l'abitazione della madre e presso il padre, con residenza fissata presso la madre in Trieste, via della Madonnina n. 12.
Sarà cura di ciascun genitore portare i figli all'altro alla fine di ogni settimana di spettanza.
I genitori continueranno a farsi carico direttamente delle esigenze dei figli, sia con riferimento a quelle ordinarie che avuto riguardo a quelle straordinarie, che verranno sostenute al 50% e rendicontate come da
Protocollo siglato tra il Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati.
In ogni caso, i genitori avranno la facoltà di trascorrere dei periodi di ferie continuativi con i figli, in via paritaria e comunque, quantomeno di tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, avendosi cura di individuare e di comunicare il periodo entro il 30 aprile di ciascun anno.
Una settimana durante le vacanze invernali da concordarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con Natale e
Primo dell'anno alternati di anno in anno, tra i coniugi.
Una settimana da dividersi a metà tra i genitori in occasione delle vacanze pasquali con alternanza fra Pasqua
e Lunedì dell'Angelo, ulteriori festività rituali alternate tra i genitori. pagina 3 di 9 I genitori si impegnano, così come già fanno, tenuto conto della primaria necessità di rispettare le esigenze di vita ordinata, scolastica, sportiva e sociale dei figli, a collaborare, consultandosi, nelle scelte rilevanti per
, , e Per_4 Per_1 Per_2 Persona_9
c) I signori e prestano sin d'ora il proprio consenso, l'uno a favore dell'altro, Controparte_1 Parte_1 al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e di espatrio, nonché prestando il proprio consenso al rilascio
dei documenti di identità e di espatrio dei minori stessi.
d) Al fine della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi così dispongono:
1) quanto all'abitazione coniugale, sita in Trieste, via della Madonnina civico n. 12, alloggio sito al piano quarto, e soffitta al piano sottotetto, di proprietà pro indiviso dei ricorrenti, il signor si Parte_1 obbliga a trasferire al più tardi in sede di divorzio, a titolo gratuito, alla signora che accetta, Controparte_1 la propria quota di ½ p.i. della proprietà della casa coniugale qui di seguito descritta: [omissis]1.
Le parti si danno atto che, agli esiti dell'udienza presidenziale, il pieno ed esclusivo possesso dell'immobile e soffitta sito in Trieste civico numero 12 di via della Madonnina, avrà da intendersi consolidato in capo alla signora ed un tanto ad ogni effetto, precisandosi che l'immobile in questione è una casa di Controparte_1 civile abitazione non avente caratteristiche di lusso e che la signora è già proprietaria Controparte_1 dell'altra metà del bene, destinato a prima casa.
Le parti si impegnano a promuovere nei confronti dei Condomini dell'immobile di via Madonnina n. 12 causa di usucapione riguardante lo spazio che risulta essere accatastato come proprietà condominiale e, da sempre, nella loro disponibilità e prima dei loro danti causa.
Le spese di lite e successive per la regolarizzazione dello stato di fatto dell'immobile saranno divise al 50% fra le parti e la particella usucapita sarà di esclusiva proprietà della signora Controparte_1
2) Quanto all'immobile sito al primo piano della casa civico numero 2 di via San Nicolò, in natura alloggio con balcone e bussola, con destinazione ufficio, di proprietà pro indiviso dei ricorrenti, la signora Controparte_1 trasferisce, a titolo gratuito, al signor che accetta, la propria quota di ½ della proprietà Parte_1 dell'immobile qui di seguito descritto: [omissis]2.
L'immobile è di importante interesse artistico, come da relativa annotazione tavolare di vincolo sub G.N.
5892/1959 ma, trattandosi di trasferimento di proprietà a titolo non oneroso, non risulta soggetto all'esercizio del diritto di prelazione da parte del competente Ministero e degli altri enti, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, per il tramite della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il passaggio per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, in Trieste, piazza Libertà n. 7, cui comunque l'atto di trasferimento andrà notificato.
Avuto riguardo all'identificazione catastale dell'immobile, nonché alle planimetrie depositate al Catasto e alla conformità, allo stato di fatto, dei dati catastali delle planimetrie, i signori e Controparte_1 Parte_1 dichiarano che la situazione in natura corrisponde alle planimetrie depositate al Catasto e corrisponde ai dati catastali e tavolari;
un tanto risulta ulteriormente cerziorato dalla relazione del Perito Edile il Persona_10 quale dichiara, a seguito di sopralluogo, di aver accertato che: “l'immobile costituito dall'alloggio con balcone
e bussola sito al primo piano della casa di via San Nicolò n. 2 è correttamente censito all'Ufficio Tavolare di
pagina 4 di 9 Trieste ed all'Agenzia delle Entrate – Territorio nell'attuale consistenza e rappresentazione grafica e che lo stato in natura corrisponde con la planimetria depositata in data 23.06.2011 all'Agenzia delle Entrate –
Territorio della provincia di Trieste con protocollo TS00855129.
Quanto alla certificazione energetica a firma del certificatore , l'immobile è classificato in classe Persona_11 energetica “E”, come da certificazione che si allega.
Per quanto occorra, la signora oltre a rinunciare espressamente all'ipoteca legale, esonerando Controparte_1 con ciò da ogni conseguente responsabilità gli uffici competenti, dichiara: che relativamente all'immobile di cui sopra, non sono state eseguite opere abusive, previste come tali dalla
Legge 28 febbraio 1995, n. 47, per cui non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della citata legge;
che il reddito fondiario dell'immobile, oggetto del trasferimento di proprietà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 co. XIII ter del D. L. 27/04/1990, n. 90, convertito nella Legge 26/06/1990, n. 165, è stato regolarmente dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi;
che l'immobile è dotato e gode di tutte le autorizzazioni necessarie che parte acquirente rinuncia ad acquisire.
Ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali, se dovute e previste dal D. L. 07/02/1985, n. 12 e successive proroghe
o modifiche, i coniugi dichiarano: che il passaggio di proprietà avviene tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione;
che l'immobile in questione è un ufficio non avente caratteristiche di lusso e che detto trasferimento immobiliare trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta;
e) il signor si impegna ed obbliga a provvedere a far data dal 23 luglio 2019, in via esclusiva, Parte_1 al pagamento delle residue rate del mutuo di credito fondiario, gravanti sull'immobile, acceso presso la Banca
Intesa San Paolo S.p.A., un tanto sino all'estinzione del mutuo;
si impegna altresì a liberare la signora
[...] da qualsiasi garanzia prestata in relazione all'acquisto del predetto bene. CP_1
f) Il signor provvederà a propria cura e spese, all'intavolazione della proprietà e alla Parte_1 denuncia al Catasto Edilizio Urbano, dando, la signora autorizzazione a compiere ogni Controparte_1 operazione si rendesse necessaria ed utile a tal fine.
g) I beni e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno di proprietà esclusiva della signora
[...]
ad eccezione di quelle personali del signor che provvederà ad asportare entro la CP_1 Parte_1 data fissata per l'udienza presidenziale.
h) Le parti si danno atto che il signor ha restituito alla signora i due mobili di Parte_1 Controparte_1 lei esclusiva proprietà, già in uso alla Società BPGC Borghesi & Partners d.n.o. con sede lagale in Capodistria
(Slo).
i) Il natante, motoscafo Manò Marine, di proprietà del signor rimane allo stesso;
Parte_1
pagina 5 di 9 l) il signor concede in comodato sino al 28.02.2021, termine essenziale, concordemente Parte_1 fissato, alla signora che assume gli obblighi di cui all'art 1804, c.c., l'immobile in via San Controparte_1
Nicolò n. 2, piano primo, un tanto ad eccezione degli ambienti, identificati nella pianta planimetrica che si allega orlati in giallo, che rimangono nella esclusiva disponibilità del comodante, dietro versamento mensile di euro 1.000,00 (mille/00).
In ragione dell'intervenuta acquisizione della piena proprietà dell'immobile di via San Nicolò in capo al signor
e della concessione in comodato in favore della signora il contratto di Parte_1 Controparte_1 locazione in essere tra i signori e con la si Controparte_1 Parte_1 Parte_2 intende risolto.
La signora provvederà al pagamento delle utenze poste a servizio del predetto immobile per il Controparte_1 periodo di utilizzo sino alla riconsegna, e le stesse verranno volturate a nome del signor Parte_1 all'atto della restituzione dell'immobile, che dovrà intervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2021. La signora autorizza sin d'ora il signor a cambiare la serratura dell'immobile di via S. Nicolò a Controparte_1 Pt_1 partire dal 1 marzo 2021.
m) Quanto alle partecipazioni societarie, i signori e sempre ai fini della Controparte_1 Parte_1 definizione dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi, così dispongono:
m1) il signor cede alla signora che accetta, l'intera propria quota della Parte_1 Controparte_1 con sede legale in Trieste, via San Nicolò 2, c.a.p. 34121, indirizzo pec Controparte_2
numero REA TS – 117757, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Email_1
, P. Iva , forma giuridica: società a responsabilità limitata, data di costituzione P.IVA_1 P.IVA_1
09.05/2001, data iscrizione 22.05.2001, data ultimo protocollo 08.08.2019, amministratore unico CP_1
, rappresentante dell'impresa, come da visura ordinaria che si allega, autorizzando il cessionario alla
[...] relativa voltura presso la locale Camera di Commercio.
m2) La signora cede al signor la propria quota della società BPGC Borghesi Controparte_1 Parte_1
& Partners d.n.o., numero di iscrizione al registro delle imprese , con sede in Capodistria (Slo), via P.IVA_2
Kolodvorska cesta 1, autorizzando il cessionario alla relativa voltura presso l'Istituto competente e impegnandosi a compiere tutti gli atti necessari e utili a tal fine, sottoscrivendo i relativi documenti e dichiarazioni, ed un tanto entro il termine di giorni trenta (30) a far data dall'udienza presidenziale.
n) I coniugi si obbligano, in relazione ad eventuali rapporti bancari, anche di mutuo o finanziamento da posizioni comuni relative agli immobili e alle attività sino ad oggi in comune, a chiedere la reciproca estromissione dai predetti rapporti.
o) Le parti si impegnano, successivamente al passaggio di quote delle società suindicate, a modificare le rispettive denominazioni, ragioni sociali escludendo il nominativo del socio uscente anche con riferimento ad eventuali loghi.
p) Il signor riconosce la proprietà del logo della in capo alla Parte_1 Parte_2 moglie.
pagina 6 di 9 q) Le parti, essendo economicamente provvedute, svolgendo rispettivamente la professione di perito in preziosi e di imprenditore ed allegando le dichiarazioni dei redditi, nulla reciprocamente chiedono a titolo di mantenimento.
r) I beni preziosi destinati ai figli saranno custoditi presso l'istituto bancario con modalità, anche di accesso, accettate e concordate da entrambi.
s) Le parti, per l'ipotesi di divorzio, si impegnano, tenuto conto di quanto consolidato nel ricorso congiunto per separazione, a rispettare le intese raggiunte, mantenendo fede agli obblighi assunti”. Per_ Il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di affidamento dei figli e e di mantenimento Per_2 di e , come pure in punto indipendenza economica dei coniugi, fra l'altro deducendo che: - Per_4 Per_1 Per_2
raggiunti i 20 di età, decideva prevalentemente di abitare con la madre, “senza alcun motivo fondato”, Per_4 essendo invece “molto meglio continuare ad avere un rapporto anche con il padre”; da ultimo aveva Per_4 iniziato a collaborare con la madre nell'attività professionale da lei svolta e aveva chiesto al padre la sua dote aurea (pensata per gli studi universitari); era onere della figlia provare la mancanza di indipendenza economica;
- non esistevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, stante la sua autonomia economica e in ragione dell'assetto patrimoniale concordato tra le parti in sede di separazione.
Il ricorrente ha quindi formulato conclusioni del tutto analoghe a quelle in epigrafe, altresì chiedendo
“confermare il collocamento paritario, a settimane alterne, presso l'abitazione della madre e presso il padre, con residenza fissata presso la madre in Trieste, via della Madonnina n. 12, di (maggiorenne), Per_4 Per_1
(maggiorenne), e . Per_2 Persona_9
Nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha proposto una diversa Controparte_1 regolamentazione per il resto, fra l'altro lamentando la mancata cessione formale dell'immobile di via
Madonnina, nonché in particolare instando per la conferma delle condizioni di affidamento dei soli figli allora Per_ minori e , nonché di mantenimento dei predetti e del figlio divenuto pure maggiorenne , con Per_2 Per_1 obbligo del padre di versare un contributo di € 500 mensili per non ancora autonoma, a decorrere Per_4 dall'agosto del 2020.
Nella fase presidenziale, falliti plurimi tentativi di conciliazione, anche stragiudiziali, con ordinanza del
24/07/24, il Giudice designato ha disposto, in via provvisoria, “confermarsi le condizioni di separazione, eccetto che riguardo ad affido e collocamento dei figli maggiorenni , e , i quali saranno liberi di Per_4 Per_1 Per_2 frequentare i genitori a piacimento”.
La causa è proseguita dinanzi al G.I., il quale, essendo la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni ed infine, assegnati i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Ciò posto, può pronunciarsi senz'altro il richiesto divorzio, atteso che la separazione personale tra i coniugi istanti dura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla data della loro comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione consensuale, cui è conseguita la relativa pronuncia giudiziale in data 30/06/20; sicché è senz'altro trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come mod. dalla L. n. 74/1987 e dalla pagina 7 di 9 successiva L. 55/15 (art. 1). Preso atto altresì che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
In assenza di domande reciproche di assegni o di ordine economico, si rileva quindi che ogni questione concernente la figlia è ormai superata, stante l'avvenuto raggiungimento da parte della stessa sia della Per_4 maggiore età – circostanza che rende evidentemente superflua ogni discussione in punto affido e collocamento - sia dell'autonomia economica, oltre che essendone cessata la convivenza con la madre, come infine dato atto dalla resistente con la memoria del 25/10/24, da ciò conseguendo altresì il venir meno degli obblighi di mantenimento in capo a genitori.
La lamentata inottemperanza alla statuizione contenuta negli accordi di separazione relativa al previsto trasferimento alla dell'immobile già coniugale di via Madonnina è invece qui non giustiziabile, CP_1 trattandosi in sostanza di questione di mera attuazione di un accordo o negozio, voluto dalle parti e mai modificato o superato (cfr. Cass. Ord. n. 15169/2022, circa l'effetto dichiarativo della sentenza di divorzio emessa su domanda congiunta o su conclusioni concordi con riferimento agli accordi patrimoniali assunti. Ciò significa che l'accordo vive nel mondo del diritto quale atto di autonomia negoziale del quale la sentenza si limita a prendere atto, in quanto non ostativo al fine della nuova configurazione dello status e della disciplina dei rapporti degli ex coniugi;
detti accordi, dunque, conservano la natura di atto contrattuale privato, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza, e come tali vivono nel mondo giuridico, in ragione e nei limiti di tale loro natura. Parimenti, l'importanza dell'autonomia privata è stata valorizzata dalla recente sentenza n. 18843/2024 della S.C., che rappresenta una svolta significativa in tema di accordi negoziali in sede di separazione o divorzio;
fermo restando sempre il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto con norme inderogabili).
Né d'altra parte sarebbero utilmente invocabili al riguardo gli artt. 473 bis 38 c.p.c. - che è strumento previsto
“Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale” – o l'art. 473 bis 29 c.p.c., che riguarda “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”, non già la mera attuazione degli accordi patrimoniali tra i coniugi (che ovviamente non attengano all'affidamento e alla responsabilità genitoriale).
Infine, le spese vanno compensate, stante natura, andamento ed esito complessivi della controversia, ed anche per ragioni di soccombenza reciproca.
E' pur vero infatti che la domanda inizialmente proposta dalla resistente di un assegno di mantenimento per la figlia si è rivelata poi infondata ed è stata oggetto di rinuncia, senza che vi sia stato accordo sulle spese. Per_4
Tuttavia, non può non rilevarsi altresì l'infondatezza di alcune delle deduzioni e richieste formulate dal ricorrente, quali la doglianza espressa nell'atto introduttivo sulla scelta della figlia pur se già allora Per_4 maggiorenne, di andare ad abitare dalla madre o la richiesta pure ivi formulata di “confermare il collocamento paritario, a settimane alterne, presso l'abitazione della madre e presso il padre, con residenza fissata presso la madre in Trieste, via della Madonnina n. 12, di (maggiorenne), (maggiorenne), e Per_4 Per_1 Per_2 [...]
, richiesta in parte reiterata anche in sede di finali conclusioni dd. 3/02/25. Per_9
pagina 8 di 9
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20/09/97, in Trieste, tra Parte_1
e trascritto al n. 332 Parte 2 Serie A anno 1997 del registro degli atti di matrimonio del Comune Controparte_1 di Trieste;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza. Per_ Dispone che affido e collocamento del figlio tuttora minore siano regolati come da condizioni di separazione;
revoca dette condizioni riguardo ad affido e collocamento dei figli maggiorenni e , i quali Per_4 Per_1 Per_2 saranno liberi di frequentare i genitori a piacimento;
revoca altresì gli obblighi di mantenimento della figlia ormai economicamente autonoma. Per_4
Conferma le condizioni di separazione per il resto.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Trieste, così deciso l'11/06/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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