CASS
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/02/2024, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NIANG MBAYE nato il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4971 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Mbaye Niang;
rilevato che il primo motivo di ricorso, eccepisce una violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pecuniaria;
che il motivo era stato dedotto in appello e la Corte di merito ha motivato con unico argomento (prognosi di inadempimento per condizioni economiche disagiate) che non risulta pacifico in giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274; Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928); che, pertanto, la non manifesta infondatezza del motivo impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2012;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 24 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4971 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Mbaye Niang;
rilevato che il primo motivo di ricorso, eccepisce una violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pecuniaria;
che il motivo era stato dedotto in appello e la Corte di merito ha motivato con unico argomento (prognosi di inadempimento per condizioni economiche disagiate) che non risulta pacifico in giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274; Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928); che, pertanto, la non manifesta infondatezza del motivo impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2012;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 24 ottobre 2023.