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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7668 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 23.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 18106/2024 R.G
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Potenza, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, l'opponente in epigrafe indicato, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo, intrapreso al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica, che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il
CTU.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CTU dott. , Persona_1 all'udienza del 23.10.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
L'opposizione è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria lamentando la carente e comunque errata motivazione medico-legale dell'elaborato peritale.
Nella presente fase del giudizio veniva pertanto nominato quale consulente tecnico il dott. Per_1
di cui si condividono le conclusioni contenute nella relazione peritale, che appaiono
[...]
coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato.
L'ausiliare nominato, valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che lo stesso risulta affetto da “-Cataratta bilaterale;
-
Cardiopatia ischemico - ipertensiva in pregresso IMA;
-Diabete mellito tipo 2; -BPCO; -Artrosi
Polidistrettuale con limitazione della funzionalità di tutte le grosse articolazioni. Difficoltà deambulatoria che avviene con appoggio monopodalico ma che sostanzialmente è autonoma e non necessita di assistenza da parte di terzi;
-Esiti di carcinoma prostatico in follow – up”.
L'ausiliare ha poi precisato che “Tali Patologie, in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al
D.M. del 5 febbraio 1992 applicando il calcolo riduzionistico devono essere stimate in misura del
100% di invalidità civile. Nel contempo , attualmente il sig. non ha dimostrato Parte_1
di essere incapace di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni elementari di vita quotidiana e di poter espletare con adeguata sufficienza le attività strumentali relative ( la preparazione dei cibi e un' adeguata alimentazione , la spesa , l'igiene personale e della domus , la gestione delle proprie finanze
, pagamenti ed acquisti , la gestione della propria terapia , i trasferimenti da un luogo ad un altro , la coscienza di uno stato di pericolo , la capacità in caso di necessità di chiedere soccorso , ecc.) .
Dunque, in riferimento a quanto richiesto dal ricorrente non potrà essergli riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento.”.
Il CTU ha quindi concluso: “In conclusione, il sottoscritto c.t.u., in serena, circostanziata e compiuta risposta ai quesiti postigli dalla S.V., articola qui di seguito il proprio parere, secondo cui, Parte_1
, nato a [...] il [...] , sia da considerare invalido civile ultasessantacinquenne con
[...]
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età ( L. 509/88 e 124/98) grave
100%, non necessitante di assistenza continua (non meritevole quindi di Indennità di
Accompagnamento) sin dal 05/11/2022”.
Si ritiene che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale siano corrette e condivisibili, in quanto fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP,
e già liquidate nella pregressa fase, così come quelle relative alla consulenza espletata nella presente fase, nella misura di cui in sperato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
- condanna l al pagamento delle spese dell'accertamento peritale. CP_1
Napoli, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 23.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 18106/2024 R.G
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Potenza, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, l'opponente in epigrafe indicato, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo, intrapreso al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica, che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il
CTU.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CTU dott. , Persona_1 all'udienza del 23.10.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
L'opposizione è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria lamentando la carente e comunque errata motivazione medico-legale dell'elaborato peritale.
Nella presente fase del giudizio veniva pertanto nominato quale consulente tecnico il dott. Per_1
di cui si condividono le conclusioni contenute nella relazione peritale, che appaiono
[...]
coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato.
L'ausiliare nominato, valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che lo stesso risulta affetto da “-Cataratta bilaterale;
-
Cardiopatia ischemico - ipertensiva in pregresso IMA;
-Diabete mellito tipo 2; -BPCO; -Artrosi
Polidistrettuale con limitazione della funzionalità di tutte le grosse articolazioni. Difficoltà deambulatoria che avviene con appoggio monopodalico ma che sostanzialmente è autonoma e non necessita di assistenza da parte di terzi;
-Esiti di carcinoma prostatico in follow – up”.
L'ausiliare ha poi precisato che “Tali Patologie, in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al
D.M. del 5 febbraio 1992 applicando il calcolo riduzionistico devono essere stimate in misura del
100% di invalidità civile. Nel contempo , attualmente il sig. non ha dimostrato Parte_1
di essere incapace di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni elementari di vita quotidiana e di poter espletare con adeguata sufficienza le attività strumentali relative ( la preparazione dei cibi e un' adeguata alimentazione , la spesa , l'igiene personale e della domus , la gestione delle proprie finanze
, pagamenti ed acquisti , la gestione della propria terapia , i trasferimenti da un luogo ad un altro , la coscienza di uno stato di pericolo , la capacità in caso di necessità di chiedere soccorso , ecc.) .
Dunque, in riferimento a quanto richiesto dal ricorrente non potrà essergli riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento.”.
Il CTU ha quindi concluso: “In conclusione, il sottoscritto c.t.u., in serena, circostanziata e compiuta risposta ai quesiti postigli dalla S.V., articola qui di seguito il proprio parere, secondo cui, Parte_1
, nato a [...] il [...] , sia da considerare invalido civile ultasessantacinquenne con
[...]
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età ( L. 509/88 e 124/98) grave
100%, non necessitante di assistenza continua (non meritevole quindi di Indennità di
Accompagnamento) sin dal 05/11/2022”.
Si ritiene che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale siano corrette e condivisibili, in quanto fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP,
e già liquidate nella pregressa fase, così come quelle relative alla consulenza espletata nella presente fase, nella misura di cui in sperato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
- condanna l al pagamento delle spese dell'accertamento peritale. CP_1
Napoli, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori