TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/08/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/04/2025 da
1) con l'Avv. VALLE PAOLA, presso la quale ha eletto Parte_1
domicilio telematico
e
2) con l'Avv. VALLE PAOLA , presso la quale ha eletto Parte_2
domicilio telematico
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti: “ Voglia il Tribunale adito cosi disporre:
1. ASSEGNO DI DIVORZIO:
A MODIFICA del punto 3 delle condizioni di divorzio, attesa la scrittura dd.
23/9/2023 in punto assegno divorzile, DISPORRE la REVOCA dell'obbligo posto a carico di di corrispondere ad Parte_1 Parte_2
l'assegno di divorzio con decorrenza ottobre 2023;
2. TEMPI DI PERMANENZA DELLA FIGLIA PRESSO LE PARTI:
A MODIFICA del punto 8 delle condizioni di divorzio, PREVEDERE CHE, fermo l'affidamento condiviso della figlia e il suo collocamento e le ulteriori previsioni di cui alla sentenza di divorzio, i tempi di sua permanenza presso ciascun genitore siano così strutturati su base bisettimanale:
I settimana, starà con la madre dal lunedì dopo scuola al mercoledì Per_1
mattina con accompagnamento a scuola, con il padre da mercoledì dopo scuola fino a venerdì mattina con accompagnamento a scuola, con la madre dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina successivo, con accompagnamento a scuola;
II settimana: starà con il padre dal lunedì dopo scuola al mercoledì Per_1
mattina con accompagnamento a scuola, con la madre da mercoledì dopo scuola fino a venerdì mattina con accompagnamento a scuola, con il padre dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina scusavo, con accompagnamento a scuola.”
***
Con l'atto introduttivo del giudizio, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n. 345/2023 pubbl. il 21/06/2023 RG
n. 1162/2023 Tribunale di Trieste, dando atto che già con scrittura privata del
5/6/2023, atteso il miglioramento delle condizioni economiche di Pt_2
le parti hanno convenuto di escludere con decorrenza ottobre 2023
[...]
l'obbligo di di corrisponderle l'assegno divorzile (punto 3 Parte_1
delle condizioni di divorzio).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni ostative alla ratifica dell'accordo in questione, non essendovi pattuizioni contrastanti con il preminente interesse della figlia minore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto infine della dichiarazione delle parti di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 345/2023 pubbl. il 21/06/2023 RG n. 1162/2023, ratifica, e dispone che abbiano efficacia, le conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 31/07/2025
Il presidente Il giudice relatore
Anna Lucia Fanelli Filomena Piccirillo