TRIB
Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/03/2024, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri all'esito dell'udienza di discussione del 15.03.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA dandone integrale lettura, nella causa iscritta al n. 1567/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIALE SANTA C.F._1
PANAGIA n. 90, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SALVATORE BIANCA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
c.f. Controparte_1
, già , in persona del legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA
NECROPOLI GROTTICELLE n. 26, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. VALERIA LEONE (c.f. ), che la rappr. e C.F._3 dif. per procura in atti
resistente
e contro
, Controparte_3
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_3 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo ha proposto opposizione Parte_2 avverso gli avvisi di addebito nn. 598 2011 2000390581000, 598 2012
0000017778000, 598 2012 0000154854000, 598 2012 0000808884000,
1 598 2012 0002022235000, 598 2013 0001548322000, 598 2013
0001620391000, 598 2014 0000814615000, 598 2015 0000024704000, relativi a crediti di natura contributiva per un importo complessivo di CP_3
€ 10.672,20. Ha esposto:
• che in data 11/04/2023 l'odierno opponente riceveva dall Organizzazione_1
, l'intimazione di pagamento n.
[...]
29820229007339026000, relativa a presunti debiti di varia natura;
• che il ricorrente, dopo aver visionato la suddetta intimazione, nelle pagine riportanti il dettaglio del debito, apprendeva, tra le altre, di avere delle iscrizioni a ruolo inerenti omesso e/o carente versamento di contributi per gli anni che CP_3 andavano dal 2005 al 2011;
• di non rammentare, salvo prova contraria, di aver ricevuto alcuna notifica degli avvisi di addebito opposti e sopra enunciati
• che trattandosi di presunta omissione contributiva, di somme aggiuntive, sanzioni, riguardanti il periodo che va dal 2005 al
2011, il credito preteso non poteva che essere ormai prescritto;
• che, inoltre, i ruoli erano stati resi esecutivi oltre il termine di legge. ha, pertanto, concluso chiedendo annullare gli Parte_2 avvisi di addebito di cui in premessa.
Si è costituita in giudizio l , Controparte_1 evidenziando l'intervento annullamento ex lege di tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa per effetto delle disposizioni introdotte in materia di pace fiscale dalla legge di bilancio 2023, e chiedendo, pertanto, dichiarare la cessazione della materia del contendere;
quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, richiedeva, comunque, la condanna del ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione della infondatezza delle domande formulate nei confronti di , CP_4
e considerato che su di esse vi era la carenza di legittimazione passiva del
Concessionario.
Si è costituito in giudizio anche l' , eccependo la totale CP_3 infondatezza delle doglianze di cui in ricorso;
in ogni caso, chiedeva
2 dichiarare cessata la materia del contendere per essere le partite creditorie oggetto di stralcio.
I crediti oggetto di giudizi sono stati annullati ex lege, e in considerazione di tale annullamento avvenuto in forza di legge, entrata in vigore nelle more del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (ciò, peraltro, in coerenza con quanto concordemente richiesto dalle parti).
Posto che l'annullamento degli avvisi deriva da successiva previsione normativa del tutto svincolata dal comportamento processuale delle parti vanno esaminate le richieste di regolamentazione di lite.
Va, in primo luogo, osservato che dalla produzione emerge che CP_3 le partite oggetto di contestazione erano state regolarmente notificate - peraltro, alcuni avvisi di ricevimento risultano essere stati sottoscritti personalmente dal dacché emerge l'infondatezza dell'eccezione di Pt_2 omessa notifica (eccezione che, anzi, presenta profili di temerarietà).
Non può, poi, non evidenziarsi che le censure sono state proposte nei confronti di soggetto non legittimato passivamente (l'Agente della Riscossione non lo era né con riferimento alla paventata omissione delle notifiche degli avvisi, essendo atti , né con riferimento alla tempistica CP_3 di esecutività dei ruoli – censura specificamente sollevata nei confronti di
– né con riferimento alla eventuale prescrizione). CP_3
Ad ogni modo, in considerazione del factum principis e del solo recente consolidamento di alcuni orientamenti giurisprudenziali, può giustificarsi la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1567/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Siracusa, 15/03/2024
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
3