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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 5899 /2024 vertente TRA
nata il [...] a [...], CF: Parte_1 C.F._1
natail 29.12.69 a Villa Literno CF: , Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...], CF. Parte_3 C.F._3
nata il [...] a [...], Parte_4
CF: , C.F._4
nato il [...] a [...], CF: , Parte_5 C.F._5
tutti nella qualità di eredi di nato a [...] ed Arnone il Persona_1
30.03.40 e deceduto il 08.11.2018, e tutti elettivamente domiciliati in Lusciano alla via I Maggio 14 presso lo studio dell'avv. DELLA VOLPE CINZIA che li rappresenta e difende, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA G.FERRARIS N.4 C/O rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
AQUINO MONICA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/05/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento. 1 A fondamento della domanda deduceva di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la sussistenza degli CP_1 altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento. Si costituiva l che eccepiva il pagamento e chiedeva pronunziarsi sentenza di CP_1 cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 13/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
2
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 5899 /2024 vertente TRA
nata il [...] a [...], CF: Parte_1 C.F._1
natail 29.12.69 a Villa Literno CF: , Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...], CF. Parte_3 C.F._3
nata il [...] a [...], Parte_4
CF: , C.F._4
nato il [...] a [...], CF: , Parte_5 C.F._5
tutti nella qualità di eredi di nato a [...] ed Arnone il Persona_1
30.03.40 e deceduto il 08.11.2018, e tutti elettivamente domiciliati in Lusciano alla via I Maggio 14 presso lo studio dell'avv. DELLA VOLPE CINZIA che li rappresenta e difende, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA G.FERRARIS N.4 C/O rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
AQUINO MONICA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/05/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento. 1 A fondamento della domanda deduceva di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la sussistenza degli CP_1 altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento. Si costituiva l che eccepiva il pagamento e chiedeva pronunziarsi sentenza di CP_1 cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 13/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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