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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli udienza in trattazione scritta del 18/11/2025 ha pronunciato laAlla
seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 13358/2024 R.G. promossa da:
Parte 1 rappr. e dif. dagli avv.ti ADALGISA LORUSSO e GIUSEPPE
QUARANTA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1 rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio chiedendo l'accogliento delle seguenti 11_ In via principale conclusioni:
-A) Accertare dichiarare l'inesistenza/illegittimità/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di dall CP 1 nei euro 16.940,18 (sedicimilanovecentoquaranta/18) preteso confronti del ricorrente con missiva del 31/8/2023, per insussistenza dei di validità di presupposti di legge, nonché dei requisiti minimi
qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato;
- In via gradata di condanna del B) Nella denegata, assurda e non creduta ipotesi ricorrente alla restituzione delle somme percepite a titolo di NASPI anticipata, accertare e dichiarare l'irripetibilità di tutte le somme percepite dal ricorrente per il periodo anteriore al 13/4/2019 (data di accoglimento NASPI anticipata);
- C) In via estremamente gradata, ma pur sempre nella denegata, assurda e
-
non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice dovesse ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata dall' CP 1, si chiede che lo stesso,
considerata la "non manifesta della questione, anche e infondatezza"
soprattutto con riferimento alla specifica fattispecie dedotta in giudizio,
voglia valutare la rimessione alla Corte Costituzionale della valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 8, CO. 4, D.Lgs. n. 22/2015,
nella parte in cui impone l'obbligo di restituire l'intero importo percepito a titolo di NASPI anticipata, in quanto violativa dell'art. 3
Cost., ancor più se si consideri la attività imprenditoriale e libero professionale svolta dal ricorrente nel periodo di Naspi anticipata,
tuttora dallo stesso esercitata.
- D) Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e distrattari”.
Si costituiva 1 CP_1 domandando il rigetto delle avverse pretese.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la
documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Nel caso in esame, giova premettere che 1 CP 1 con provvedimento del
disoccupazione NASPI, 25/3/2019, accoglieva la domanda di indennità di
con decorrenza 19/2/2019 presentata dal ricorrente in data 18.02.2019,
(cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
In data 13/4/2019, il medesimo ricorrente presentava domanda di
anticipazione dell'indennità di disoccupazione (n. 6014840000046
2019/980613). Tale domanda veniva accolta dall CP 1 con provvedimento del
30/5/2019, con decorrenza dal 13.04.2019 (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Con provvedimento di accertamento del 31.08.2023, 1 CP 1 comunicava quanto segue: "Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, un pagamento non dovuto sulla prestazione (Indennità di disoccupazione NASPI n. 980211/2019) per un importo complessivo di euro 16.940,18 per la seguente motivazione:
- E' stata corrisposta indennità di anticipazione NASpI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato" (cfr. doc. n. 3 fascicolo
ricorrente).
diSicché, in questa sede parte ricorrente lamenta l'inesistenza
qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato nel periodo successivo alla richiesta di Naspi anticipata, avendo svolto nel periodo dal 13/4/2019 al
21/2/2021 esclusivamente attività quale libero professionista. In secondo luogo, parte ricorrente rappresenta l'erroneità della richiesta
che pretenderebbe la restituzione di somme percepite dal dell CP 2 '
ricorrente anche in periodi anteriori al riconoscimento della NASPI
anticipata (1/1/2019 31/12/2019); in subordine, evidenza la notevole
-
“sproporzione" tra il compenso relativo al rapporto di lavoro subordinato
asseritamente intercorso con la ETT S.r.l. (€ 30,00 come attestato dall'estratto contributivo cfr. doc. n. 9) e l'importo pari ad
€
16.940,18 chiesto in restituzione.
premesso, in punto di diritto, giova rammentare che la indennità Ciò
mensile di disoccupazione denominata 'nuova prestazione di "1 assicurazione sociale per l'impiego (naspi)" è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall' art. 1 CO. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22" la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e "con riferimento agli eventi "/
di disoccupazione verificatisi dall'.1.5.2015".
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita "ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di
disoccupazione ai sensi dell' art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181
e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del
periodo di disoccupazione"; l'.art. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 precisa 3 co.
che la naspi "è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa". L'art. 8, per quanto di interesse, dispone che "Il lavoratore avente NASPI può richiedere laalla corresponsione diritto della liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, а titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma о di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione partedi attività lavorative da del socio.
L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASPOI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare. Il
lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASPI deve presentare all CP 1 a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio
dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale of dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Il
lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della
cui è riconosciuta la scadenza del periodo per liquidazione anticipata della a restituire per intero NASPI è tenuto cui il rapporto l'anticipazione ottenuta, il caso in salvo di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il
lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale".
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente risulta essere stato assunto dalla ETT S.r.l., con inizio il 4/6/2020 e termine in pari data, come lavoratore subordinato a tempo determinato (cfr. denuncia uniemens e la comunicazione unilav allegate al fascicolo dell CP 1).
Tuttavia, il rapporto di lavoro dichiarato dalla società ETT S.r.l. con
comunicazione UniLav del 3/6/2020 risulta dalla stessa società annullato con successiva comunicazione UniLav del 7/12/2023 ed istanza di eliminazione denunce retributive e contributive individuali mensili
(Uniemens) trasmessa in pari data (cfr. doc. nn. 6-7 fascicolo ricorrente).
La comunicazione di annullamento veniva dalla ETT inviata anche all'Agenzia
delle Entrate (cfr. doc. n. 8 fascicolo ricorrente).
Come risulta dalla documentazione in atti, dell'avvenuto annullamento del rapporto di lavoro subordinato denunciato dalla ETT S.r.l. prendeva atto anche 1 CP 2 resistente, il quale provvedeva all'aggiornamento dei dati riportati nell'estratto contributivo del ricorrente eliminando l'annotazione del rapporto di lavoro subordinato inizialmente inserito
(cfr. doc. nn. 9-10).
Inoltre, anche con riferimento alla comunicazione UniLav inviata in data 03/05/2019 dalla ditta "Cannone Vito Nicola" per il rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato asseritamente intercorso con il ricorrente dal 06/05/2019 al 30/06/2019, è in atti la comunicazione di annullamento dell 08/05/2019 inviata dalla predetta ditta Cannone Vito Nicola, in data precedente alla comunicazione di indebito inviata dall CP 1 e datata
31/08/2023 (cfr. doc. nn.
5-6 fascicolo parte resistente).
A parere di chi scrive, la documentazione in atti risulta dirimente al fine di provare l'inesistenza di rapporti di lavoro subordinato richiamati
dall CP 1. Dalla stessa documentazione, emerge piuttosto che l'Ing. Pt 1 in tutto il periodo coperto da NASPI anticipata, ha svolto attività libero professionale (doc. nn. 13-15 fascicolo parte ricorrente).
D'altra parte, 1 CP 1 non ha fornito prova alcuna in ordine alla effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato contestati.
In definitiva, per tutto quanto suesposto, ne consegue che il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui al provvedimento di accertamento del 31/8/2023;
condanna 1 CP 1 al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1.865,00, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Bari, 18.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli udienza in trattazione scritta del 18/11/2025 ha pronunciato laAlla
seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 13358/2024 R.G. promossa da:
Parte 1 rappr. e dif. dagli avv.ti ADALGISA LORUSSO e GIUSEPPE
QUARANTA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1 rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio chiedendo l'accogliento delle seguenti 11_ In via principale conclusioni:
-A) Accertare dichiarare l'inesistenza/illegittimità/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di dall CP 1 nei euro 16.940,18 (sedicimilanovecentoquaranta/18) preteso confronti del ricorrente con missiva del 31/8/2023, per insussistenza dei di validità di presupposti di legge, nonché dei requisiti minimi
qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato;
- In via gradata di condanna del B) Nella denegata, assurda e non creduta ipotesi ricorrente alla restituzione delle somme percepite a titolo di NASPI anticipata, accertare e dichiarare l'irripetibilità di tutte le somme percepite dal ricorrente per il periodo anteriore al 13/4/2019 (data di accoglimento NASPI anticipata);
- C) In via estremamente gradata, ma pur sempre nella denegata, assurda e
-
non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice dovesse ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata dall' CP 1, si chiede che lo stesso,
considerata la "non manifesta della questione, anche e infondatezza"
soprattutto con riferimento alla specifica fattispecie dedotta in giudizio,
voglia valutare la rimessione alla Corte Costituzionale della valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 8, CO. 4, D.Lgs. n. 22/2015,
nella parte in cui impone l'obbligo di restituire l'intero importo percepito a titolo di NASPI anticipata, in quanto violativa dell'art. 3
Cost., ancor più se si consideri la attività imprenditoriale e libero professionale svolta dal ricorrente nel periodo di Naspi anticipata,
tuttora dallo stesso esercitata.
- D) Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e distrattari”.
Si costituiva 1 CP_1 domandando il rigetto delle avverse pretese.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la
documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Nel caso in esame, giova premettere che 1 CP 1 con provvedimento del
disoccupazione NASPI, 25/3/2019, accoglieva la domanda di indennità di
con decorrenza 19/2/2019 presentata dal ricorrente in data 18.02.2019,
(cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
In data 13/4/2019, il medesimo ricorrente presentava domanda di
anticipazione dell'indennità di disoccupazione (n. 6014840000046
2019/980613). Tale domanda veniva accolta dall CP 1 con provvedimento del
30/5/2019, con decorrenza dal 13.04.2019 (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Con provvedimento di accertamento del 31.08.2023, 1 CP 1 comunicava quanto segue: "Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, un pagamento non dovuto sulla prestazione (Indennità di disoccupazione NASPI n. 980211/2019) per un importo complessivo di euro 16.940,18 per la seguente motivazione:
- E' stata corrisposta indennità di anticipazione NASpI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato" (cfr. doc. n. 3 fascicolo
ricorrente).
diSicché, in questa sede parte ricorrente lamenta l'inesistenza
qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato nel periodo successivo alla richiesta di Naspi anticipata, avendo svolto nel periodo dal 13/4/2019 al
21/2/2021 esclusivamente attività quale libero professionista. In secondo luogo, parte ricorrente rappresenta l'erroneità della richiesta
che pretenderebbe la restituzione di somme percepite dal dell CP 2 '
ricorrente anche in periodi anteriori al riconoscimento della NASPI
anticipata (1/1/2019 31/12/2019); in subordine, evidenza la notevole
-
“sproporzione" tra il compenso relativo al rapporto di lavoro subordinato
asseritamente intercorso con la ETT S.r.l. (€ 30,00 come attestato dall'estratto contributivo cfr. doc. n. 9) e l'importo pari ad
€
16.940,18 chiesto in restituzione.
premesso, in punto di diritto, giova rammentare che la indennità Ciò
mensile di disoccupazione denominata 'nuova prestazione di "1 assicurazione sociale per l'impiego (naspi)" è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall' art. 1 CO. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22" la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e "con riferimento agli eventi "/
di disoccupazione verificatisi dall'.1.5.2015".
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita "ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di
disoccupazione ai sensi dell' art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181
e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del
periodo di disoccupazione"; l'.art. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 precisa 3 co.
che la naspi "è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa". L'art. 8, per quanto di interesse, dispone che "Il lavoratore avente NASPI può richiedere laalla corresponsione diritto della liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, а titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma о di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione partedi attività lavorative da del socio.
L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASPOI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare. Il
lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASPI deve presentare all CP 1 a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio
dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale of dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Il
lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della
cui è riconosciuta la scadenza del periodo per liquidazione anticipata della a restituire per intero NASPI è tenuto cui il rapporto l'anticipazione ottenuta, il caso in salvo di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il
lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale".
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente risulta essere stato assunto dalla ETT S.r.l., con inizio il 4/6/2020 e termine in pari data, come lavoratore subordinato a tempo determinato (cfr. denuncia uniemens e la comunicazione unilav allegate al fascicolo dell CP 1).
Tuttavia, il rapporto di lavoro dichiarato dalla società ETT S.r.l. con
comunicazione UniLav del 3/6/2020 risulta dalla stessa società annullato con successiva comunicazione UniLav del 7/12/2023 ed istanza di eliminazione denunce retributive e contributive individuali mensili
(Uniemens) trasmessa in pari data (cfr. doc. nn. 6-7 fascicolo ricorrente).
La comunicazione di annullamento veniva dalla ETT inviata anche all'Agenzia
delle Entrate (cfr. doc. n. 8 fascicolo ricorrente).
Come risulta dalla documentazione in atti, dell'avvenuto annullamento del rapporto di lavoro subordinato denunciato dalla ETT S.r.l. prendeva atto anche 1 CP 2 resistente, il quale provvedeva all'aggiornamento dei dati riportati nell'estratto contributivo del ricorrente eliminando l'annotazione del rapporto di lavoro subordinato inizialmente inserito
(cfr. doc. nn. 9-10).
Inoltre, anche con riferimento alla comunicazione UniLav inviata in data 03/05/2019 dalla ditta "Cannone Vito Nicola" per il rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato asseritamente intercorso con il ricorrente dal 06/05/2019 al 30/06/2019, è in atti la comunicazione di annullamento dell 08/05/2019 inviata dalla predetta ditta Cannone Vito Nicola, in data precedente alla comunicazione di indebito inviata dall CP 1 e datata
31/08/2023 (cfr. doc. nn.
5-6 fascicolo parte resistente).
A parere di chi scrive, la documentazione in atti risulta dirimente al fine di provare l'inesistenza di rapporti di lavoro subordinato richiamati
dall CP 1. Dalla stessa documentazione, emerge piuttosto che l'Ing. Pt 1 in tutto il periodo coperto da NASPI anticipata, ha svolto attività libero professionale (doc. nn. 13-15 fascicolo parte ricorrente).
D'altra parte, 1 CP 1 non ha fornito prova alcuna in ordine alla effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato contestati.
In definitiva, per tutto quanto suesposto, ne consegue che il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui al provvedimento di accertamento del 31/8/2023;
condanna 1 CP 1 al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1.865,00, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Bari, 18.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)