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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/09/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 298/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 298/2021, promossa da:
( ), rapp.to e difeso dall' Avv. Vincenzo Vitello Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cottini P.IVA_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 04.03.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di SI , quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ivi ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale verificatosi il giorno 17 aprile 2017, in SP
105, nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), nei pressi della frazione Tirli, asseritamente causato da una vettura rimasta ignota.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: (i) che il giorno 17 aprile 2017, si sarebbe trovato a percorrere, a bordo del proprio motociclo Yamaha targato BF99944, la SP 105, nel Comune di
Castiglione della Pescaia (GR); (ii) che giunto all'altezza del Km. 9, nell'affrontare una curva e nel tentativo di evitare l'impatto frontale con un'auto che proveniva dalla direzione opposta e che aveva invaso la corsia di sua percorrenza, avrebbe allargato la traiettoria a destra, uscendo dalla carreggiata e pagina 1 di 7 finendo la propria corsa urtando contro un palo;
(ii) che, dopo l'urto, l'autovettura si sarebbe allontanata velocemente senza soccorrerlo e senza che fosse possibile identificarla;
(iv) di aver subito, come conseguenza del sinistro, lesioni personali, asseritamente imputabili in via esclusiva alla condotta di guida del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento danni asseritamente subiti, quantificati nella complessiva somma di € 174.307,90; il tutto con vittoria di spese.
Costituitasi in quel giudizio , quale Impresa Designata per la liquidazione Controparte_1 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la stessa ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di SI, per essere competente ex art. 20 c.p.c. il
Tribunale di Grosseto, quale foro del luogo dove si è verificato l'incidente, pacificamente avvenuto in
Comune di Castiglione della Pescaia;
nel merito ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda, per mancanza di prova che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto poi sconosciuto e, dunque, dell'asserita responsabilità del veicolo rimasto ignoto nella causazione dell'incidente; ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda;
il tutto con vittoria di spese;
in via subordinata ed in ipotesi di accoglimento, ha chiesto accertarsi l'effettivo danno subito dall'attore in misura inferiore a quello richiesto, con integrale compensazione delle spese di causa.
Con ordinanza riservata del 30 ottobre 2020 il Tribunale di SI, constatata l'adesione di parte attrice all'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Grosseto, condannando parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in € 1.990,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Con ricorso in riassunzione notificato via pec in data 3 febbraio 2021, ha riassunto il Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto, ribadendo quanto già esposto in atto di citazione e reiterando la richiesta di risarcimento nei confronti di , nella sua qualità di Impresa Controparte_1
Designata per la Toscana, a norma degli artt. 283 e segg. D. Lgs. 07/09/2005 n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Con comparsa depositata in data 07.04.2021 si è costituita nel giudizio riassunto
[...]
, reiterando la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 sostenendo la mancanza di prova che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto poi sconosciuto e, dunque, dell'asserita responsabilità del veicolo rimasto ignoto nella causazione dell'incidente; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, chiedendone l'integrale rigetto e ribadendo, per il resto, le conclusioni già rassegnate;
il tutto con vittoria di spese.
pagina 2 di 7 Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché all' udienza del 04.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta CP_1
Si rende necessario richiamare i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11
n.14177), per cui la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ebbene, sul punto si deve aderire al recente orientamento espresso dalla sentenza delle S.S.U.U. n.
2951 del 2016, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: (i) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
(ii) cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
(iii) la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
(iv) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; (v) la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio; (vi) essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in pagina 3 di 7 cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) ed a sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Da tutto quanto esposto, posto che l'attore fonda la propria domanda di risarcimento sull'asserita responsabilità di un veicolo rimasto ignoto in relazione all'incidente per cui è causa, deve concludersi per il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, potendosi al più riqualificare l'eccezione in commento quale eccezione di difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta, la quale tuttavia, siccome attiene al merito della causa, deve essere indagata all'esito dell'istruttoria.
Venendo al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta.
Difetta la prova che l'incidente si sia verificato secondo la dinamica descritta dall'attore, e che lo stesso sia stato provocato da un veicolo rimasto poi sconosciuto, unica circostanza che fonderebbe la responsabilità risarcitoria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Più in particolare, va innanzitutto osservato che i rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro dai
Carabinieri, non hanno fatto emergere chiari elementi comprovanti l'efficacia causale di un veicolo rimasto ignoto nella causazione dello stesso, non essendo stato mai appurato con certezza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un'auto rimasta poi sconosciuta;
invero, tale circostanza risulta soltanto “dedotta” dai verbalizzanti, senza indicazioni circa gli elementi che la comproverebbero. Ci si riferisce in particolare a quanto riportato nella richiesta di dissequestro della moto del 21.04.2017, laddove si legge: “il conducente della moto, nell'affrontare la curva all'altezza del Km. 9 della SP 105 in direzione di Punta Ala, ravvisava di fronte l'arrivo di un'autovettura che stava invadendo la sua corsia al regolare senso di marcia. Per evitare lo scontro il motociclista allargava la propria traiettoria verso destra. Detta manovra gli causava l'uscita dalla carreggiata e la fine della propria corsa a ridosso di un palo stradale” (cfr. doc. 2 attore).
Trattasi di affermazione da valutarsi, a ben vedere, come mera deduzione e non come attestazione di un fatto di cui i verbalizzanti hanno avuto conoscenza;
la stessa non risulta infatti supportata da ulteriori elementi probatori, oltre ad essere in apparente contrasto con gli esiti delle indagini conseguenti all'incidente, come si evince dall'informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Grosseto, laddove viene riportato che: “il presunto veicolo rimane ad oggi sconosciuto, sia dovuto dalla mancanza delle telecamere nella zona di interesse che dalla mancanza di un testimone oculare all'atto del sinistro. Questo Ufficio ha raccolto solo testimonianze di persone intervenute per prime sul luogo del sinistro stradale, ma nessuna delle quali ha sospetti su un'autovettura in transito in tale circostanza, tanto meno dalla P.O. il quale ad oggi non si ricorda la dinamica provocata dall'amnesia per l'evento traumatico ricevuto che può essere improvvisa o graduale” (cfr. doc. 2 attore).
pagina 4 di 7 Anche dalla lettura delle sommarie informazioni raccolte dalle persone, a varo titolo, intervenute sul luogo del sinistro, ricavabili dall'intero rapporto dei Carabinieri di Buriano (doc. 03 , si CP_1 rileva che nessun testimone ha dichiarato di aver notato un veicolo percorrere l'opposta corsia di marcia prima dell'incidente, ivi compreso il motociclista , che precedeva l'attore di Persona_1 poco e che poi, appreso dell'incidente, tornò indietro a controllare, trovando l'attore a terra;
lo stesso ha infatti dichiarato, in quella occasione, di non ricordare di aver notato un veicolo provenire dalla corsia opposta alla sua direzione di marcia subito prima del sinistro, precisando poi che anche la sua ragazza, trasportata sulla moto da lui condotta, le avrebbe riferito di non ricordare “nulla” (cfr. doc. 3
. CP_1
Non è dunque possibile ricavare da tali documenti adeguata prova che l'incidente si sia verificato così come descritto dall'attore, potendosi ragionevolmente ipotizzare che la caduta si sia invece verificata anche per altra causa, ivi compreso il caso fortuito o per imprudenza dello stesso attore.
Tale valutazione non muta all'esito delle prove testimoniali assunte in corso di causa sui testi S_
, , e (cfr. udienza del 21 marzo 2023).
[...] Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
In particolare, la teste non presente al momento del sinistro, ha unicamente confermato di S_ essersi fermata a soccorrere il motociclista caduto, senza essere in grado di confermare che la caduta fu effettivamente provocata da un'auto che aveva tagliato la strada al motociclista, precisando anzi di non ricordare nemmeno se l'attore effettivamente riferì, nell'immediatezza, come era caduto (cfr. udienza del 21 marzo 2023).
La teste infermiera di turno a bordo dell'autoambulanza che soccorse l'attore, dopo aver riferito Tes_2 del soccorso, ha anch'essa dichiarato di non ricordare se l'attore effettivamente riferì, nell'immediatezza, le cause della caduta ed in particolare la responsabilità di un veicolo rimasto ignoto
(cfr. udienza del 21 marzo 2023). La medesima teste non ha poi fornito ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto, non avendovi assistito personalmente.
La teste , dichiaratasi amica del , passeggera a bordo di altro motociclo che precedeva Tes_3 Pt_1 quello dell'attore, si è limitata a riferire di avere notato, ad un certo punto, un veicolo che procedeva ad andatura “sostenuta”, senza però ricordare “se questa vettura aveva andamento irregolare”, né fornendo altri elementi utili ai fini della prova del coinvolgimento di tale presunta vettura rispetto al sinistro per cui è causa (cfr. udienza del 21 marzo 2023).
Il teste conducente del motociclo che nell'occasione precedeva quello dell'attore, nel Per_1 riconoscere e confermare la dichiarazione da lui rilasciata ai Carabinieri di Buriano in data 21 aprile
2017 (doc. 04 parte convenuta), ha invece riferito soltanto, per quanto qui interessa, di ricordare: “una macchina provenire dalla corsia opposta alla direzione di marcia tenuta da lui e dal che era Pt_1
pagina 5 di 7 dietro”, precisando di non ricordare “il colore dell'auto” e non fornendo ulteriori particolari circa tale veicolo;
lo stesso teste non è stato nemmeno in grado di ricordare se la sua fidanzata, trasportata sul motociclo da lui condotto, gli confermò o meno, nell'immediato, tale circostanza (cfr. udienza del 21 marzo 2023).
Alla luce degli esiti dell'istruttoria orale, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'evento descritto in citazione né del nesso di causa, inteso in senso civilistico del “più probabile che non” (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.1.2008, n. 582), tra il danno lamentato e la condotta di guida del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Ed infatti, quand'anche si ritenesse provato che, nell'occasione, vi fu effettivamente un veicolo che procedeva nell'opposta corsia di marcia rispetto a quella percorsa dall'attore, non vi è alcuna prova che tale veicolo si sia reso effettivamente responsabile del sinistro occorso all'attore, ovvero che tale veicolo invase l'opposta corsia, costringendo il ad allargare la propria traiettoria verso destra Pt_1 fino a farlo andare fuori strada. Rimane invero plausibile che l'incidente si sia verificato per diverse cause, ivi compreso il caso fortuito ovvero, in ipotesi, una condotta di guida imprudente dello stesso attore.
La mancanza di prova del fatto storico e della responsabilità del veicolo rimasto ignoto comporta il rigetto della domanda.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuare una parziale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria la effettiva verificazione del grave incidente per cui è causa e la presenza di elementi di dubbio circa la dinamica del sinistro, non accertabile nei suoi tratti essenziali per la particolare difficoltà, da valutarsi in concreto, di dimostrazione del fatto storico anche e soprattutto per circostanze non imputabili direttamente all'attore, quali la mancanza di testi oculari o di telecamere nella zona di interesse;
circostanze che, pur non essendo imputabili nemmeno alla convenuta, si ritiene abbiano ragionevolmente fatto confidare l'attore, in buona fede, nella possibilità di provare in giudizio la dinamica descritta in citazione e, quindi, l'effettiva responsabilità, almeno parziale, di un veicolo rimasto ignoto nella causazione dell'incidente. Le spese di lite vengono pertanto compensate in ragione della metà, con il residuo posto a carico della parte soccombente, in applicazione della terza fascia di valore, individuata sulla base del disputatum (cfr. Cassazione, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15857), del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna a corrispondere Parte_1 in favore della convenuta l'altra metà, che liquida complessivamente in Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
Così deciso in Grosseto, 23.09.2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 298/2021, promossa da:
( ), rapp.to e difeso dall' Avv. Vincenzo Vitello Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cottini P.IVA_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 04.03.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di SI , quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ivi ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale verificatosi il giorno 17 aprile 2017, in SP
105, nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), nei pressi della frazione Tirli, asseritamente causato da una vettura rimasta ignota.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: (i) che il giorno 17 aprile 2017, si sarebbe trovato a percorrere, a bordo del proprio motociclo Yamaha targato BF99944, la SP 105, nel Comune di
Castiglione della Pescaia (GR); (ii) che giunto all'altezza del Km. 9, nell'affrontare una curva e nel tentativo di evitare l'impatto frontale con un'auto che proveniva dalla direzione opposta e che aveva invaso la corsia di sua percorrenza, avrebbe allargato la traiettoria a destra, uscendo dalla carreggiata e pagina 1 di 7 finendo la propria corsa urtando contro un palo;
(ii) che, dopo l'urto, l'autovettura si sarebbe allontanata velocemente senza soccorrerlo e senza che fosse possibile identificarla;
(iv) di aver subito, come conseguenza del sinistro, lesioni personali, asseritamente imputabili in via esclusiva alla condotta di guida del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento danni asseritamente subiti, quantificati nella complessiva somma di € 174.307,90; il tutto con vittoria di spese.
Costituitasi in quel giudizio , quale Impresa Designata per la liquidazione Controparte_1 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la stessa ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di SI, per essere competente ex art. 20 c.p.c. il
Tribunale di Grosseto, quale foro del luogo dove si è verificato l'incidente, pacificamente avvenuto in
Comune di Castiglione della Pescaia;
nel merito ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda, per mancanza di prova che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto poi sconosciuto e, dunque, dell'asserita responsabilità del veicolo rimasto ignoto nella causazione dell'incidente; ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda;
il tutto con vittoria di spese;
in via subordinata ed in ipotesi di accoglimento, ha chiesto accertarsi l'effettivo danno subito dall'attore in misura inferiore a quello richiesto, con integrale compensazione delle spese di causa.
Con ordinanza riservata del 30 ottobre 2020 il Tribunale di SI, constatata l'adesione di parte attrice all'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Grosseto, condannando parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in € 1.990,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Con ricorso in riassunzione notificato via pec in data 3 febbraio 2021, ha riassunto il Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto, ribadendo quanto già esposto in atto di citazione e reiterando la richiesta di risarcimento nei confronti di , nella sua qualità di Impresa Controparte_1
Designata per la Toscana, a norma degli artt. 283 e segg. D. Lgs. 07/09/2005 n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Con comparsa depositata in data 07.04.2021 si è costituita nel giudizio riassunto
[...]
, reiterando la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 sostenendo la mancanza di prova che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto poi sconosciuto e, dunque, dell'asserita responsabilità del veicolo rimasto ignoto nella causazione dell'incidente; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, chiedendone l'integrale rigetto e ribadendo, per il resto, le conclusioni già rassegnate;
il tutto con vittoria di spese.
pagina 2 di 7 Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché all' udienza del 04.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta CP_1
Si rende necessario richiamare i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11
n.14177), per cui la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ebbene, sul punto si deve aderire al recente orientamento espresso dalla sentenza delle S.S.U.U. n.
2951 del 2016, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: (i) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
(ii) cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
(iii) la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
(iv) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; (v) la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio; (vi) essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in pagina 3 di 7 cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) ed a sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Da tutto quanto esposto, posto che l'attore fonda la propria domanda di risarcimento sull'asserita responsabilità di un veicolo rimasto ignoto in relazione all'incidente per cui è causa, deve concludersi per il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, potendosi al più riqualificare l'eccezione in commento quale eccezione di difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta, la quale tuttavia, siccome attiene al merito della causa, deve essere indagata all'esito dell'istruttoria.
Venendo al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta.
Difetta la prova che l'incidente si sia verificato secondo la dinamica descritta dall'attore, e che lo stesso sia stato provocato da un veicolo rimasto poi sconosciuto, unica circostanza che fonderebbe la responsabilità risarcitoria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Più in particolare, va innanzitutto osservato che i rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro dai
Carabinieri, non hanno fatto emergere chiari elementi comprovanti l'efficacia causale di un veicolo rimasto ignoto nella causazione dello stesso, non essendo stato mai appurato con certezza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un'auto rimasta poi sconosciuta;
invero, tale circostanza risulta soltanto “dedotta” dai verbalizzanti, senza indicazioni circa gli elementi che la comproverebbero. Ci si riferisce in particolare a quanto riportato nella richiesta di dissequestro della moto del 21.04.2017, laddove si legge: “il conducente della moto, nell'affrontare la curva all'altezza del Km. 9 della SP 105 in direzione di Punta Ala, ravvisava di fronte l'arrivo di un'autovettura che stava invadendo la sua corsia al regolare senso di marcia. Per evitare lo scontro il motociclista allargava la propria traiettoria verso destra. Detta manovra gli causava l'uscita dalla carreggiata e la fine della propria corsa a ridosso di un palo stradale” (cfr. doc. 2 attore).
Trattasi di affermazione da valutarsi, a ben vedere, come mera deduzione e non come attestazione di un fatto di cui i verbalizzanti hanno avuto conoscenza;
la stessa non risulta infatti supportata da ulteriori elementi probatori, oltre ad essere in apparente contrasto con gli esiti delle indagini conseguenti all'incidente, come si evince dall'informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Grosseto, laddove viene riportato che: “il presunto veicolo rimane ad oggi sconosciuto, sia dovuto dalla mancanza delle telecamere nella zona di interesse che dalla mancanza di un testimone oculare all'atto del sinistro. Questo Ufficio ha raccolto solo testimonianze di persone intervenute per prime sul luogo del sinistro stradale, ma nessuna delle quali ha sospetti su un'autovettura in transito in tale circostanza, tanto meno dalla P.O. il quale ad oggi non si ricorda la dinamica provocata dall'amnesia per l'evento traumatico ricevuto che può essere improvvisa o graduale” (cfr. doc. 2 attore).
pagina 4 di 7 Anche dalla lettura delle sommarie informazioni raccolte dalle persone, a varo titolo, intervenute sul luogo del sinistro, ricavabili dall'intero rapporto dei Carabinieri di Buriano (doc. 03 , si CP_1 rileva che nessun testimone ha dichiarato di aver notato un veicolo percorrere l'opposta corsia di marcia prima dell'incidente, ivi compreso il motociclista , che precedeva l'attore di Persona_1 poco e che poi, appreso dell'incidente, tornò indietro a controllare, trovando l'attore a terra;
lo stesso ha infatti dichiarato, in quella occasione, di non ricordare di aver notato un veicolo provenire dalla corsia opposta alla sua direzione di marcia subito prima del sinistro, precisando poi che anche la sua ragazza, trasportata sulla moto da lui condotta, le avrebbe riferito di non ricordare “nulla” (cfr. doc. 3
. CP_1
Non è dunque possibile ricavare da tali documenti adeguata prova che l'incidente si sia verificato così come descritto dall'attore, potendosi ragionevolmente ipotizzare che la caduta si sia invece verificata anche per altra causa, ivi compreso il caso fortuito o per imprudenza dello stesso attore.
Tale valutazione non muta all'esito delle prove testimoniali assunte in corso di causa sui testi S_
, , e (cfr. udienza del 21 marzo 2023).
[...] Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
In particolare, la teste non presente al momento del sinistro, ha unicamente confermato di S_ essersi fermata a soccorrere il motociclista caduto, senza essere in grado di confermare che la caduta fu effettivamente provocata da un'auto che aveva tagliato la strada al motociclista, precisando anzi di non ricordare nemmeno se l'attore effettivamente riferì, nell'immediatezza, come era caduto (cfr. udienza del 21 marzo 2023).
La teste infermiera di turno a bordo dell'autoambulanza che soccorse l'attore, dopo aver riferito Tes_2 del soccorso, ha anch'essa dichiarato di non ricordare se l'attore effettivamente riferì, nell'immediatezza, le cause della caduta ed in particolare la responsabilità di un veicolo rimasto ignoto
(cfr. udienza del 21 marzo 2023). La medesima teste non ha poi fornito ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto, non avendovi assistito personalmente.
La teste , dichiaratasi amica del , passeggera a bordo di altro motociclo che precedeva Tes_3 Pt_1 quello dell'attore, si è limitata a riferire di avere notato, ad un certo punto, un veicolo che procedeva ad andatura “sostenuta”, senza però ricordare “se questa vettura aveva andamento irregolare”, né fornendo altri elementi utili ai fini della prova del coinvolgimento di tale presunta vettura rispetto al sinistro per cui è causa (cfr. udienza del 21 marzo 2023).
Il teste conducente del motociclo che nell'occasione precedeva quello dell'attore, nel Per_1 riconoscere e confermare la dichiarazione da lui rilasciata ai Carabinieri di Buriano in data 21 aprile
2017 (doc. 04 parte convenuta), ha invece riferito soltanto, per quanto qui interessa, di ricordare: “una macchina provenire dalla corsia opposta alla direzione di marcia tenuta da lui e dal che era Pt_1
pagina 5 di 7 dietro”, precisando di non ricordare “il colore dell'auto” e non fornendo ulteriori particolari circa tale veicolo;
lo stesso teste non è stato nemmeno in grado di ricordare se la sua fidanzata, trasportata sul motociclo da lui condotto, gli confermò o meno, nell'immediato, tale circostanza (cfr. udienza del 21 marzo 2023).
Alla luce degli esiti dell'istruttoria orale, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'evento descritto in citazione né del nesso di causa, inteso in senso civilistico del “più probabile che non” (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.1.2008, n. 582), tra il danno lamentato e la condotta di guida del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Ed infatti, quand'anche si ritenesse provato che, nell'occasione, vi fu effettivamente un veicolo che procedeva nell'opposta corsia di marcia rispetto a quella percorsa dall'attore, non vi è alcuna prova che tale veicolo si sia reso effettivamente responsabile del sinistro occorso all'attore, ovvero che tale veicolo invase l'opposta corsia, costringendo il ad allargare la propria traiettoria verso destra Pt_1 fino a farlo andare fuori strada. Rimane invero plausibile che l'incidente si sia verificato per diverse cause, ivi compreso il caso fortuito ovvero, in ipotesi, una condotta di guida imprudente dello stesso attore.
La mancanza di prova del fatto storico e della responsabilità del veicolo rimasto ignoto comporta il rigetto della domanda.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuare una parziale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria la effettiva verificazione del grave incidente per cui è causa e la presenza di elementi di dubbio circa la dinamica del sinistro, non accertabile nei suoi tratti essenziali per la particolare difficoltà, da valutarsi in concreto, di dimostrazione del fatto storico anche e soprattutto per circostanze non imputabili direttamente all'attore, quali la mancanza di testi oculari o di telecamere nella zona di interesse;
circostanze che, pur non essendo imputabili nemmeno alla convenuta, si ritiene abbiano ragionevolmente fatto confidare l'attore, in buona fede, nella possibilità di provare in giudizio la dinamica descritta in citazione e, quindi, l'effettiva responsabilità, almeno parziale, di un veicolo rimasto ignoto nella causazione dell'incidente. Le spese di lite vengono pertanto compensate in ragione della metà, con il residuo posto a carico della parte soccombente, in applicazione della terza fascia di valore, individuata sulla base del disputatum (cfr. Cassazione, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15857), del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna a corrispondere Parte_1 in favore della convenuta l'altra metà, che liquida complessivamente in Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
Così deciso in Grosseto, 23.09.2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
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