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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. LE De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°840 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello
D A Par Giudice rappresentato e difeso dall'Avv.to Davide Lo Giudice Parte_2 presso il cui studio in Canicattì, via Regina Elena n.60, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato
All'udienza del 17.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n.197/2022, emessa in data 18.2.2022, il Tribunale G.L. di
Agrigento, rigettò il ricorso proposto da avverso l'avviso di Parte_3 addebito n.59120170001778892000 notificatogli dall' per l'importo di euro CP_1
2.787,57, in ragione del mancato pagamento della I, II, III e IV rata dei contributi
IVS coltivatori diretti per il periodo 1/2016-12/2016.
Ritenne, in particolare, il primo Giudice che tutte le doglianze spiegate col ricorso di primo grado facevano riferimento ad un “lasso di tempo …. antecedente
Pag.1 rispetto al periodo per il quale l' aveva emesso l'avviso di addebito opposto CP_1
(riguardante contributi IVS anno 2016).
Che, infatti, il ricorrente “al fine di contrastare la pretesa azionata dall'ente resistente” aveva affermato che “dall'anno 2007 all'anno 2013, ossia in epoca precedente a quella in dibattito” egli aveva “prestato l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta BU LE”; che per “corroborare questa argomentazione” aveva “pure allegato nel proprio fascicolo alcune fatture inerenti il conferimento e la vendita a frutto pendente a opera sua di uva da tavola ad alcuni consorzi, a ditte e a società, emesse fra l'1 Agosto 2006 e il 20 settembre 2010”.
Osservò che, tuttavia, tali documenti non dimostravano “affatto che, negli anni successivi e, in particolare, nel periodo da gennaio a dicembre 2016” egli avesse “continuato a prestare l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze della menzionata ditta, ovvero di altri datori di lavoro”.
Ritenne, in definitiva, che il Lo Giudice non avesse “fornito la prova della insussistenza del requisito oggettivo e di quello soggettivo” che avevano “indotto l'enunciato
Istituto a mantenere la sua iscrizione d'ufficio nella Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi e
Associati” da cui era conseguita l'emissione dell'avviso di addebito opposto.
Avverso tale decisione ha interposto appello il Lo Giudice, chiedendone la riforma.
Lamenta, anzitutto, che il Giudice di primo grado non ha tenuto in alcun conto della difesa espletata dall' che non aveva affatto “eccepito l'inconcludenza di CP_1 quanto esposto in ricorso relativamente al periodo contestato, ma anzi ne” aveva “confermato
l'importanza, tant'è vero che” aveva “eccepito che il ricorrente è iscritto nella Gestione
Lavoratori autonomi dal 2007 e tale iscrizione non è mai stata contestata”.
Che, dunque, bene aveva fatto “a provare che tale iscrizione dal 2007” era
“palesemente illegittima, visto che lo stesso nel medesimo periodo era ingaggiato come lavoratore subordinato”.
Osserva che il Tribunale “aveva l'obbligo giuridico di accertare le giornate necessarie per la coltivazione del fondo oppure doveva ritenere provato che ne occorressero 80, vista la CP_ mancata opposizione sul punto dell' .
Pag.2 Chiede, pertanto, una “pronuncia che, previa diversa ricostruzione dei fatti e previa corretta applicazione delle norme di diritto violate, ritenga provata l'insussistenza del requisito oggettivo e di quello soggettivo per l'iscrizione d'Ufficio nella gestione Agricola - Lavoratori
Autonomi Associati”.
Si duole, ancora, della mancata applicazione dei corretti principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, assumendo che “doveva essere l' a provare la CP_1 sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per potersi iscrivere d'Ufficio l'appellante nella gestione Agricola- Lavoratori Autonomi Associati”.
Lamenta, ancora, la “mancata ammissione delle prove testimoniali richieste e la
CTU”
Impugna, infine, la sentenza di prime cure in punto di regolamento delle spese, chiedendo, in via subordinata, la compensazione delle stesse tra le parti.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
A sostegno della propria posizione processuale l' appellato deduce la CP_2 mancata prova “dell'esistenza, in capo all'appellante, di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per l'anno 2016 che possa determinare la cancellazione dalla Gestione Agricola –
Lavoratori Autonomi e Associati, in cui risulta iscritto d'ufficio dal 2007”.
Ribadisce che “l'iscrizione d'ufficio nell'elenco dei Coltivatori Diretti è avvenuta per mezzo di un provvedimento del 2007, dunque precedente e differente rispetto all'Avviso di addebito n. 591 2017 00017788 92 000” oggetto di causa;
osserva che “quest'ultimo …
è un provvedimento conseguente al mancato pagamento di contributi obbligatori dovuti dall'appellante per l'anno 2016 in quanto iscritto alla suindicata gestione”.
Rileva che “tanto in primo grado quanto nel ricorso di appello” il Lo Giudice ha sollevato “obiezioni inconducenti e per nulla pertinenti in quanto riguardano un lasso temporale diverso, precedente al 2016” avendo sostenuto “di aver svolto attività di bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta BU LE negli anni dal 2007 al 2013 – ossia in epoca precedente all'anno in dibattito- che, a suo dire, dovrebbe dimostrare che in quell'arco temporale e (non si comprende come!) anche negli anni successivi (dunque anche nel periodo tra gennaio e dicembre 2016) non sussistevano i presupposti per poterlo iscrivere nella gestione dei coltivatori diretti e, conseguentemente, per poter pretendere il pagamento del debito contestatogli”.
Pag.3 Che, tuttavia, “nel ricorso di primo grado, nei documenti in esso allegati e nelle memorie successive, la carenza degli elementi soggettivo ed oggettivo ai fini dell'iscrizione d'ufficio nella gestione in discussione su cui si fonda l'AVA impugnato, è stata contestata dall'opponente con esclusivo riferimento agli anni precedenti al 2016, omettendo riferimenti specifici all'anno oggetto dell'AVA”.
Evidenzia che nè “nel giudizio di primo grado, né in quello di appello è stata fornita alcuna prova che, negli anni successivi al 2013 e, in particolare, nel 2016, Lo Giudice ha prestato attività di bracciante agricolo alle dipendenze della menzionata ditta, ovvero di altri datori di lavoro”.
Soggiunge che l'iscrizione “alla Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi e
Associati dal 2007 … non è mai stata contestata e che, peraltro, risulta definita in virtù di una sentenza emessa tra le stesse parti in esito ad un precedente giudizio di appello, avente RG. N. Par 1069/2017”; che nel “2017, infatti, iudice ha impugnato Avviso di Addebito Parte_2 datato settembre 2014 con cui l' gli ha intimato il pagamento di Euro 21.891,90 per CP_1 contributi relativi agli anni 2007-2013 in dipendenza della sua iscrizione d'ufficio nella
Gestione in discussione” e che “il Giudice di Appello con sentenza n. 450/2019 ha rigettato il ricorso in quanto tardivo oltre che infondato”: Par Che, pertanto, “a fronte dell'iscrizione d'ufficio intervenuta nel 2007, il sig.
Giudice non ha mai presentato domanda di cancellazione né ha dimostrato in giudizio lo svolgimento effettivo di attività di bracciante agricolo presso la Ditta BU LE o altro datore di lavoro per l'anno cui si riferisce l'avviso di addebito impugnato (2016) che in qualche modo potesse giustificare il venir meno dei requisiti che ne hanno determinato l'originaria iscrizione”.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato e, come tale, deve essere disatteso.
Costituisce pacifica acquisizione processuale (cfr. estratto conto unico contenuto nel fascicolo di parte che il Lo Giudice risulta iscritto alla CP_1 gestione Agricola – Lavoratori Autonomi sin dall'anno 2007.
Ciò è tanto vero che il predetto ha già esperito una precedente azione
Pag.4 giudiziaria avverso altro avviso di addebito riguardante il mancato pagamento dei medesimi contributi dal 2007 al 2013, definito in sede di gravame con la conferma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione.
Ciò risulta dalla sentenza n.450/2019, versata in atti dall' che CP_1 seppure non sia passata in giudicato (in quanto pende ricorso in Cassazione – cfr. note depositate il 19.9.2024) preclude a questa Corte di esaminare le CP_1 medesime doglianze che si appuntano, per come dedotto nel ricorso di primo grado e ribadito con l'atto di gravame, sull'asserito svolgimento, da parte del Lo Giudice di attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta BU LE nel periodo 2007/2013.
Escluso, dunque, che il primo Giudice abbia erroneamente sovvertito l'onere della prova e in disparte il fatto che in questo giudizio non risulta, comunque, in alcun modo dimostrato lo svolgimento di tale attività lavorativa (e in tal senso del tutto generici e inconducenti si appalesano i capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo del giudizio e qui riproposti), assorbente di ogni altra considerazione nel merito è il fatto che il Lo Giudice, pur risultando iscritto, come detto, alla sopra indicata gestione, non risulta in atti (né è stato allegato) che abbia mai presentato una richiesta di cancellazione per il periodo successivo all'anno 2013.
Né, si aggiunge, il Lo Giudice ha allegato che nell'anno 2016 (ossia il periodo cui si riferisce l'avviso di addebito opposto) egli avesse svolto attività di bracciante agricolo per la ditta BU ovvero per altro datore di lavoro ovvero ancora altra attività agricola non compatibile con il mantenimento dell'iscrizione (e anche per quest'ultima evenienza del tutto generica si appalesa la prova testimoniale articolata in ricorso e meramente esplorativa la richiesta di c.t.u.), tanto da mettere in condizione il Tribunale, prima, e questa Corte, poi, di poter, se del caso, giungere alle conclusioni auspicate con l'atto introduttivo del giudizio.
Per altro – per come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza Par qui impugnata – gli unici documenti prodotti da parte del Giudice erano e sono sei fatture emesse fra l'1 agosto 2006 e il 20 settembre 2010 che se, da un lato, non dimostrano lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la ditta BU, dall'altro, appaiono compatibili con l'iscrizione nella gestione indicata dall' CP_1
Pag.5 Quanto, infine, al regolamento delle spese operato dal Giudice di prime cure la subordinata richiesta di compensazione, per come formulata, deve essere disattesa avendo il Tribunale correttamente applicato il principio della soccombenza.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.197/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento in data 18.2.2022.
Condanna parte appellante al pagamento in favore dell' delle spese del CP_1 presente grado di giudizio che liquida in complessi €962,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Palermo 17 ottobre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente LE De Maria
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