CA
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1761 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023,
TRA
, con l'Avv. Roberta Bruognolo Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
, con l'Avv. Anna R.M. De Carlo
[...]
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 475/2023 pubblicata il 13.4.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'odierno appello, riformare in toto la sentenza impugnata n. 475/2023 pubblicata dal
Tribunale Civile di Latina – Sez. Lavoro il 13.04.2023, mai notificata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure relativamente a tutte le domanda ivi formulate. Con condanna alle spese e compensi di lite oltre accessori di legge, relativamente ad entrambi i
1 gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”; per l'appellato: “1) Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
475/23 resa dal Tribunale di Latina – Giudice Unico del Lavoro – il 13.4.2023, in quanto infondato;
2) Disporre sulle spese come di giustizia.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.3.2020, aveva evocato in giudizio l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Latina per accertare la natura professionale della malattia “tendinopatia della cuffia dei rotatori per microtraumi e posture incongrue” di cui alla domanda amministrativa del 4.2.2019 e per accertare il grado di invalidità permanente derivato, nonché per la condanna al pagamento dell'indennizzo di legge. L si era costituito tardivamente per CP_1
resistere al ricorso.
Il Tribunale aveva provveduto ad esperire prova testimoniale sulle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente e poi CTU medicolegale, contestata dalla difesa della ricorrente stessa.
All'esito, aveva respinto il ricorso osservando che “dalla CTU espletata si evince che non sussiste il nesso causale tra la patologia da cui è affetta parte ricorrente e l'attività lavorativa di addetta al servizio mensa espletata presso le varie società (indicate in ricorso).”. ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_1
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa riportandosi alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe;
la causa è stata quindi decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello si deduce omessa pronuncia in ordine alla proposta eccezione di nullità della CTU ed erroneità della stessa. L'appellante sottolinea che il CTU nominato dal Tribunale di Latina non aveva allegato alla propria perizia le osservazioni critiche della allora ricorrente limitandosi a confermare “la valutazione espressa nella relazione inviata alle parti” ritenendo irrilevanti sia le specifiche e circostanziate critiche di ordine medico-legale sia la produzione fotografica allegata dal CTP alle proprie osservazioni a supporto di quanto emerso dalla escussione testimoniale circa l'effettiva tipologia di lavoro svolto dalla ricorrente. La CTU era stata, infatti, oggetto di osservazioni da parte del consulente di parte il quale aveva rilevato che la ricorrente doveva compiere i movimenti che
2 comportano un impegno dell'articolazione in quanto doveva riporre la merce su scaffalature di altezze superiori alle proprie spalle, alzare i sacchi della spazzatura per gettarli negli appositi bidoni, rassettare e pulire gli scaffali, riporre i pentoloni, come da testimonianze e da documentazione fotografica in atti;
e che trattasi di malattia tabellata.
Con un secondo e connesso motivo di appello si deduce, appunto, che si tratta di malattia tabellata la cui eziologia professionale deve pertanto ritenersi presunta e che il dato è stato trascurato nella sentenza gravata, che ha dunque malamente distribuito l'onere della prova in materia di nesso causale.
I due motivi sono stati esaminati e approfonditi tramite il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio affidata a diverso consulente. E si sono rivelati infondati, dal momento che anche il nuovo consulente ha escluso la sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa svolta dalla e la patologia denunciata. Pt_1
Il CTU ha infatti convincentemente e con ragionamento immune da errori logici esposto quanto segue: “la paziente è affetta da una sindrome da conflitto sottoacromiale (dx>sin). La sindrome da conflitto lamentata è strumentalmente supportata da un esame RM della spalla dx (06/12/12) che evidenzia la presenza di una calcificazione all'inserzione omerale del tendine del sottospinato;
ma tale esame non è del tutto utilizzabile per una attuale valutazione funzionale, in quanto antecedente a un intervento di acromion-plastica (2013). Per esprimere un giudizio sulla natura professionale dell'infermità allegata, è opportuno porre alcune osservazioni. La paziente non produce adeguata documentazione comprovante la natura e l'entità della sindrome dichiarata anche se, in effetti, questa è deducibile dall'attuale esame obiettivo. La noxa patogena quale eventuale fattore concausale nel determinismo dell'infermità; ovvero l'esecuzione di movimenti di sollevamento degli arti superiori, non è sufficientemente ammissibile come fattore concausale in quanto, anche se presente nell'attività lavorativa della paziente, non è rappresentata quantitativamente e modalmente in misura adeguata;
in buona sostanza il movimento di sollevamento/abduzione degli arti superiori comprende la necessaria continuità e frequenza del movimento stesso, così da poter concretare quelle sollecitazioni meccaniche, a carico delle strutture della cuffia, idonee a concausare l'infermità allegata. È in atti un solo esame RMN della spalla dx, datato 2012, che rileva la presenza di una calcificazione sul punto di inserzione omerale del sottospinato, calcificazione che è stata verosimilmente trattata nell'intervento di acromion-plastica eseguito l'anno successivo. Ma tale anomala formazione nulla avrebbe a che vedere, in ordine alla sua origine, con l'attività lavorativa svolta dalla paziente. L'esame RMN,
3 rivelatore della calcificazione e di un quadro di generica e modesta tendinosi, è datato 2012 e non risulta essere stato mai di nuovo eseguito successivamente;
né che tale indagine sia stata estesa alla spalla contro laterale, pur essa sottoposta agli stessi insulti meccanici derivati dai movimenti sottocarico degli arti superiori;
fermo restando che calcificazioni e problematiche pregresse sono state con ogni ragionevolezza emendate nel successivo intervento di acromion-plastica (2013). Infine corre l'obbligo di osservare come la richiesta definizione di malattia professionale dell'infermità “tendinopatia cuffia rotatori per microtraumi e posture incongrue”, non appare supportata da una adeguata e specifica documentazione. La tendinopatia allegata, infatti, mal si comprende dove trovi il suo attuale fondamento documentale, considerato che non sono in atti esami strumentali e videat specialistici che confortino l'idea che, successivamente all'intervento di acromion-plastica a carico della spalla dx, del 2013, si sia strutturata una tendinopatia. In buona sostanza non vi sono riferimenti documentali che provino, ancorché a livello di ragionevolezza diagnostica, che prima o dopo l'intervento di acromion-plastica (2013) fattori lavorativi abbiano agito, anche a livello di concausa, nel determinare una tendinopatia;
né analoga osservazione può essere evitata riguardo alla inesistenza di prove documentali (esami strumentali) comprovanti una condizione di sofferenza/denervazione tendinea, non essendo sufficiente il solo dato sintomatologico-clinico di un deficit funzionale della spalla, a sostenere la presenza di una tendinosi. Per quanto argomentato si ritiene di poter rispondere al quesito ricevuto giudicando l'infermità tendinopatia cuffia rotatori per microtraumi e posture incongrue spalla dx come NON malattia professionale.”.
Del resto, nessuna osservazione da parte dell'appellante è pervenuta sulla bozza di consulenza.
Ad abundantiam, lo stesso consulente della corte ha precisato che “qualora si ritenesse di giudicare l'infermità allegata come malattia professionale, la menomazione dell'integrità psicofisica ad essa correlata sarebbe da stimare nella misura del 4%”: dunque una percentuale inferiore a quella minima indennizzabile.
Tali esaurienti approfondimenti diagnostici danno conto della infondatezza in fatto di entrambi i motivi di appello.
Conclusivamente, la sentenza gravata va confermata laddove ha escluso la configurabilità delle patologie denunciate in termini di malattia professionale.
4 Le spese di lite del grado sono irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c.; in conseguenza di tale irripetibilità, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a definitivo carico dell' . CP_1
Deve infine darsi atto che, per l'appellante, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in Parte_1
data 15.7.2023 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 475/2023 pubblicata il 13.4.2023 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
- Spese di lite irripetibili;
- Pone a carico dell' l'onorario del CTU, liquidato con separato decreto;
CP_1
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
5