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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 715 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
rappresentata e difesa dall'avv.to Parisi Patrizia presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv.to Petrella Francesco presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi nel corso della predetta udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 05.02.2025, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) in data 07.09.1995 con la parte resistente, e dalla cui unione era nato il figlio il 22.03.1996, maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
02.10.2009 nel procedimento di separazione consensuale, RG 2407/2009, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 29.10.2009, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo assegnarsi l'abitazione coniugale sita in Santa Maria Capua Vetere alla
Via Degli Orti n. 14, di cui parte resistente è esclusivo proprietario, a entrambi i coniugi, con divisione delle spese relative all'utenza.
All'udienza celebrata in data 16.05.2025 le parti raggiungevano un accordo.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2009.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in data 16.05.2025 del giudizio le parti raggiungevano l'accordo, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che di seguito si trascrive:
“
1. Le parti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
2. Le parti si dichiarano indipendenti economicamente;
3. Il resistente dichiara di concedere la disponibilità dell'immobile di sua esclusiva proprietà e precisamente della parte dell'immobile già in uso alla ricorrente (il primo piano) a titolo gratuito fino a quando la stessa ne avrà la necessità con condivisione della cucina sita al primo piano;
4. Le parti chiedono la compensazione integrale delle spese di lite.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Capua (CE) in data 07.09.1995 (atto n. 45, parte II, serie A, Ufficio
2, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1995) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti di cui al verbale d'udienza e richiamato integralmente in parte motiva;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 9.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 715 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
rappresentata e difesa dall'avv.to Parisi Patrizia presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv.to Petrella Francesco presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi nel corso della predetta udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 05.02.2025, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) in data 07.09.1995 con la parte resistente, e dalla cui unione era nato il figlio il 22.03.1996, maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
02.10.2009 nel procedimento di separazione consensuale, RG 2407/2009, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 29.10.2009, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo assegnarsi l'abitazione coniugale sita in Santa Maria Capua Vetere alla
Via Degli Orti n. 14, di cui parte resistente è esclusivo proprietario, a entrambi i coniugi, con divisione delle spese relative all'utenza.
All'udienza celebrata in data 16.05.2025 le parti raggiungevano un accordo.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2009.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in data 16.05.2025 del giudizio le parti raggiungevano l'accordo, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che di seguito si trascrive:
“
1. Le parti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
2. Le parti si dichiarano indipendenti economicamente;
3. Il resistente dichiara di concedere la disponibilità dell'immobile di sua esclusiva proprietà e precisamente della parte dell'immobile già in uso alla ricorrente (il primo piano) a titolo gratuito fino a quando la stessa ne avrà la necessità con condivisione della cucina sita al primo piano;
4. Le parti chiedono la compensazione integrale delle spese di lite.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Capua (CE) in data 07.09.1995 (atto n. 45, parte II, serie A, Ufficio
2, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1995) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti di cui al verbale d'udienza e richiamato integralmente in parte motiva;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 9.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso