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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 11869/2024
r.g., decisa nell'udienza del 14.10.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Murianni;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito e pensione di
inabilità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.12.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi non dovuta la restituzione all' della somma di euro CP_1
10.238,75 pretesa con nota del 30.9.2024 a titolo di recupero di ratei della pensione di inabilità civile n. 7135819 indebitamente percepiti nel periodo dall'1.1.2022 al 31.7.2024 e condannarsi l a pagare quanto trattenuto CP_1
a tale titolo, nonché a ripristinare la pensione a decorrere dall'1.8.2024.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere sull'indebito relativo al periodo dall'1.1.2023 al 31.7.2024 e sul ripristino della prestazione, dichiararsi compensati i ratei maturati nel periodo dall'1.8.2024 al 30.11.2024 con il debito relativo al periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e rigettarsi nel resto la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, come attestato dalla documentazione in atti, l' ha ripristinato la prestazione per cui è causa CP_1
con decorrenza dall'1.12.2024.
Pertanto, deve dichiararsi cessata, in parte qua, la materia del contendere in ordine alla domanda di ripristino della prestazione medesima.
La domanda di accertamento negativo di indebito è fondata.
Con nota del 30.9.2024, l' ha accertato un indebito di euro 10.238,75 CP_1
a titolo di ratei della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 l. 30.3.1971
n. 118 (pensione cat. invciv n. 7135819) erogati nel periodo dall'1.1.2022
al 31.7.2024, ma asseritamente non dovuti per intervenuto superamento del limite reddituale.
L'istante deduce, in primo luogo, l'insussistenza dell'indebito per avere percepito negli anni di riferimento redditi inferiori al limite di legge.
2 L'esame della censura va limitato all'anno 2022, avendo l' CP_1
riconosciuto, nella memoria di costituzione, il diritto dell'istante di percepire la pensione negli anni 2023 e 2024.
Deve al riguardo premettersi che, ai fini del diritto alla pensione di inabilità civile, rileva il reddito individuale imponibile ai fini irpef percepito nello stesso anno quanto alle pensioni e nell'anno precedente quanto ai redditi diversi (art. 35 co. 8 d.l. 30.12.2008 n. 207 conv. in l. 27.2.2009 n.
99).
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, l'istante ha dichiarato nell'anno 2022 per l'anno 2021 un reddito imponibile,
derivante da lavoro autonomo, di euro 18.092,00 ovvero già di per sé
superiore (a prescindere dagli eventuali redditi da pensione percepiti nell'anno successivo che andrebbero sommati) al limite massimo stabilito,
ai fini della concessione della pensione di inabilità civile per l'anno 2022, in misura di euro 17.050,42.
L'indebito pertanto è insussistente per gli anni 2023 e 2024, mentre sussiste per l'anno 2022.
L'istante deduce altresì la irripetibilità del preteso indebito per difetto di dolo e in forza del principio di tutela dell'affidamento, trattandosi di ratei percepiti in epoca anteriore all'accertamento dell'indebito.
La censura va esaminata in relazione al solo anno 2022, restando assorbita in relazione agli anni 2023 e 2024 in relazione ai quali, come detto,
l'indebito non sussiste.
3 Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, in materia di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali – quale è pacificamente la pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 l. 30.3.1971 n. 118 – se per un verso ha escluso l'applicazione della speciale disciplina dettata per le prestazioni previdenziali, per altro verso ha tuttavia limitato l'applicabilità della generale disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. ai soli casi in cui manchi qualsiasi rapporto assistenziale fra il beneficiario della prestazione e l'istituto erogatore (come per l'errore di persona), mentre negli altri casi,
riconducibili alla mancanza di un requisito per conseguire la prestazione,
ha negato la ripetibilità dei ratei erogati nel periodo anteriore al provvedimento che accerti che la prestazione non era dovuta, ove percepiti in buona fede: cfr. Cass. 28.3.2006 n. 7048, Cass. 23.1.2008 n.
1446, Cass. 28.4.2009 n. 9939, Cass. 25.9.2009 n. 24778, Cass. 17.4.2014
n. 8970, Cass.
1.10.2015 n. 19638.
Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, di difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, in un più recente arresto, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di
norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come
nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto
assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406),
nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità
4 di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero
dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo
comprovato dell'accipiens”, ha confermato il principio per cui “l'indebito
assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente
quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata
chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le
somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il
superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo
rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere
inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che
naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme limitative della ripetibilità dell'indebito”: cfr. Cass.
9.11.2018 n.
28771; in senso conforme, cfr. Cass. 15.10.2019 n. 26036 e Cass.
30.6.2020 n. 13223.
Ancora più recentemente, la S.C. ha precisato che “l'indebito assistenziale,
per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”: cfr. Cass. 23.2.2023 n. 5606.
5 A quest'ultimo proposito, la S.C. ha così statuito: “nessun obbligo di
restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
dichiarato i propri redditi alla p.a., ed essi fossero perciò conoscibili
dall' al quale già il d.l. 269/2003, art. 42, conv. in l. 326/2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo
del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso
ancor più chiaro ed esplicito dal d.l. 78/2009, art. 15, conv. in l. 102/2009,
il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'amministrazione finanziaria ed
ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in [...]. Da ciò si evince che tutti i
fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o
assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal d.l.
78/2010, art. 13, conv. in l. 122/2010, il quale prevede al co. 1 l'istituzione
presso l' del casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione CP_1
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti
aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al co. 6 dello stesso
art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
precedente co. 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia
già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria (…)
6 sicché giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa
comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”: cfr. Cass. CP_1
30.6.2020 n. 13223; in senso conforme, cfr. Cass. 20.5.2021 n. 13915.
Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui l' nell'anno 2022 ha erroneamente erogato all'istante la prestazione CP_1
assistenziale in difetto del requisito reddituale: e ciò, in quanto i redditi dell'istante, poiché dichiarati all'Agenzia delle entrate, erano conoscibili dall'ente previdenziale, che peraltro non ne ha dedotto la omessa comunicazione da parte dell'interessato.
Non è pertanto ravvisabile nella specie il dolo del beneficiario.
Ne consegue la irripetibilità dell'indebito in relazione all'anno 2022.
Deve a questo punto osservarsi che l'accertata insussistenza (per gli anni
2023 e 2024) o irripetibilità (per l'anno 2022) del preteso indebito impedisce la compensazione – invocata dall' – con i ratei pensionistici CP_1
maturati nel periodo dall'1.8.2024 al 30.11.2024, i quali devono pertanto essere pagati all'istante, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412.
E' dunque fondata in tali termini la domanda di ripristino della prestazione per cui è causa.
Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante all' la CP_1
restituzione della somma pretesa, nonché condannarsi l a pagare CP_1
7 all'istante quanto trattenuto a tale titolo e a corrispondere all'istante i ratei maturati nel periodo dall'1.8.2024 al 30.11.2024.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante la restituzione all' della somma di CP_1
euro 10.238,75 richiesta dall'ente con comunicazione del 30.9.2024 e condanna l' a pagare all'istante quanto trattenuto a tale titolo, nonché CP_1
a corrispondere i ratei pensionistici maturati nel periodo dall'1.8.2024 al
30.11.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
condanna l a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Francesco
Murianni.
Taranto, 14.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
8
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 11869/2024
r.g., decisa nell'udienza del 14.10.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Murianni;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito e pensione di
inabilità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.12.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi non dovuta la restituzione all' della somma di euro CP_1
10.238,75 pretesa con nota del 30.9.2024 a titolo di recupero di ratei della pensione di inabilità civile n. 7135819 indebitamente percepiti nel periodo dall'1.1.2022 al 31.7.2024 e condannarsi l a pagare quanto trattenuto CP_1
a tale titolo, nonché a ripristinare la pensione a decorrere dall'1.8.2024.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere sull'indebito relativo al periodo dall'1.1.2023 al 31.7.2024 e sul ripristino della prestazione, dichiararsi compensati i ratei maturati nel periodo dall'1.8.2024 al 30.11.2024 con il debito relativo al periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e rigettarsi nel resto la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, come attestato dalla documentazione in atti, l' ha ripristinato la prestazione per cui è causa CP_1
con decorrenza dall'1.12.2024.
Pertanto, deve dichiararsi cessata, in parte qua, la materia del contendere in ordine alla domanda di ripristino della prestazione medesima.
La domanda di accertamento negativo di indebito è fondata.
Con nota del 30.9.2024, l' ha accertato un indebito di euro 10.238,75 CP_1
a titolo di ratei della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 l. 30.3.1971
n. 118 (pensione cat. invciv n. 7135819) erogati nel periodo dall'1.1.2022
al 31.7.2024, ma asseritamente non dovuti per intervenuto superamento del limite reddituale.
L'istante deduce, in primo luogo, l'insussistenza dell'indebito per avere percepito negli anni di riferimento redditi inferiori al limite di legge.
2 L'esame della censura va limitato all'anno 2022, avendo l' CP_1
riconosciuto, nella memoria di costituzione, il diritto dell'istante di percepire la pensione negli anni 2023 e 2024.
Deve al riguardo premettersi che, ai fini del diritto alla pensione di inabilità civile, rileva il reddito individuale imponibile ai fini irpef percepito nello stesso anno quanto alle pensioni e nell'anno precedente quanto ai redditi diversi (art. 35 co. 8 d.l. 30.12.2008 n. 207 conv. in l. 27.2.2009 n.
99).
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, l'istante ha dichiarato nell'anno 2022 per l'anno 2021 un reddito imponibile,
derivante da lavoro autonomo, di euro 18.092,00 ovvero già di per sé
superiore (a prescindere dagli eventuali redditi da pensione percepiti nell'anno successivo che andrebbero sommati) al limite massimo stabilito,
ai fini della concessione della pensione di inabilità civile per l'anno 2022, in misura di euro 17.050,42.
L'indebito pertanto è insussistente per gli anni 2023 e 2024, mentre sussiste per l'anno 2022.
L'istante deduce altresì la irripetibilità del preteso indebito per difetto di dolo e in forza del principio di tutela dell'affidamento, trattandosi di ratei percepiti in epoca anteriore all'accertamento dell'indebito.
La censura va esaminata in relazione al solo anno 2022, restando assorbita in relazione agli anni 2023 e 2024 in relazione ai quali, come detto,
l'indebito non sussiste.
3 Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, in materia di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali – quale è pacificamente la pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 l. 30.3.1971 n. 118 – se per un verso ha escluso l'applicazione della speciale disciplina dettata per le prestazioni previdenziali, per altro verso ha tuttavia limitato l'applicabilità della generale disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. ai soli casi in cui manchi qualsiasi rapporto assistenziale fra il beneficiario della prestazione e l'istituto erogatore (come per l'errore di persona), mentre negli altri casi,
riconducibili alla mancanza di un requisito per conseguire la prestazione,
ha negato la ripetibilità dei ratei erogati nel periodo anteriore al provvedimento che accerti che la prestazione non era dovuta, ove percepiti in buona fede: cfr. Cass. 28.3.2006 n. 7048, Cass. 23.1.2008 n.
1446, Cass. 28.4.2009 n. 9939, Cass. 25.9.2009 n. 24778, Cass. 17.4.2014
n. 8970, Cass.
1.10.2015 n. 19638.
Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, di difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, in un più recente arresto, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di
norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come
nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto
assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406),
nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità
4 di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero
dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo
comprovato dell'accipiens”, ha confermato il principio per cui “l'indebito
assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente
quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata
chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le
somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il
superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo
rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere
inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che
naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme limitative della ripetibilità dell'indebito”: cfr. Cass.
9.11.2018 n.
28771; in senso conforme, cfr. Cass. 15.10.2019 n. 26036 e Cass.
30.6.2020 n. 13223.
Ancora più recentemente, la S.C. ha precisato che “l'indebito assistenziale,
per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”: cfr. Cass. 23.2.2023 n. 5606.
5 A quest'ultimo proposito, la S.C. ha così statuito: “nessun obbligo di
restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
dichiarato i propri redditi alla p.a., ed essi fossero perciò conoscibili
dall' al quale già il d.l. 269/2003, art. 42, conv. in l. 326/2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo
del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso
ancor più chiaro ed esplicito dal d.l. 78/2009, art. 15, conv. in l. 102/2009,
il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'amministrazione finanziaria ed
ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in [...]. Da ciò si evince che tutti i
fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o
assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal d.l.
78/2010, art. 13, conv. in l. 122/2010, il quale prevede al co. 1 l'istituzione
presso l' del casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione CP_1
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti
aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al co. 6 dello stesso
art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
precedente co. 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia
già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria (…)
6 sicché giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa
comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”: cfr. Cass. CP_1
30.6.2020 n. 13223; in senso conforme, cfr. Cass. 20.5.2021 n. 13915.
Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui l' nell'anno 2022 ha erroneamente erogato all'istante la prestazione CP_1
assistenziale in difetto del requisito reddituale: e ciò, in quanto i redditi dell'istante, poiché dichiarati all'Agenzia delle entrate, erano conoscibili dall'ente previdenziale, che peraltro non ne ha dedotto la omessa comunicazione da parte dell'interessato.
Non è pertanto ravvisabile nella specie il dolo del beneficiario.
Ne consegue la irripetibilità dell'indebito in relazione all'anno 2022.
Deve a questo punto osservarsi che l'accertata insussistenza (per gli anni
2023 e 2024) o irripetibilità (per l'anno 2022) del preteso indebito impedisce la compensazione – invocata dall' – con i ratei pensionistici CP_1
maturati nel periodo dall'1.8.2024 al 30.11.2024, i quali devono pertanto essere pagati all'istante, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412.
E' dunque fondata in tali termini la domanda di ripristino della prestazione per cui è causa.
Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante all' la CP_1
restituzione della somma pretesa, nonché condannarsi l a pagare CP_1
7 all'istante quanto trattenuto a tale titolo e a corrispondere all'istante i ratei maturati nel periodo dall'1.8.2024 al 30.11.2024.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante la restituzione all' della somma di CP_1
euro 10.238,75 richiesta dall'ente con comunicazione del 30.9.2024 e condanna l' a pagare all'istante quanto trattenuto a tale titolo, nonché CP_1
a corrispondere i ratei pensionistici maturati nel periodo dall'1.8.2024 al
30.11.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
condanna l a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Francesco
Murianni.
Taranto, 14.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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