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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1350/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 18/03/2025, sono presenti:
per TE FI RL e CO MA, l'avv. Nicola Scarola;
per CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO, la dott.ssa Daniela Tatafiore.
L'avv. Scarola discute la causa riportandosi alle note scritte depositate per l'odierna udienza.
Osserva che nelle note di controparte si fa riferimento ad una fattispecie ulteriormente diversa rispetto a quella contestata, ovvero a quella di cui al comma 2 dell'art. 14 d.lgs. n. 475/1992, che si riferisce ai distributori, cioè ad una categoria diversa da quella cui appartiene la società opponente, e ad una sanzione di carattere diverso. Precisa che non può trattarsi di un refuso, in quanto consapevolmente la Camera di Commercio cerca di creare confusione invocando le linee guida interne, successive ai fatti di causa, che si riferiscono ad un'altra fattispecie. In ordine al rispetto dei requisiti di sicurezza, osserva che la CN FI si è attivata anche per il conseguimento della certificazione europea di sicurezza rivolgendosi ad un organismo riconosciuto, che ha attestato il pieno rispetto dei requisiti di cui al Regolamento del 2016. Si riporta per il resto ai precedenti scritti difensivi e chiede lo stralcio delle nuove produzioni documentali di controparte, siccome successive al maturarsi delle preclusioni istruttorie e non autorizzate dal giudice. Osserva che la marcatura CE è stata apposta in buona fede dalla ricorrente su indicazione della società di consulenza, dopo che la stessa aveva verificato che le mascherine rispettavano i requisiti di sicurezza di cui al Regolamento del 2016 e, quindi, l'informativa ai consumatori era corretta e trasparente, anche in quanto accompagnata dal fascicolo informativo-
pagina 1 di 10 tecnico, che specificava che si trattava di prodotti realizzati in deroga. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
La dott.ssa Tatafiore precisa che la contestazione della Camera di Commercio riguarda la produzione di dispositivi di sicurezza dichiarati conformi al marchio CE, mentre la produzione era avvenuta sulla base di disposizioni nazionali in deroga, cioè la marcatura CE è stata indebitamente apposta. Precisa che il riferimento al comma 2 dell'art. 14 d.lgs. 475/1992 è oggetto di un mero refuso. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso e si riporta per il resto alle note scritte depositate per l'odierna udienza.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 10 R.G. N. 1350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1350/2024 vertente
TRA
TE FI S.R.L. (C.F. 01403140138), in persona del legale rappresentante pro tempore,
e MA CO (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in
Como, via Mentana n. 4, presso lo studio dell'avv. Nicola Scarola e dall'avv. Romina Savalli, che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
- Ricorrenti –
E
CAMERA DI COMMERCIO COMO E LECCO (C.F. 02945690135), in persona del dirigente Area Promozione delle Imprese, dott.ssa Pina Sergio;
Resistente -
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como accogliere le seguenti conclusioni In via pregiudiziale - DICHIARARE NULL A /INESISTENTE l'Ordinanza-Ingiunzione n. 360/2024 per vizio insanabile di motivazione, errata e contraddittoria, violazione di Legge e/o comunque
pagina 3 di 10 eccesso di potere per sviamento e travisamento, avendo l'Autorità Procedente in punto dispositivo •contestato la sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000,00 euro pari al minimo edittale previsto dal comma 3 lett. c) del'art. 14 del D. Lgs. 475 del 4.12.1992, comma volto a punire “Il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di cui all'art. 19 del regolamento di DPI”; •ma addotto quale fatto costitutivo sotteso alla pronuncia quello di cui al diverso comma 1 lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. 475 del 4.12.1992 “per aver prodotto e posto in vendita DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza”, comma che peraltro neppure prevede una sanzione pecuniaria. - ACCERTARE E DICHIARARE
l'inammissibilità/illegittimità/nullità dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 360/2024 emessa in data
22.3.2024 dalla CAMERA DI COMMERCIO DI COMO E LECCO, notificata in data 22.3.2024,
•per difetto di tipicità della condotta in relazione alla contestata violazione di cui all'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 475/1992 alla luce della previsione normativa emergenziale in deroga di cui all'art. 15, comma 1, D.L. n. 18/2020 sulla cui base ha operato TE FI, e in ogni caso in quanto •il Sig. LA, L.R.p.t. di TE FI, non è stato sentito personalmente pur avendone fatto espressa richiesta negli scritti difensivi proposti all'Autorità Amministrativa ex art. 18 L. 689/1981; •è priva di adeguata motivazione ex art. 3 L. 241/1990; •non è ivi indicato il termine per proporre opposizione e l'Autorità competente;
•è violato ed è in ogni caso illegittimo il termine per l'adozione finale del provvedimento. Nel merito: •ACCERTARE E
DICHIARARE la carenza dell'elemento soggettivo per l'applicabilità della sanzione amministrativa (azione “cosciente e volontaria” - art. 3 L. 689/1981) nel comportamento di
TE FI e per l'effetto ANNULLARE l'ordinanza-ingiunzione; •ACCERTARE E
DICHIARARE l'esimente della buona fede in capo a TE FI e per l'effetto
ANNULLARE l'ordinanza-ingiunzione •ACCERTARE E DICHIARARE l'esimente dell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità in capo a TE FI ex art. 4 I comma della Legge n. 689 del 24.11.1981 e per l'effetto ANNULLARE l'ordinanza-ingiunzione,
•ACCERTARE E DICHIARARE la carenza dell'elemento oggettivo dell'infrazione elevato con
l'ordinanza-ingiunzione e per l'effetto ANNULLARLA;
•ACCERTARE E DICHIARARE la violazione dell'art. 1 della Legge n. 689 del 24.11.1981 e del Principio di Legalità, la Violazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e natura eccezionale dell'art. 15 D.L. pagina 4 di 10 18/2020 emanato in una situazione emergenziale da parte dell'Autorità procedente e per l'effetto
ANNULLARE l'ordinanza-ingiunzione; •ACCERTARE E DICHIARARE che l'Ordinanza
Ingiunzione n. 360/2024 è viziata ed illegittima in quanto affetta da eccesso di potere per sviamento, travisamento e ingiustizia manifesta e per l'effetto ANNULLARLA;
•ACCERTARE E
DICHIARARE, in ogni caso per tutte le ragioni in fatto e in diritto riportate in Ricorso, la nullità/illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e per l'effetto ANNULLARLA. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre I.V.A. e C.p.A. spese generali del 15 %. In via istruttoria ci si riporta alle proprie Istanza Istruttorie di cui al Ricorso 18.4.2024 da ritenersi qui richiamate e ritrascritte (da pag. 27 a pag. 30) Si richiama il contenuto dei propri scritti, del Verbale di causa
26.06.2024 e della successiva Ordinanza del Tribunale 27.06.2024, a integrale e frontale confutazione dell'infondata ed errata contestazione elevata e delle inconsistenti, confuse, imprecise e contraddittorie argomentazioni avversarie, rivolte a cercare incomprensibilmente di
“punire” ad ogni costo il ricorrente ex-post”;
Per parte resistente: “Per gli effetti di cui al decreto del 23/04/2024 notificato in data
26/04/2024, con la presente nota questa Camera di Commercio chiede pertanto all'Ill.mo signor
Giudice:
1. di confermare l'ordinanza n. 359/2024, trattandosi di provvedimento legittimo, fondato e correttamente motivato;
2. di confermare la sanzione disposta per violazione dell'art.
14 c.2 lett. C del D.Lgs 475/41992 per aver prodotto, maschere filtranti di liv. III, dispositivi di protezione salvavita, non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza ed alle disposizioni di cui agli artt.4, 5 e 11, del regolamento DPI n.426/2016; 3. di confermare la sanzione irrogata nella misura già pari al minimo edittale;
4. di ritenere che la eventuale conformazione successiva, ove avvenuta, non costituisce comunque eliminazione della violazione, ma solo eliminazione del protrarsi della violazione medesima;
5. di rigettare la richiesta di condanna dell'Ente camerale al risarcimento delle spese di lite per tutti i motivi richiamati in memoria, avendo quest'ufficio adottato legittimi provvedimenti all'esito del corretto svolgimento dei propri poteri istruttori e di decisione, con compensazione delle spese”;
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 5 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.04.2024, AN LA, in proprio e quale legale rappresentante della
CN FI S.r.l., adiva l'intestato Ufficio proponendo opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 360/2024, emessa in data 22.03.2024 dalla Camera di Commercio di Como e
Lecco, con cui era stato ingiunto il pagamento di complessivi € 30.000,00, per la violazione di cui all'art. 14, comma 3, lett. c) d.lgs. n. 475/1992 (per come modificato dal d.lgs. n. 17/2019), avendo la predetta società prodotto e immesso nel commercio mascherine FFP2 non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, il tutto senza rispettare la procedura di cui all'art. 19 Reg.
2016/425/UE e senza avere neppure ottenuto la validazione dell'INAIL, ai sensi dell'art. 15, comma 3, d.l. n. 18/2020.
Esponevano infatti i ricorrenti che, nel momento di massima diffusione della pandemia da Covid-
19, la CN FI S.r.l. aveva deciso di mettere a disposizione della Nazione la sua esperienza in materia di tessuti filtranti, per produrre delle mascherine idonee a soddisfare le esigenze della produzione;
era peraltro entrata in vigore la procedura in deroga di cui all'art. 15 d.l. n. 18/2020, sicché la società ricorrente aveva presentato la prescritta autocertificazione e, in difetto del tempestivo riscontro da parte dell'INAIL, aveva dato inizio alla produzione, il tutto dopo aver acquisito un parere di liceità da una società di consulenza.
Ciò nonostante, le era stata applicata la sanzione di cui all'art. 14, comma 3, lett. c) d.lgs. n.
475/1992, per aver provveduto alla produzione e alla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale in assenza della relativa autorizzazione.
Censuravano dunque, in primo luogo, l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato e l'illegittimità dello stesso, sia per la mancata audizione dell'interessato, che per l'omessa indicazione del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a deciderla.
In secondo luogo, nel merito, contestavano la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, avendo la CN FI S.r.l. operato in assoluta buona fede e a seguito di un parere favorevole della società di consulenza interpellata.
pagina 6 di 10 Infine, deducevano il difetto di tipicità della condotta, in quanto, fino all'emanazione di un formale provvedimento di diniego, l'attività di produzione e commercializzazione delle mascherine doveva ritenersi consentita sulla base della normativa emergenziale.
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'immediata esecutività dello stesso, la revoca del provvedimento impugnato e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Fissata l'udienza e notificato tempestivamente il ricorso, si costituiva in giudizio la Camera di
Commercio di Como e Lecco concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Rappresentava, infatti, l'autorità amministrativa che i vizi di forma addotti dalla controparte non avevano in alcun modo compromesso le garanzie difensive degli opponenti.
Nel merito, deduceva invece che la CN FI S.r.l. aveva iniziato la produzione di mascherine filtranti facciali in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 3, d.l. n. 18/2020, a seguito di denuncia presentata all'INAIL in data 25.03.2020 e che, tuttavia, con nota del 5.04.2020, l'ISS aveva espresso parere non favorevole alla produzione e alla commercializzazione, in quanto “non risulta evidenza della rispondenza a quanto previsto dalle norme tecniche di settore ed ai requisiti richiesti per l'applicazione della procedura in deroga di mascherine facciali ad uso medico di cui all'art. 15”. Una volta ricevuto il formale diniego, la società opponente aveva quindi cessato la produzione e, tuttavia, nelle more, aveva provveduto alla commercializzazione dei prodotti in violazione della procedura di cui agli artt. 5 ss. d.lgs. n. 475/1992, non abrogata dalla disciplina sopravvenuta, di carattere emergenziale.
All'esito della prima udienza, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione, con rinvio all'odierna udienza per discussione.
Sentite le parti, la causa viene dunque definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Sul punto, va infatti premesso che la violazione amministrativa contestata dalla Camera di
Commercio di Como e Lecco, nei confronti della CN FI S.r.l., attiene alla produzione di dispositivi di protezione individuale (mascherine FFP2) senza il rispetto delle procedure di cui all'art. 19 Reg. 2016/425/UE, in materia di valutazione di conformità; previsione, questa, che è stata attuata nell'ordinamento interno con d.lgs. n. 17/2019.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, trova tuttavia applicazione la disciplina eccezionale di cui all'art. 15, comma
1, d.l. n. 18/2020, ai sensi del quale “fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”.
È infatti pacifico tra le parti che la produzione delle mascherine ha avuto inizio dopo l'entrata in vigore dello stato di emergenza, dovuto alla diffusione del virus Covid-19.
La citata previsione eccezionale era stata introdotta, d'altra parte, allo scopo di incentivare la produzione, finalizzata al commercio, di dispositivi di protezione individuali (c.d. mascherine
FFP2) a fronte della carenza in cui versava l'Italia nel contesto pandemico.
Ai sensi dell'art. 15, comma 3, d.l. cit., per avvalersi della deroga, era previsto che i produttori inviassero all'INAIL un'autocertificazione in cui, sotto la propria responsabilità, attestassero le caratteristiche tecniche dei prodotti e dichiarassero la rispondenza degli stessi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, fermo il controllo successivo dell'ente preposto, ovvero l'INAIL, chiamato ad esprimersi sulla rispondenza dei dispositivi alle norme vigenti nel termine, evidentemente ordinatorio, di tre giorni dalla trasmissione delle informazioni. In caso di esito negativo, il produttore era tenuto a cessare la produzione “impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione” (art. 15, comma 4).
Se ne ricava che, in via puramente eccezionale e limitatamente al periodo emergenziale, il legislatore ordinario ha introdotto un regime autorizzativo semplificato fondato su un sistema di controlli successivi, liberalizzando lo svolgimento delle attività di cui all'art. 15, comma 1, d.l.
n. 18/2020, da intendersi consentite a fronte della semplice autocertificazione all'INAIL, fino all'adozione del formale provvedimento di diniego di cui all'art. 15, comma 3.
Tutto questo non ha, chiaramente, determinato l'abrogazione del procedimento autorizzativo di cui al d.lgs. n. 475/1992 (così come modificato dal d.lgs. n. 17/2019), avendolo piuttosto derogato in base al criterio della specialità (lex specialis derogat generalis).
Tutto ciò premesso, deve ritenersi il difetto di tipicità della condotta posta in essere dalla CN
FI S.r.l., siccome non rispondente alla fattispecie sanzionatoria invocata da parte resistente, per come ridisegnata dall'introduzione della disciplina emergenziale. pagina 8 di 10 È infatti pacifico tra le parti che la CN FI S.r.l. si sia avvalsa della procedura derogatoria di cui al citato art. 15, comma 3, d.l. n. 18/2020, presentando l'autocertificazione prima di dare inizio alla produzione delle mascherine, ed è parimenti incontestato che la stessa abbia cessato la produzione a seguito dell'emanazione del provvedimento di diniego da parte dell'ente preposto. Non può, dunque, ritenersi che la produzione sia avvenuta in violazione delle procedure autorizzative ratione temporis vigenti alla data del compimento del fatto.
Né rileva che, prima della conclusione della procedura con il diniego dell'INAIL, la CN FI
S.r.l. avesse già iniziato la commercializzazione delle mascherine.
Anche tale condotta deve, infatti, ritenersi consentita sulla base del citato art. 15 d.l. n. 18/2020, essendo il particolare regime ivi delineato funzionale all'immissione in commercio delle mascherine, al fine di sopperire alla mancanza di prodotti sul mercato, e non potendo la commercializzazione delle stesse dipendere dal rispetto del termine ordinatorio di tre giorni, previsto per legge a carico dell'INAIL, specie nel contesto emergenziale della pandemia.
L'intento dichiaratamente perseguito dal legislatore era, d'altra parte, quello di velocizzare la procedura di immissione nel commercio e non la produzione fine a sé stessa.
Né rileva quanto dedotto da parte resistente circa l'indebita apposizione della marcatura CE da parte della società ricorrente;
la fattispecie di cui all'art. 14, comma 3, lett. c) d.lgs. n. 475/1992 non sanziona, infatti, la condotta di chi utilizzi indebitamente il marchio CE, bensì la produzione di DPI in violazione delle procedure autorizzative previste per legge.
Al momento della condotta, per produrre DPI, non era necessario rispettare il procedimento autorizzativo di cui all'art. 19 Reg. 2016/425/UE, in quanto la produzione era autorizzata in via generale dall'art. 15, commi 1, d.l. n. 18/2020, salvo il formale diniego.
Se ne ricava, quale logico corollario, che la condotta tenuta dalla ricorrente risulta estranea rispetto al perimetro del fatto tipico.
A ciò, deve aggiungersi l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.
Sul punto, occorre infatti rammentare che “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al
pagina 9 di 10 precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (cfr. Cass., sez. II, 19 giugno 2020, n. 11977).
Nel caso di specie, non solo la CN FI S.r.l. si è attenuta scrupolosamente alla procedura derogatoria di cui all'art. 15 d.l. n. 18/2020, ma ha altresì riposto incolpevole affidamento nel parere rilasciato dalla società di consulenza (cfr. all. 7 al ricorso), oltre che nel ritardo con cui l'INAIL ha fatto pervenire il parere contrario all'immissione in commercio.
È infatti pacifico tra le parti che, a fronte di un'autocertificazione presentata il 25.03.2020 (cfr. all. 13 al ricorso introduttivo), il diniego da parte dell'INAIL sia intervenuto ben oltre il termine
(ordinatorio) di tre giorni previsto per legge (cfr. memoria difensiva, pag. 2).
Né può imputarsi alla ricorrente il ritardo dell'ente pubblico nell'evadere la sua richiesta, tempestivamente avanzata prima di dare inizio alla produzione.
Segue l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, senza necessità di assumere i mezzi di prova articolati da parte ricorrente.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (tranne per la fase istruttoria e per quella decisionale, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e della ripetitività delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla CN FI S.r.l. e da AN LA in proprio, nei confronti della Camera di Commercio di Como e Lecco, e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 360/2024;
2) Condanna la Camera di Commercio di Como e Lecco alla refusione delle spese processuali, a favore dei ricorrenti, che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 18 marzo 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 18/03/2025, sono presenti:
per TE FI RL e CO MA, l'avv. Nicola Scarola;
per CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO, la dott.ssa Daniela Tatafiore.
L'avv. Scarola discute la causa riportandosi alle note scritte depositate per l'odierna udienza.
Osserva che nelle note di controparte si fa riferimento ad una fattispecie ulteriormente diversa rispetto a quella contestata, ovvero a quella di cui al comma 2 dell'art. 14 d.lgs. n. 475/1992, che si riferisce ai distributori, cioè ad una categoria diversa da quella cui appartiene la società opponente, e ad una sanzione di carattere diverso. Precisa che non può trattarsi di un refuso, in quanto consapevolmente la Camera di Commercio cerca di creare confusione invocando le linee guida interne, successive ai fatti di causa, che si riferiscono ad un'altra fattispecie. In ordine al rispetto dei requisiti di sicurezza, osserva che la CN FI si è attivata anche per il conseguimento della certificazione europea di sicurezza rivolgendosi ad un organismo riconosciuto, che ha attestato il pieno rispetto dei requisiti di cui al Regolamento del 2016. Si riporta per il resto ai precedenti scritti difensivi e chiede lo stralcio delle nuove produzioni documentali di controparte, siccome successive al maturarsi delle preclusioni istruttorie e non autorizzate dal giudice. Osserva che la marcatura CE è stata apposta in buona fede dalla ricorrente su indicazione della società di consulenza, dopo che la stessa aveva verificato che le mascherine rispettavano i requisiti di sicurezza di cui al Regolamento del 2016 e, quindi, l'informativa ai consumatori era corretta e trasparente, anche in quanto accompagnata dal fascicolo informativo-
pagina 1 di 10 tecnico, che specificava che si trattava di prodotti realizzati in deroga. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
La dott.ssa Tatafiore precisa che la contestazione della Camera di Commercio riguarda la produzione di dispositivi di sicurezza dichiarati conformi al marchio CE, mentre la produzione era avvenuta sulla base di disposizioni nazionali in deroga, cioè la marcatura CE è stata indebitamente apposta. Precisa che il riferimento al comma 2 dell'art. 14 d.lgs. 475/1992 è oggetto di un mero refuso. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso e si riporta per il resto alle note scritte depositate per l'odierna udienza.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 10 R.G. N. 1350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1350/2024 vertente
TRA
TE FI S.R.L. (C.F. 01403140138), in persona del legale rappresentante pro tempore,
e MA CO (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in
Como, via Mentana n. 4, presso lo studio dell'avv. Nicola Scarola e dall'avv. Romina Savalli, che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
- Ricorrenti –
E
CAMERA DI COMMERCIO COMO E LECCO (C.F. 02945690135), in persona del dirigente Area Promozione delle Imprese, dott.ssa Pina Sergio;
Resistente -
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como accogliere le seguenti conclusioni In via pregiudiziale - DICHIARARE NULL A /INESISTENTE l'Ordinanza-Ingiunzione n. 360/2024 per vizio insanabile di motivazione, errata e contraddittoria, violazione di Legge e/o comunque
pagina 3 di 10 eccesso di potere per sviamento e travisamento, avendo l'Autorità Procedente in punto dispositivo •contestato la sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000,00 euro pari al minimo edittale previsto dal comma 3 lett. c) del'art. 14 del D. Lgs. 475 del 4.12.1992, comma volto a punire “Il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di cui all'art. 19 del regolamento di DPI”; •ma addotto quale fatto costitutivo sotteso alla pronuncia quello di cui al diverso comma 1 lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. 475 del 4.12.1992 “per aver prodotto e posto in vendita DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza”, comma che peraltro neppure prevede una sanzione pecuniaria. - ACCERTARE E DICHIARARE
l'inammissibilità/illegittimità/nullità dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 360/2024 emessa in data
22.3.2024 dalla CAMERA DI COMMERCIO DI COMO E LECCO, notificata in data 22.3.2024,
•per difetto di tipicità della condotta in relazione alla contestata violazione di cui all'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 475/1992 alla luce della previsione normativa emergenziale in deroga di cui all'art. 15, comma 1, D.L. n. 18/2020 sulla cui base ha operato TE FI, e in ogni caso in quanto •il Sig. LA, L.R.p.t. di TE FI, non è stato sentito personalmente pur avendone fatto espressa richiesta negli scritti difensivi proposti all'Autorità Amministrativa ex art. 18 L. 689/1981; •è priva di adeguata motivazione ex art. 3 L. 241/1990; •non è ivi indicato il termine per proporre opposizione e l'Autorità competente;
•è violato ed è in ogni caso illegittimo il termine per l'adozione finale del provvedimento. Nel merito: •ACCERTARE E
DICHIARARE la carenza dell'elemento soggettivo per l'applicabilità della sanzione amministrativa (azione “cosciente e volontaria” - art. 3 L. 689/1981) nel comportamento di
TE FI e per l'effetto ANNULLARE l'ordinanza-ingiunzione; •ACCERTARE E
DICHIARARE l'esimente della buona fede in capo a TE FI e per l'effetto
ANNULLARE l'ordinanza-ingiunzione •ACCERTARE E DICHIARARE l'esimente dell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità in capo a TE FI ex art. 4 I comma della Legge n. 689 del 24.11.1981 e per l'effetto ANNULLARE l'ordinanza-ingiunzione,
•ACCERTARE E DICHIARARE la carenza dell'elemento oggettivo dell'infrazione elevato con
l'ordinanza-ingiunzione e per l'effetto ANNULLARLA;
•ACCERTARE E DICHIARARE la violazione dell'art. 1 della Legge n. 689 del 24.11.1981 e del Principio di Legalità, la Violazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e natura eccezionale dell'art. 15 D.L. pagina 4 di 10 18/2020 emanato in una situazione emergenziale da parte dell'Autorità procedente e per l'effetto
ANNULLARE l'ordinanza-ingiunzione; •ACCERTARE E DICHIARARE che l'Ordinanza
Ingiunzione n. 360/2024 è viziata ed illegittima in quanto affetta da eccesso di potere per sviamento, travisamento e ingiustizia manifesta e per l'effetto ANNULLARLA;
•ACCERTARE E
DICHIARARE, in ogni caso per tutte le ragioni in fatto e in diritto riportate in Ricorso, la nullità/illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e per l'effetto ANNULLARLA. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre I.V.A. e C.p.A. spese generali del 15 %. In via istruttoria ci si riporta alle proprie Istanza Istruttorie di cui al Ricorso 18.4.2024 da ritenersi qui richiamate e ritrascritte (da pag. 27 a pag. 30) Si richiama il contenuto dei propri scritti, del Verbale di causa
26.06.2024 e della successiva Ordinanza del Tribunale 27.06.2024, a integrale e frontale confutazione dell'infondata ed errata contestazione elevata e delle inconsistenti, confuse, imprecise e contraddittorie argomentazioni avversarie, rivolte a cercare incomprensibilmente di
“punire” ad ogni costo il ricorrente ex-post”;
Per parte resistente: “Per gli effetti di cui al decreto del 23/04/2024 notificato in data
26/04/2024, con la presente nota questa Camera di Commercio chiede pertanto all'Ill.mo signor
Giudice:
1. di confermare l'ordinanza n. 359/2024, trattandosi di provvedimento legittimo, fondato e correttamente motivato;
2. di confermare la sanzione disposta per violazione dell'art.
14 c.2 lett. C del D.Lgs 475/41992 per aver prodotto, maschere filtranti di liv. III, dispositivi di protezione salvavita, non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza ed alle disposizioni di cui agli artt.4, 5 e 11, del regolamento DPI n.426/2016; 3. di confermare la sanzione irrogata nella misura già pari al minimo edittale;
4. di ritenere che la eventuale conformazione successiva, ove avvenuta, non costituisce comunque eliminazione della violazione, ma solo eliminazione del protrarsi della violazione medesima;
5. di rigettare la richiesta di condanna dell'Ente camerale al risarcimento delle spese di lite per tutti i motivi richiamati in memoria, avendo quest'ufficio adottato legittimi provvedimenti all'esito del corretto svolgimento dei propri poteri istruttori e di decisione, con compensazione delle spese”;
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 5 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.04.2024, AN LA, in proprio e quale legale rappresentante della
CN FI S.r.l., adiva l'intestato Ufficio proponendo opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 360/2024, emessa in data 22.03.2024 dalla Camera di Commercio di Como e
Lecco, con cui era stato ingiunto il pagamento di complessivi € 30.000,00, per la violazione di cui all'art. 14, comma 3, lett. c) d.lgs. n. 475/1992 (per come modificato dal d.lgs. n. 17/2019), avendo la predetta società prodotto e immesso nel commercio mascherine FFP2 non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, il tutto senza rispettare la procedura di cui all'art. 19 Reg.
2016/425/UE e senza avere neppure ottenuto la validazione dell'INAIL, ai sensi dell'art. 15, comma 3, d.l. n. 18/2020.
Esponevano infatti i ricorrenti che, nel momento di massima diffusione della pandemia da Covid-
19, la CN FI S.r.l. aveva deciso di mettere a disposizione della Nazione la sua esperienza in materia di tessuti filtranti, per produrre delle mascherine idonee a soddisfare le esigenze della produzione;
era peraltro entrata in vigore la procedura in deroga di cui all'art. 15 d.l. n. 18/2020, sicché la società ricorrente aveva presentato la prescritta autocertificazione e, in difetto del tempestivo riscontro da parte dell'INAIL, aveva dato inizio alla produzione, il tutto dopo aver acquisito un parere di liceità da una società di consulenza.
Ciò nonostante, le era stata applicata la sanzione di cui all'art. 14, comma 3, lett. c) d.lgs. n.
475/1992, per aver provveduto alla produzione e alla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale in assenza della relativa autorizzazione.
Censuravano dunque, in primo luogo, l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato e l'illegittimità dello stesso, sia per la mancata audizione dell'interessato, che per l'omessa indicazione del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a deciderla.
In secondo luogo, nel merito, contestavano la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, avendo la CN FI S.r.l. operato in assoluta buona fede e a seguito di un parere favorevole della società di consulenza interpellata.
pagina 6 di 10 Infine, deducevano il difetto di tipicità della condotta, in quanto, fino all'emanazione di un formale provvedimento di diniego, l'attività di produzione e commercializzazione delle mascherine doveva ritenersi consentita sulla base della normativa emergenziale.
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'immediata esecutività dello stesso, la revoca del provvedimento impugnato e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Fissata l'udienza e notificato tempestivamente il ricorso, si costituiva in giudizio la Camera di
Commercio di Como e Lecco concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Rappresentava, infatti, l'autorità amministrativa che i vizi di forma addotti dalla controparte non avevano in alcun modo compromesso le garanzie difensive degli opponenti.
Nel merito, deduceva invece che la CN FI S.r.l. aveva iniziato la produzione di mascherine filtranti facciali in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 3, d.l. n. 18/2020, a seguito di denuncia presentata all'INAIL in data 25.03.2020 e che, tuttavia, con nota del 5.04.2020, l'ISS aveva espresso parere non favorevole alla produzione e alla commercializzazione, in quanto “non risulta evidenza della rispondenza a quanto previsto dalle norme tecniche di settore ed ai requisiti richiesti per l'applicazione della procedura in deroga di mascherine facciali ad uso medico di cui all'art. 15”. Una volta ricevuto il formale diniego, la società opponente aveva quindi cessato la produzione e, tuttavia, nelle more, aveva provveduto alla commercializzazione dei prodotti in violazione della procedura di cui agli artt. 5 ss. d.lgs. n. 475/1992, non abrogata dalla disciplina sopravvenuta, di carattere emergenziale.
All'esito della prima udienza, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione, con rinvio all'odierna udienza per discussione.
Sentite le parti, la causa viene dunque definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Sul punto, va infatti premesso che la violazione amministrativa contestata dalla Camera di
Commercio di Como e Lecco, nei confronti della CN FI S.r.l., attiene alla produzione di dispositivi di protezione individuale (mascherine FFP2) senza il rispetto delle procedure di cui all'art. 19 Reg. 2016/425/UE, in materia di valutazione di conformità; previsione, questa, che è stata attuata nell'ordinamento interno con d.lgs. n. 17/2019.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, trova tuttavia applicazione la disciplina eccezionale di cui all'art. 15, comma
1, d.l. n. 18/2020, ai sensi del quale “fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”.
È infatti pacifico tra le parti che la produzione delle mascherine ha avuto inizio dopo l'entrata in vigore dello stato di emergenza, dovuto alla diffusione del virus Covid-19.
La citata previsione eccezionale era stata introdotta, d'altra parte, allo scopo di incentivare la produzione, finalizzata al commercio, di dispositivi di protezione individuali (c.d. mascherine
FFP2) a fronte della carenza in cui versava l'Italia nel contesto pandemico.
Ai sensi dell'art. 15, comma 3, d.l. cit., per avvalersi della deroga, era previsto che i produttori inviassero all'INAIL un'autocertificazione in cui, sotto la propria responsabilità, attestassero le caratteristiche tecniche dei prodotti e dichiarassero la rispondenza degli stessi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, fermo il controllo successivo dell'ente preposto, ovvero l'INAIL, chiamato ad esprimersi sulla rispondenza dei dispositivi alle norme vigenti nel termine, evidentemente ordinatorio, di tre giorni dalla trasmissione delle informazioni. In caso di esito negativo, il produttore era tenuto a cessare la produzione “impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione” (art. 15, comma 4).
Se ne ricava che, in via puramente eccezionale e limitatamente al periodo emergenziale, il legislatore ordinario ha introdotto un regime autorizzativo semplificato fondato su un sistema di controlli successivi, liberalizzando lo svolgimento delle attività di cui all'art. 15, comma 1, d.l.
n. 18/2020, da intendersi consentite a fronte della semplice autocertificazione all'INAIL, fino all'adozione del formale provvedimento di diniego di cui all'art. 15, comma 3.
Tutto questo non ha, chiaramente, determinato l'abrogazione del procedimento autorizzativo di cui al d.lgs. n. 475/1992 (così come modificato dal d.lgs. n. 17/2019), avendolo piuttosto derogato in base al criterio della specialità (lex specialis derogat generalis).
Tutto ciò premesso, deve ritenersi il difetto di tipicità della condotta posta in essere dalla CN
FI S.r.l., siccome non rispondente alla fattispecie sanzionatoria invocata da parte resistente, per come ridisegnata dall'introduzione della disciplina emergenziale. pagina 8 di 10 È infatti pacifico tra le parti che la CN FI S.r.l. si sia avvalsa della procedura derogatoria di cui al citato art. 15, comma 3, d.l. n. 18/2020, presentando l'autocertificazione prima di dare inizio alla produzione delle mascherine, ed è parimenti incontestato che la stessa abbia cessato la produzione a seguito dell'emanazione del provvedimento di diniego da parte dell'ente preposto. Non può, dunque, ritenersi che la produzione sia avvenuta in violazione delle procedure autorizzative ratione temporis vigenti alla data del compimento del fatto.
Né rileva che, prima della conclusione della procedura con il diniego dell'INAIL, la CN FI
S.r.l. avesse già iniziato la commercializzazione delle mascherine.
Anche tale condotta deve, infatti, ritenersi consentita sulla base del citato art. 15 d.l. n. 18/2020, essendo il particolare regime ivi delineato funzionale all'immissione in commercio delle mascherine, al fine di sopperire alla mancanza di prodotti sul mercato, e non potendo la commercializzazione delle stesse dipendere dal rispetto del termine ordinatorio di tre giorni, previsto per legge a carico dell'INAIL, specie nel contesto emergenziale della pandemia.
L'intento dichiaratamente perseguito dal legislatore era, d'altra parte, quello di velocizzare la procedura di immissione nel commercio e non la produzione fine a sé stessa.
Né rileva quanto dedotto da parte resistente circa l'indebita apposizione della marcatura CE da parte della società ricorrente;
la fattispecie di cui all'art. 14, comma 3, lett. c) d.lgs. n. 475/1992 non sanziona, infatti, la condotta di chi utilizzi indebitamente il marchio CE, bensì la produzione di DPI in violazione delle procedure autorizzative previste per legge.
Al momento della condotta, per produrre DPI, non era necessario rispettare il procedimento autorizzativo di cui all'art. 19 Reg. 2016/425/UE, in quanto la produzione era autorizzata in via generale dall'art. 15, commi 1, d.l. n. 18/2020, salvo il formale diniego.
Se ne ricava, quale logico corollario, che la condotta tenuta dalla ricorrente risulta estranea rispetto al perimetro del fatto tipico.
A ciò, deve aggiungersi l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.
Sul punto, occorre infatti rammentare che “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al
pagina 9 di 10 precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (cfr. Cass., sez. II, 19 giugno 2020, n. 11977).
Nel caso di specie, non solo la CN FI S.r.l. si è attenuta scrupolosamente alla procedura derogatoria di cui all'art. 15 d.l. n. 18/2020, ma ha altresì riposto incolpevole affidamento nel parere rilasciato dalla società di consulenza (cfr. all. 7 al ricorso), oltre che nel ritardo con cui l'INAIL ha fatto pervenire il parere contrario all'immissione in commercio.
È infatti pacifico tra le parti che, a fronte di un'autocertificazione presentata il 25.03.2020 (cfr. all. 13 al ricorso introduttivo), il diniego da parte dell'INAIL sia intervenuto ben oltre il termine
(ordinatorio) di tre giorni previsto per legge (cfr. memoria difensiva, pag. 2).
Né può imputarsi alla ricorrente il ritardo dell'ente pubblico nell'evadere la sua richiesta, tempestivamente avanzata prima di dare inizio alla produzione.
Segue l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, senza necessità di assumere i mezzi di prova articolati da parte ricorrente.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (tranne per la fase istruttoria e per quella decisionale, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e della ripetitività delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla CN FI S.r.l. e da AN LA in proprio, nei confronti della Camera di Commercio di Como e Lecco, e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 360/2024;
2) Condanna la Camera di Commercio di Como e Lecco alla refusione delle spese processuali, a favore dei ricorrenti, che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 18 marzo 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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