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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1229/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, TO
MA GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014047521000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
29320239014047521/00, notificata in data 13 ottobre 2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
e fondata sull'avviso di accertamento n. TYS01C202592/2012, relativo all'anno d'imposta 2007.
Il ricorrente deduceva:
la mancata rituale notificazione dell'avviso di accertamento presupposto;
la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento;
in subordine, l'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, sostenendo la validità della notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente eseguita all'estero ai sensi dell'art. 60, comma 4, del DPR n. 600/1973, nonché l'interruzione della prescrizione per presunti atti cautelari ed esecutivi.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla rituale notificazione dell'avviso di accertamento (questione preliminare assorbente)
La controversia impone di verificare, in via prioritaria, la ritualità della notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto indefettibile dell'intimazione di pagamento impugnata.
Secondo un principio ormai consolidato, la legittimità degli atti della riscossione è subordinata alla regolare notificazione dell'atto impositivo presupposto, gravando sull'Amministrazione l'onere di provarne l'avvenuto perfezionamento (artt. 19 e 25 DPR n. 602/1973).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che:
“La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata di atti, la cui omissione comporta la nullità dell'atto consequenziale”
(Cass., SS.UU., nn. 16412/2007 e 5791/2008).
Nel caso di specie, l'Ufficio assume di aver notificato l'avviso di accertamento al contribuente all'estero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 60, comma 4, DPR n. 600/1973.
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta non emerge la prova certa e univoca dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario.
In particolare:
l'avviso di ricevimento internazionale non consente di identificare il soggetto che avrebbe ricevuto l'atto, né la sua qualità; la firma apposta risulta illeggibile e non riferibile con certezza al ricorrente;
manca una data di consegna certa e intellegibile;
la spedizione risulta indirizzata presso una struttura alberghiera, circostanza che esclude qualsiasi presunzione di stabile recapito personale del destinatario.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione:
“La notificazione a mezzo posta è validamente perfezionata solo se dall'avviso di ricevimento risulti con certezza l'identità del soggetto che ha ricevuto l'atto e la sua legittimazione alla ricezione”
(Cass. nn. 10012/2021; 25843/2022; 5077/2021).
La previsione di cui all'art. 60, comma 4, DPR n. 600/1973, pur costituendo norma speciale per la notificazione degli atti impositivi ai contribuenti non residenti, non esonera l'Amministrazione dall'onere di dimostrare l'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario, né consente di ritenere sufficiente la mera prova della spedizione.
Pertanto, deve ritenersi che l'avviso di accertamento n. TYS01C202592/2012 non sia mai stato validamente notificato, con conseguente inesistenza giuridica del titolo posto a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
2. Nullità dell'intimazione di pagamento per carenza del titolo
Accertata la mancata rituale notificazione dell'avviso di accertamento, l'intimazione di pagamento impugnata risulta radicalmente nulla, in quanto emessa in assenza di un valido titolo giuridico.
L'azione esattiva risulta pertanto intrapresa in violazione:
dell'art. 7 della L. n. 212/2000; degli artt. 24 e 111 Cost.; dei principi di legalità e di tutela del diritto di difesa del contribuente.
3. Sulla prescrizione del credito (motivo ulteriormente fondato)
Il ricorso è, inoltre, fondato anche sotto il profilo della intervenuta prescrizione del credito.
L'Ufficio ha genericamente dedotto l'esistenza di atti interruttivi risalenti all'anno 2016, senza indicarne gli estremi, senza produrne copia e senza fornire prova della loro rituale notificazione al contribuente.
È principio pacifico che:
“L'onere di provare l'interruzione della prescrizione grava integralmente sull'Amministrazione finanziaria”
(Cass. nn. 19638/2019; 27372/2020).
In assenza di prova di atti interruttivi validamente notificati, risulta decorso il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla data della pretesa notifica dell'avviso di accertamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente accolto, con annullamento dell'atto impugnato e dei suoi effetti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, il Collegio ritiene di disporne la compensazione integrale, in considerazione della peculiarità della fattispecie concreta e della complessità delle questioni giuridiche esaminate, con particolare riferimento alle modalità di notificazione degli atti impositivi all'estero ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, nonché tenuto conto dell'assenza di profili di temerarietà nella condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez decima,
accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239014047521/00; dichiara la nullità dell'avviso di accertamento n. TYS01C202592/2012 per mancata rituale notificazione;
accerta l'intervenuta prescrizione del credito erariale;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, TO
MA GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014047521000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
29320239014047521/00, notificata in data 13 ottobre 2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
e fondata sull'avviso di accertamento n. TYS01C202592/2012, relativo all'anno d'imposta 2007.
Il ricorrente deduceva:
la mancata rituale notificazione dell'avviso di accertamento presupposto;
la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento;
in subordine, l'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, sostenendo la validità della notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente eseguita all'estero ai sensi dell'art. 60, comma 4, del DPR n. 600/1973, nonché l'interruzione della prescrizione per presunti atti cautelari ed esecutivi.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla rituale notificazione dell'avviso di accertamento (questione preliminare assorbente)
La controversia impone di verificare, in via prioritaria, la ritualità della notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto indefettibile dell'intimazione di pagamento impugnata.
Secondo un principio ormai consolidato, la legittimità degli atti della riscossione è subordinata alla regolare notificazione dell'atto impositivo presupposto, gravando sull'Amministrazione l'onere di provarne l'avvenuto perfezionamento (artt. 19 e 25 DPR n. 602/1973).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che:
“La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata di atti, la cui omissione comporta la nullità dell'atto consequenziale”
(Cass., SS.UU., nn. 16412/2007 e 5791/2008).
Nel caso di specie, l'Ufficio assume di aver notificato l'avviso di accertamento al contribuente all'estero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 60, comma 4, DPR n. 600/1973.
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta non emerge la prova certa e univoca dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario.
In particolare:
l'avviso di ricevimento internazionale non consente di identificare il soggetto che avrebbe ricevuto l'atto, né la sua qualità; la firma apposta risulta illeggibile e non riferibile con certezza al ricorrente;
manca una data di consegna certa e intellegibile;
la spedizione risulta indirizzata presso una struttura alberghiera, circostanza che esclude qualsiasi presunzione di stabile recapito personale del destinatario.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione:
“La notificazione a mezzo posta è validamente perfezionata solo se dall'avviso di ricevimento risulti con certezza l'identità del soggetto che ha ricevuto l'atto e la sua legittimazione alla ricezione”
(Cass. nn. 10012/2021; 25843/2022; 5077/2021).
La previsione di cui all'art. 60, comma 4, DPR n. 600/1973, pur costituendo norma speciale per la notificazione degli atti impositivi ai contribuenti non residenti, non esonera l'Amministrazione dall'onere di dimostrare l'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario, né consente di ritenere sufficiente la mera prova della spedizione.
Pertanto, deve ritenersi che l'avviso di accertamento n. TYS01C202592/2012 non sia mai stato validamente notificato, con conseguente inesistenza giuridica del titolo posto a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
2. Nullità dell'intimazione di pagamento per carenza del titolo
Accertata la mancata rituale notificazione dell'avviso di accertamento, l'intimazione di pagamento impugnata risulta radicalmente nulla, in quanto emessa in assenza di un valido titolo giuridico.
L'azione esattiva risulta pertanto intrapresa in violazione:
dell'art. 7 della L. n. 212/2000; degli artt. 24 e 111 Cost.; dei principi di legalità e di tutela del diritto di difesa del contribuente.
3. Sulla prescrizione del credito (motivo ulteriormente fondato)
Il ricorso è, inoltre, fondato anche sotto il profilo della intervenuta prescrizione del credito.
L'Ufficio ha genericamente dedotto l'esistenza di atti interruttivi risalenti all'anno 2016, senza indicarne gli estremi, senza produrne copia e senza fornire prova della loro rituale notificazione al contribuente.
È principio pacifico che:
“L'onere di provare l'interruzione della prescrizione grava integralmente sull'Amministrazione finanziaria”
(Cass. nn. 19638/2019; 27372/2020).
In assenza di prova di atti interruttivi validamente notificati, risulta decorso il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla data della pretesa notifica dell'avviso di accertamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente accolto, con annullamento dell'atto impugnato e dei suoi effetti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, il Collegio ritiene di disporne la compensazione integrale, in considerazione della peculiarità della fattispecie concreta e della complessità delle questioni giuridiche esaminate, con particolare riferimento alle modalità di notificazione degli atti impositivi all'estero ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, nonché tenuto conto dell'assenza di profili di temerarietà nella condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez decima,
accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239014047521/00; dichiara la nullità dell'avviso di accertamento n. TYS01C202592/2012 per mancata rituale notificazione;
accerta l'intervenuta prescrizione del credito erariale;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026