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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
n.r.g. 818-1/2024
-letta l'istanza depositata in data 5.3.2025;
-premesso che l'art 431 c.p.c. riferisce testualmente la possibilità di sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado a quelle di condanna;
-ritenuta, di conseguenza, inammissibile l'istanza di sospensione in relazione alla statuizione di rigetto delle pretese della trasfusa nella sentenza di primo grado;
Pt_1
-verificato inoltre che la parte appellante ha omesso qualsivoglia allegazione e/o documentazione in ordine all'incidenza della pronuncia in materia di spese processuali sul suo patrimonio, e che, peraltro, alla precedente udienza del 4.3.2025 celebrata alla presenza dell'appellante per tentativo di conciliazione, già risultava spiccato da parte resistente l'atto di precetto dell'8.11.2024, di cui tuttavia l'appellante fa menzione solo nella istanza del 5.3.2025 di talché non può ritenersi provata la sussistenza dei gravi motivi di cui agli artt. 431 e 283 c.p.c.;
R I G E T T A
la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata
Bari, 15.4.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Ernesta Tarantino
SEZIONE LAVORO
n.r.g. 818-1/2024
-letta l'istanza depositata in data 5.3.2025;
-premesso che l'art 431 c.p.c. riferisce testualmente la possibilità di sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado a quelle di condanna;
-ritenuta, di conseguenza, inammissibile l'istanza di sospensione in relazione alla statuizione di rigetto delle pretese della trasfusa nella sentenza di primo grado;
Pt_1
-verificato inoltre che la parte appellante ha omesso qualsivoglia allegazione e/o documentazione in ordine all'incidenza della pronuncia in materia di spese processuali sul suo patrimonio, e che, peraltro, alla precedente udienza del 4.3.2025 celebrata alla presenza dell'appellante per tentativo di conciliazione, già risultava spiccato da parte resistente l'atto di precetto dell'8.11.2024, di cui tuttavia l'appellante fa menzione solo nella istanza del 5.3.2025 di talché non può ritenersi provata la sussistenza dei gravi motivi di cui agli artt. 431 e 283 c.p.c.;
R I G E T T A
la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata
Bari, 15.4.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Ernesta Tarantino