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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Maria Vittoria Caprara Giudice Filomena Albano Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4777/2024 , introdotta da
(RM), 12/07/1987), con il patrocinio dell'avv. BOCCONCELLI Parte_1 Pt_2
MATTEO;
E
(ROMA (RM), 25/03/1972), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BOCCONCELLI MATTEO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 Controparte_1 separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/06/2014 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
il marito continuerà ad abitare la casa coniugale (in locazione), sita in in via del Podere Fiume n. 62, e per la quale corrisponde un Pt_2 canone mensile pari ad euro 1273,00 e la moglie si trasferirà nell'appartamento della di lei madre, sito in in via Cunfida 18, insieme ai due figli minori, sebbene l'affidamento degli stessi sarà Pt_2 condiviso tra i genitori come meglio specificato nei punti seguenti. L'appartamento nel quale si trasferirà la sig.ra con i figli, misura circa 100 mt quadrati e risulta assolutamente adeguato ad Pt_1 ospitare i minori, i quali avranno a disposizione una propria camera a loro uso esclusivo. I figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni. I genitori concordano, considerando la tenera età dei due figli, al fine di fargli vivere con serenità l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerli immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale. I figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse degli stessi, trascorreranno con il padre: – i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita della scuola) sino al lunedì mattina (all'entrata a scuola); – due giorni infrasettimanali con pernotto (alternativamente lunedì e martedì e giovedì e venerdì) dall'uscita di scuola sino all'entrata successiva;
– metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternativamente, secondo la seguente suddivisione: o dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre sera o dal 30 dicembre sera alla ripresa delle lezioni scolastiche;
mantenendo ferma la sopra descritta suddivisione delle vacanze natalizie i genitori concordano di regolamentare le seguenti giornate di festa: 24 dicembre, 25 dicembre, 31 gennaio secondo il criterio dell'alternanza; metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, secondo la seguente suddivisione, o dal termine delle lezioni scolastiche fino alla sera di Pasqua, o dalla sera di Pasqua sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
– 30 giorni durante le vacanze estive, non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 30 Aprile di ogni anno;
– metà dei ponti festivi alternandosi con la madre. – i compleanni dei bambini verranno trascorsi con entrambe i genitori Solo in caso di disaccordo, i bambini passeranno metà della giornata con la madre e metà con il padre. Il padre conserva comunque il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, pre-vio accordo con la madre. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei 2 figli minori, verserà all'altro genitore, una somma mensile pari ad € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decor-rere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese. Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 70%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico, sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i co-niugi e successivamente documentate. L'assegno unico a carico dell'Inps verrà direttamente versato alla madre, ed interamente usufruito dalla stessa per il mantenimento dei figli. Le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori. Il sig. si impegna, sino a che la sig.ra non troverà un'adeguata collocazione lavora- CP_1 tiva a versarle un importo pari ad euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento. La casa coniugale sita in via del Podere Fiume n. 62, continuerà ad essere abitata dal sig. Pt_2 e allo stesso competerà, in via esclusiva, il versamento del canone di locazione. CP_1 I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli:
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 12/07/1987) e Parte_1
ROMA (RM), 25/03/1972), che hanno contratto matrimonio in in Controparte_1 Pt_2 data 05/06/2014 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n.00273 Pt_2
Parte 2 , Serie A03, Anno 2014, alle condizioni di cui in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Maria Vittoria Caprara Giudice Filomena Albano Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4777/2024 , introdotta da
(RM), 12/07/1987), con il patrocinio dell'avv. BOCCONCELLI Parte_1 Pt_2
MATTEO;
E
(ROMA (RM), 25/03/1972), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BOCCONCELLI MATTEO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 Controparte_1 separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/06/2014 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
il marito continuerà ad abitare la casa coniugale (in locazione), sita in in via del Podere Fiume n. 62, e per la quale corrisponde un Pt_2 canone mensile pari ad euro 1273,00 e la moglie si trasferirà nell'appartamento della di lei madre, sito in in via Cunfida 18, insieme ai due figli minori, sebbene l'affidamento degli stessi sarà Pt_2 condiviso tra i genitori come meglio specificato nei punti seguenti. L'appartamento nel quale si trasferirà la sig.ra con i figli, misura circa 100 mt quadrati e risulta assolutamente adeguato ad Pt_1 ospitare i minori, i quali avranno a disposizione una propria camera a loro uso esclusivo. I figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni. I genitori concordano, considerando la tenera età dei due figli, al fine di fargli vivere con serenità l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerli immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale. I figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse degli stessi, trascorreranno con il padre: – i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita della scuola) sino al lunedì mattina (all'entrata a scuola); – due giorni infrasettimanali con pernotto (alternativamente lunedì e martedì e giovedì e venerdì) dall'uscita di scuola sino all'entrata successiva;
– metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternativamente, secondo la seguente suddivisione: o dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre sera o dal 30 dicembre sera alla ripresa delle lezioni scolastiche;
mantenendo ferma la sopra descritta suddivisione delle vacanze natalizie i genitori concordano di regolamentare le seguenti giornate di festa: 24 dicembre, 25 dicembre, 31 gennaio secondo il criterio dell'alternanza; metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, secondo la seguente suddivisione, o dal termine delle lezioni scolastiche fino alla sera di Pasqua, o dalla sera di Pasqua sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
– 30 giorni durante le vacanze estive, non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 30 Aprile di ogni anno;
– metà dei ponti festivi alternandosi con la madre. – i compleanni dei bambini verranno trascorsi con entrambe i genitori Solo in caso di disaccordo, i bambini passeranno metà della giornata con la madre e metà con il padre. Il padre conserva comunque il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, pre-vio accordo con la madre. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei 2 figli minori, verserà all'altro genitore, una somma mensile pari ad € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decor-rere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese. Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 70%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico, sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i co-niugi e successivamente documentate. L'assegno unico a carico dell'Inps verrà direttamente versato alla madre, ed interamente usufruito dalla stessa per il mantenimento dei figli. Le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori. Il sig. si impegna, sino a che la sig.ra non troverà un'adeguata collocazione lavora- CP_1 tiva a versarle un importo pari ad euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento. La casa coniugale sita in via del Podere Fiume n. 62, continuerà ad essere abitata dal sig. Pt_2 e allo stesso competerà, in via esclusiva, il versamento del canone di locazione. CP_1 I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli:
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 12/07/1987) e Parte_1
ROMA (RM), 25/03/1972), che hanno contratto matrimonio in in Controparte_1 Pt_2 data 05/06/2014 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n.00273 Pt_2
Parte 2 , Serie A03, Anno 2014, alle condizioni di cui in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Ienzi