Art. 139.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1973 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
L'ammontare di detti buoni poliennali non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese - maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario - ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza e del rimborso suddetti. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 .
La sottoscrizione dei buoni poliennali del Tesoro di cui ai commi precedenti puo' essere effettuata oltre che in contanti anche mediante presentazione dei buoni poliennali del Tesoro in scadenza al 1 aprile 1973.
Agli oneri, ivi compresi gli interessi, derivanti dalla emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1973 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
L'ammontare di detti buoni poliennali non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese - maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario - ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza e del rimborso suddetti. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 .
La sottoscrizione dei buoni poliennali del Tesoro di cui ai commi precedenti puo' essere effettuata oltre che in contanti anche mediante presentazione dei buoni poliennali del Tesoro in scadenza al 1 aprile 1973.
Agli oneri, ivi compresi gli interessi, derivanti dalla emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.