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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 133 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 23/10/2024
da
(C.F. ), rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentato e difeso dagli Avv.Luca Iero e Paolo Bonetti in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024 rep.n.37875/racc.n.7313 del Notaio dott. di Fiumi- Persona_1
cino
- appellante -
contro
(C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(C.F. e P.IVA ) in persona del socio accomandatario e
[...] P.IVA_2
legale rappresentante , rappresentate e difese dall'Avv.Vincenzo Cin- Controparte_1
que in forza di mandato del 10/1/2025 trasmesso per via telematica, unitamente alla memoria difensiva in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellate -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.146/2024 del Tribunale di Udine - opposizione a ordinanza ingiunzione.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 13/2/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Per le appellate: accetta la predetta rinuncia agli atti;
spese come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 23/10/2024 l' ha impugnato la sentenza emessa Pt_1
dal Tribunale di Udine il 2/5/2024, che ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. OI -
0001040121, deducendo che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto ap-
plicabile nel caso concreto l'art.14 della legge 689/81, senza tenere nel debito conto la disciplina contenuta nell'art.9 del d.lgs.8/2016 e attribuendo al citato art.14 una inammissibile interpretazione estensiva in via analogica.
Con successiva nota depositata il 3/1/2025 l'Istituto ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo di dichiararsi l'estinzione del processo.
Si sono poi costituite le appellante e Controparte_1 Controparte_2
dichiarando di accettare la rinuncia dell' , salvo chiedere la statuizione sulle Pt_1
spese di lite secondo legge.
All'udienza di discussione è comparso il solo procuratore dell'Istituto previ-
denziale, che si è riportato agli atti.
L'art.306 u.c. c.p.c. stabilisce che la parte che rinuncia agli atti di causa deve rimborsare alle altre parti le spese di lite;
si deve però ritenere che rimanga ferma la facoltà del Giudice di dispone la compensazione ai sensi dell'art.92 c.p.c.
In concreto va osservato che la sig.ra e la società non CP_1 Controparte_2
avevano alcun interesse a costituirsi in giudizio il 31/1/2025, avendo l' già rinun- Pt_1
ciato agli atti con memoria depositata il 3/1/2025 e quindi ben prima della scadenza del termine previsto dall'art.436 c.p.c. (ovvero dieci giorni prima dell'udienza di di-
scussione del 13 febbraio 2025).
Pag.2 A ciò si deve aggiungere che sulla questione oggetto di controversia - e cioè
l'applicabilità o meno del termine previsto dall'art.14 della legge 689/81 agli illeciti depenalizzati - vi era, all'epoca della proposizione dell'appello, contrasto nella giuri-
sprudenza di merito;
e su questo tema la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta solo successivamente (con sentenza n.7641 del 22/3/2025).
Sussistono quindi validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.306 c.p.c.; compensa interamente fra le parti le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002. Pt_1
Trieste, 13/2/2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
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